Sentenza 5 giugno 2006
Massime • 1
Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 23525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23525 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 05/06/2006
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 771
Dott. CONTI Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO EN Consigliere N. 29940/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN VA, n. a Sideny (Australia) il 27 marzo 1972;
UN CO, n. a Sidney il 27 aprile 1969;
nei confronti della sentenza in data 6 maggio 2005 della Corte d'appello di Messina;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al capo a); per la declaratoria di inammissibilità in ordine al capo d);
udito il difensore, avv. Rosario Trimarchi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza del 15 dicembre 2003 del Tribunale della città, sezione distaccata di Taormina, appellata dal Procuratore generale della Repubblica nei confronti di RU VA e RU CO e dall'imputato RU VA, dichiarava i predetti responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale in ordine al capo a) della rubrica (per il quale erano stati assolti in primo grado per non aver commesso il fatto), e confermava la condanna inflitta a RU VA per il diverso episodio di resistenza di cui al capo d), ponendolo in continuazione con quello di cui al capo a). Fissava le pene ritenute di giustizia.
Con il capo a) era stato attribuito a entrambi gli imputati il reato di cui all'art. 337 c.p. perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati, compivano violenza e minaccia ai danni dei pubblici ufficiali PE EN e AG LI dell'Arma di carabinieri (controllo di polizia giudiziaria e identificazione), minacciandoli con le frasi: "Voi non sapete chi siamo, vi ammazziamo, ci rivediamo, ti spacco il culo, non sapete con chi avete a che fare", colpendo il carabiniere AG con pugni, dandogli un morso e ferendo il carabiniere PE con graffi al viso. Colpivano, inoltre, entrambi i militari con calci e pugni (fatto commesso in Giardini Naxos il 30 aprile 2000 alle ore 3,15). Con il capo d) era stato attribuito al solo VA RU altro episodio ex art. 337 c.p., perché minacciava il carabiniere Mancini Antonio, profferendo al suo indirizzo le frasi: "Te la faccio pagare, come esco ti ammazzo, te la faccio pagare", per opporsi al pubblico ufficiale che procedeva al suo arresto. Con la recidiva specifica (fatto commesso in Giardini Naxos il 30 aprile 2000 alle ore 4,15). Il Giudice di primo grado - come accennato - assolveva i predetti fratelli RU dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto, ritenendo che l'accusa fosse fondata su elementi deboli, avendo i verbalizzanti contraddittoriamente e in maniera incerta riferito sulle generalità delle persone che avevano compiuto le azioni criminose. Condannava invece VA RU in ordine al reato di cui al capo d).
La Corte di appello di Messina andava di avviso contrario in ordine al capo a) e condannava i due RU, i quali, all'interno della discoteca "Tai Tu", dopo essere stati invitati dai carabinieri a fornire i documenti di riconoscimento per la loro identificazione, "assumevano prima un comportamento di insofferenza che poi degenerava in una aggressione verbale e fisica" ai danni degli appartenenti all'Arma. La Corte d'appello motivava su tale episodio affermando che: "Questa ricostruzione già contenuta nella relazione di servizio, risulta integralmente confermata al dibattimento, sicché non si riesce veramente a comprendere come il primo giudice abbia potuto ipotizzare una debolezza del teorema accusatorio, pervenendo a un'assoluzione dei due fratelli dal relativo addebito". Passava poi a esaminare l'episodio di cui al capo d) e affermava la responsabilità di RU VA che aveva usato espressioni oltraggiose e minacciose nei confronti del IE Mancini e del AR NZ, che erano andati ad arrestarlo per il reato precedentemente commesso, per indurii a desistere dal suo arresto, escludendo che i militari avessero commesso alcun atto vessatorio nei suoi confronti.
Propongono ricorso entrambi gli appellanti, per mezzo del difensore, che deduce, con unico motivo, la mancanza o insufficienza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 337 c.p.. Osservano che la Corte non aveva dato conto e spiegazione dei numerosi contrasti in cui erano incorsi i carabinieri nel corso delle loro due diverse audizioni come testi (proprio per dipanare alcuni punti oscuri del loro racconto sullo svolgimento dei fatti e sulla stessa identificazione, i verbalizzanti erano stati sentiti due volte), contrasti esistenti anche con le relazioni di servizio dagli stessi redatte e con altra relazione di servizio della Guardia di finanza sottoscritta da quattro militari presenti sul luogo dove erano avvenuti i fatti. Non solo dalla motivazione della Corte d'appello non si ricavava la ricostruzione dei fatti e quindi l'elemento oggettivo del reato, ma neppure una parola era spesa sull'elemento soggettivo.
Anche in relazione al reato sub d) la difesa censura la sentenza per mancanza di motivazione a fronte di specifiche doglianze mosse sulle modalità del fatto, con particolare riferimento alla circostanza (dubbia) della avvenuta comunicazione dell'arresto dell'imputato, con conseguente incertezza sul fatto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Il difensore degli imputati ha depositato, in data 19 aprile 2006, anche motivi nuovi della L. n. 46 del 2000, ex artt. 8 e 10. Con il primo, dell'art. 606 c.p.p., ex lett. c) in relazione agli artt. 191 e 526 c.p.p., per la utilizzazione, da parte della Corte d'appello, di una relazione di servizio dopo che il giudice di primo grado la aveva dichiarata inutilizzabile perché atto non irripetibile. Con altro motivo, dello stesso art. 606 c.p.p., ex lett. c), ribadiva il vizio di motivazione della sentenza e faceva riferimento ai verbali di assunzione dei testimoni che avrebbero dovuto esser letti interamente per verificare la incertezza e le contraddittorietà delle dichiarazioni dei carabinieri escussi. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata per difetto di motivazione. In modo particolare, in relaziona al capo a), vertendosi in tema di sentenza di condanna in sede di appello di riforma della impugnata decisione di primo grado che aveva assolto gli imputati, la Corte d'appello di Messina avrebbe dovuto esporre uno per uno gli argomenti adottati dal primo giudice per giungere alla assoluzione ed esprimere le ragioni di dissenso su ciascuno di essi per pervenire alla soluzione opposta. Ciò la Corte d'appello non ha fatto, trascurando addirittura di esporre i fatti secondo la sua ricostruzione, mancando di indicare le fonti di prova sul convincimento e dando luogo a un giudizio di responsabilità basato su argomentazioni apodittiche, senza spiegare, in fatto, il reale accadimento degli eventi, e non rispondendo compiutamente ai motivi dell'appello, in una situazione di fatto complessa e oggetto di precise critiche proprio sulla ricostruzione degli accadimenti. Uguale statuizione deve essere pronunciata in ordine al capo d) riguardante il solo RU VA. Anche in tal caso la Corte ha offerto una motivazione del tutto apparente non chiarendo lo svolgimento dei fatti, quali espressioni siano state concretamente profferite dall'imputato all'indirizzo degli operanti, quali, infine le fonti del convincimento. Anche qui in una situazione di fatto in cui la difesa aveva specificamente contestato la ricostruzione fattuale con i motivi di appello, con particolare riferimento alla circostanza che l'operante IN non aveva confermato di avere detto all'imputato che il motivo della sua presenza era quello di arrestarlo, elemento essenziale per individuare il reato di resistenza da quello, non più punibile, di oltraggio aggravato dalla minaccia.
I motivi nuovi depositati ai sensi della L. n. 46 del 2006, artt. 8 e 10, comma 5, sono inammissibili, perché proposti oltre il termine di trenta giorni previsto dall'ultima delle norme citate e sono comunque assorbiti dalla decisione.
Ciò detto, va osservato che, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado anche dal Procuratore generale, le cui conclusioni sono state accolte in sede di appello con rigetto di quelle degli appellanti in ordine al Capo a), l'appello del Procuratore generale va dichiarato inammissibile ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 3 e 4, (la decisione va annullata senza rinvio, quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia annullata per vizio di motivazione). Va conseguentemente ordinata la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Messina. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo a) e va altresì dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore generale per le ragioni ora dette. La sentenza va invece annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in relazione al capo b).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo a) e dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero, mandando alla cancelleria di notificare la presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Messina ai fini di quanto previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. Annulla la sentenza impugnata in ordine al capo d) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006