Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 23525
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Sentenza 5 giugno 2006

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Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 23525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23525
    Data del deposito : 5 giugno 2006

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