Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12015 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISARCIMENTA SEZIONE TERZA CIVILE OANN' DA INCIDENTE 2 0 15/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STRADALE G.N. 22355/98 President Dott. Vito GIUSTINIANI. C igliere Dott. Francesco TRIFON Cron. 23625 - Consigliere Dott. Antonio SEGRET Rep. 3208 Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere Ud. 12/04/02 · Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 0.72 0.8.AGO 2002ROMANO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA_ IL CANCELLIERE PARIGI 11, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO SOTIS, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELL SALVATORE ALFIERI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FIRS S.p.A. in L.C.A. in persona del COMMISSARIO Ludovico Pazzaglia, LIQUIDATORE Prof. Avv. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso 10 studio dell'avvocato 2002 GIOVANNI RIZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
885 - resistente - 1
contro
NI SA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
- intimati avversO la sentenza n. 712/98 del Tribunale di NOLA, II sezione civile civile emessa il 22/4/1998, depositata il 02/06/98; RG.2435/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato 15,18 e 21 ottobre 1996 RO Pasquale, premesso che il 18.2.94 la sua autovettura, in sosta, era stata investita da altra autovettura di proprietà di LA SA (mentre la compagnia assicuratrice era la FIRS ITALIANA s.p.a.), conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ottaviano il LA, il Commissario Liquidatore di detta FIRS e la GENERALI s.p.a. quale Impresa Designata per l'INA Gestione Autonoma F.G.V.S. per ottenerne la condanna in solido alla rifusione dei danni nella misura di £ 2.132.193 oltre fermo tecnico e svalutazione commerciale dell'auto; nonché interessi legali e rivalutazione. Resisteva in giudizio la FIRS ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del suo Commissario Liquidatore. Veniva dichiarata la contumacia dei convenuti LA e GENERALI, Il Giudice di Pace, con sentenza 24.4 8.5.97 dichiarava il LA esclusivo responsabile del sinistro e condannava il medesimo e la GENERALI nella qualità predetta in solido a pagare all'attore la somma di £ 900.000 oltre interessi dalla data del fatto;
nonché le spese processuali liquidate in complessive £ 1.265.000. Proponeva appello il RO. Resisteva in giudizio la sola FIRS. Il Tribunale di Nola, con sentenza 22.4 -2.6.1998, rigettava l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado (£ 80.000 per esborsi, £ 630.000 per diritti e £ 1.560.000 per onorari) in favore dell'appellata costituita. Contro questa decisione ricorre per cassazione il RO con tre motivi. 3 La FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in 1.c.a. ha depositato procura (a margine dell'atto difensivo depositato il 30.5.2001). Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. All'udienza del 27.4.2001 questa Corte, rilevato che non era stata eseguita la notifica (del ricorso) nei confronti di SA LA , ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto SA LA, fissando il termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE ל / ל Va anzitutto rilevato che la predetta ordinanza 27.4.2001 risulta ritualmente notificata. Va osservato poi che non risulta che si sia provveduto all'integrazione contraddittorio;
ed anzi deve ritenersi provato (sulla base dell'attestazione, 18.12.2001 della Cancelleria in atti) che non è stato depositato l'atto integrazione. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 331 secondo comma l'impugnazione va dichiarata inammissibile. F N T Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassizio
P.Q.M.
DIR La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio cassazione. 109T 129,11 KOOT 20,33 Così deciso a Roma il 12.4.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE - 139,44 7,00 Al ust. The M ofrentranting 1 4 6 806 DIRETTORE DI CANCELLERIA 4 Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 5 17 0/8 AGO. 2002. oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Gjero