Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2016, n. 44350
CASS
Sentenza 17 giugno 2016

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Massime1

Integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallità in virtù di un contratto di 'leasing', risolto prima della dichiarazione di fallimento per inadempimento. Quel che rileva, a tal fine, è, infatti, la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 l. fall..

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2016, n. 44350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44350
Data del deposito : 17 giugno 2016

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