Sentenza 25 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10932 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
00.67116 R.G. 22459/1999+429/2000 Udienza del 19.3.2002 - Oggetto:IRPEF: 1 093 2102 contro il ruolo REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POLO ITALIARE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Con 28538 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Consigliere Dott. Stefano Monaci Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPE SAZN NE SENTENZA CA sul ricorso proposto dalla 4. 67116 Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente -
contro
R TO AN IT RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 269, presso lo studio dell'avv. Cesare Testa, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- nonché da TO AN IT RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 269, presso lo studio dell'avv. Cesare Testa, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
3 7 2 1 -ricorrente incidentale- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore -intimata con il ricorso incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 19, numero 161/19/1998, dell'11.11.1998/23.8.1999. Udito l'avvocato Testa per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. при 2 Svolgimento del processo In data 11.9.1996 veniva notificata a AN IT RI TO una cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo dell'IRPEF per l'anno 1990 effettuata dall'Ufficio distrettuale delle II. DD. di Chivasso, a norma dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973, per l'importo complessivo di lire 438.000. Proponeva ricorso la contribuente chiedendo, tra l'altro, l'annullamento della cartella esattoriale perché emessa oltre il termine previsto dall'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. L'Ufficio delle imposte, costituitosi nel giudizio di 1° grado, eccepiva che il termine di cui all'art. 35 bis menzionato non era perentorio che il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo era quello quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 17 del d.p.r. 602/1973 e 43 del d.p.r. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 28/1997, accoglieva il ricorso per la natura perentoria di detto termine;
ciò anche in considerazione della “ratio" del citato art. 36 bis consistente nell'esigenza di semplificare e accelerare le formalità di verifica, da svolgersi con procedura automatizzata e non richiedente alcuna attività istruttoria, della dichiarazione dei redditi sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente. Su appello dell'Ufficio la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la pronunzia di 1° grado deducendo che la norma interpretativa di cui all'art. 28 della legge 449/1997, che aveva statuito che il termine di cui all'art. 36 bis era meramente ordinatorio, non aveva effetto retroattivo. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.p.r. 600/1973 e 28 legge 449/1997, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del c.p.c.; nonché dei principi generali in materia d'interpretazione autentica. 3 Deduce la ricorrente che la natura ordinatoria del termine di decadenza di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/1973 era stata ritenuta dal suindicato art. 28, norma applicabile retroattivamente perché interpretativa. Resiste con controricorso la contribuente deducendo l'inapplicabilità nel caso di specie del termine previsto dall'art. 17 del d.p.r. 600/1973; che "l'interpretazione autentica non é vincolante allorché manchi la sostanziale identità con le norme successive oggetto dell'interpretazione stessa"; che la procedura di cui all'art. 36 bis non é applicabile al di fuori dei casi previsti dalla legge, tra i quali non sono compresi gli interessi e le soprattasse;
che nel caso di specie la cartella esattoriale si riferisce appunto non al debito d'imposta ma soltanto agli interessi e alle soprattasse. Con ricorso incidentale la TO lamenta la violazione degli artt. 53 comma 2°, 22 comma 3° del d. lgs. 546/1992 in quanto nell'atto di appello dell'Ufficio depositato nella segreteria della Commissione mancava l'attestazione di conformità a quello consegnato o spedito a mezzo del servizio postale alla contribuente;
la violazione degli artt. 3 legge 241/1990 e dell'art. 52, comma 2°, d. lgs. 546/1992 in quanto mancava negli atti del fascicolo dell'Ufficio l'autorizzazione della Direzione regionale delle entrate alla proposizione dell'appello, così come specificamente dedotto dalla contribuente nell'appello incidentale con censura affatto esaminata dalla Commissione regionale;
la violazione dell'art. 53 comma 1° del d. lgs. 546/1992 per l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di motivazione, essendosi limitato l'Ufficio a riproporre genericamente nel giudizio di secondo grado le tesi difensive svolte nel giudizio di prima istanza. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza ( art. P 335 c.p.c.). I motivi del ricorso incidentale, preliminari sul piano logico-giuridico, sono infondati. Non occorreva, invero, nessuna attestazione di conformità, a norma degli artt. 53 e 22 comma 3° del d. lgs. 546/1992, dell'atto di appello depositato nella 4 che n'assume segreteria della Commissione regionale a quello spedito in quanto la notificazione dell'atto medesimo non risulta essere stata effettuata dall'Amministrazione finanziaria a mezzo del servizio postale ma dall'ufficiale giudiziario presso lo studio 38 del procuratore domiciliatario (cfr. relata di notificazione del 301.1998). Nessuna violazione sussiste poi dell'art. 52 comma 2 del d. Igs. 546/1992 in quanto nell'atto di appello dell'Amministrazione finanziaria si dà atto che l'impugnazione medesima era stata autorizzata dalla Direzione generale delle entrate con provvedimento del 22.1.1998 protocollo n. 98/8290. Anche il motivo del ricorso incidentale relativo alla genericità dell'atto di appello non merita accoglimento in quanto con quest'ultimo l'Ufficio aveva censurato con argomentazioni specifiche la pronunzia di 1° grado sul punto della pretesa natura perentoria del termine di cui all'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. L'ultimo motivo del ricorso incidentale, secondo cui l'art. 36 bis d.p.r. 600/1973 si riferisce esclusivamente al debito d'imposta, mentre nel caso di specie l'iscrizione a ruolo riguarderebbe esclusivamente interessi e soprattasse, non può infine essere esaminato. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione la contribuente aveva l'onere di dedurre di avere già proposto la suindicata questione e indicare in quale atto era stata proposta;
in difetto di tali specificazioni, la deduzione appare nuova e quindi inammissibile. E' fondato invece il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria. In tema di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, l'art. 28 della legge n. 449 del 1997 prevede che: "Il primo comma dell'articolo 36 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinario, non e' stabilito a pena di decadenza". Come rilevato da questa Corte in una precedente pronunzia (Cass. sez. 5 n. 07213 del 28/05/2001; conformi Cass. 10134/2000; Cass. 12995/1999), la natura interpretativa ( e quindi retroattiva) della norma, oltre ad essere espressamente enunciata dalla 5 rubrica dell'articolo stesso, e' desumibile dal contenuto della disposizione, privo di carattere autonomo e consistente esclusivamente nel richiamo dell'art. 36 bis e nella precisazione di come tale ultimo articolo deve essere interpretato nella parte relativa al termine ivi previsto, oltre che dal collegamento temporale della medesima con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva fornito una chiave di lettura dell'art. 36 bis diversa da quella indicata dal legislatore. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendone le argomentazioni, da tale consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 28 della legge 449/1997. In conclusione, nitt i ricorsi, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentate Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spes relative al giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Roma, 19.3.2002 Il Consigliere est. Il Presidente [quis Avan Соблик Очисти IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 25 LUG., 2002 6