Sentenza 27 febbraio 2015
Massime • 1
Poiché nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, non possono essere oggetto delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale i beni sui quali il fallito ha un possesso solo precario e il proprietario vanta un diritto alla restituzione, come nel caso di beni ricevuti in locazione, deposito o comodato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2015, n. 13556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13556 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 27/02/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 737
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 29057/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di: RL PI, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 8/10/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di RL PI per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della M.C.R. s.r.l. dichiarata fallita nel 2003.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione.
2.1 Il ricorrente contesta innanzi tutto la configurabilità della bancarotta patrimoniale in ragione del fatto che il bene oggetto della presunta distrazione era stato conseguito dalla fallita a titolo di mero comodato d'uso. Pertanto lo stesso non poteva ritenersi acquisito al patrimonio della società che non ne ha mai avuto la titolarità e risultando irrilevante che sia stato eventualmente successivamente ceduto ad altri, comportamento al più integrante il diverso reato di appropriazione indebita a carico del cedente, mentre il ricavato di tale vendita sarebbe stato comunque impiegato per pagare i creditori sociali. Nè la lesione della garanzia patrimoniale potrebbe configurarsi - come adombrato dalla sentenza impugnata - con riguardo ai danni conseguiti all'inadempimento dell'obbligazione di restituzione al legittimo proprietario, essendo quello di comodato contratto essenzialmente gratuito.
2.2 Con riguardo all'imputazione di bancarotta documentale il ricorrente rileva invece come l'omessa tenuta delle scritture nella fase della liquidazione - oggetto di contestazione - sia inadempimento rimproverabile esclusivamente al liquidatore, contestando altresì lo svolgimento da parte dell'imputato di attività gestoria sia in tale fase, come in quella precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
2. Come già affermato da questa Corte nel precedente che i giudici territoriali hanno ritenuto di non condividere e che qui si intende invece ribadire (Sez. 5, n. 5423 del 13 gennaio 1997, Panzironi ed altri, Rv. 207779), in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori.
2.1 In tal senso non possono essere pertanto oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidati al fallito, qualora il proprietario abbia conservato su di essi un credito di restituzione, come ad esempio, le cose date in locazione, in deposito o, per l'appunto, in comodato;
beni sui quali il fallito vanta un possesso solo precario e che possono, in quanto si trovino presso di lui al momento dell'apertura della procedura concorsuale, essere coinvolti nella procedura fallimentare, ma che non fanno parte del suo patrimonio e devono essere restituiti al proprietario, seppure con le modalità individuate dal R.D. n. 267 del 1942, fermo restando che la loro eventuale manomissione può comportare la penale responsabilità del fallito ad altro titolo diverso dalla bancarotta.
2.2 Inconferente è poi il riferimento operato in senso contrario dalla sentenza alla giurisprudenza relativa alla distrazione dei beni acquisiti dal fallito a seguito della stipulazione di contratti di leasing. Secondo gli insegnamenti di questa Corte, infatti, in tal caso può aversi distrazione del diritto di riscatto del bene non più esercitabile dal curatore ovvero distrazione del bene medesimo, laddove possa ritenersi che il fallito abbia esercitato anticipatamente tale diritto (anche senza soddisfare le correlate obbligazioni), acquisendolo conseguentemente al patrimonio prima della sua eventuale successiva dispersione. È peraltro evidente come le soluzioni adottate in proposito non possano essere applicate alla fattispecie del comodato, attese le peculiarità che caratterizzano il contratto di locazione finanziaria e la sua causa.
2.3 Nè rileva infine, come pure sostenuto in sentenza, che a seguito dell'appropriazione del bene da parte dell'imputato possano insorgere delle obbligazioni a carico della società comodataria. Come già ricordato, infatti, oggetto di distrazione sono i beni presenti nel patrimonio del fallito e la condotta incriminata consiste nel distacco dei medesimi dal suddetto patrimonio e non già nell'annacquamento di quest'ultimo mediante la generazione di passività. Ed infatti la stessa L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, punisce tale ultimo comportamento solo quando le passività siano inesistenti e dunque solo artificiosamente esposte o riconosciute, nel mentre il doloso o colposo incremento del passivo può eventualmente integrare - ricorrendone tutti gli elementi costitutivi - altre fattispecie diverse da quella contestata all'imputato e segnatamente quelle di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2 o art. 217, n. 4).
2.4 Pertanto, limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio non sussistendo il reato contestato.
3. Infondate al limite dell'inammissibilità sono invece le doglianze avanzate dal ricorrente con riguardo all'imputazione di bancarotta documentale.
3.1 Generiche e meramente assertive sono innanzi tutto le obiezioni circa l'attribuzione all'RL della qualifica di amministratore di fatto della fallita, che la sentenza ha giustificato in maniera coerente alle risultanze processuali e in particolare a quanto accertato dal curatore.
3.2 Dalla menzionata qualifica discendeva poi l'obbligo per l'imputato di curare la regolare tenuta delle scritture contabili, a nulla rilevando, per il consolida insegnamento di questa Corte, che fosse stato nominato un liquidatore di diritto. Infatti la sentenza ha adeguatamente argomentato anche sul coinvolgimento dell'RL - per sua stessa ammissione - nella liquidazione dei beni della fallita, a nulla rilevando che la stessa sia di fatto avvenuta prima della nomina del liquidatore e della delibera formale di messa in liquidazione della società. Ciò che conta ai fini della configurabilità del reato e che ne' prima ne' dopo i risultati di tale attività liquidatoria siano stati documentati nelle scritture, dalle quali il curatore non ha potuto trarre la prova di quali crediti sociali siano stati eventualmente ripagati.
3.3 Manifestamente infondata è poi l'ulteriore censura relativa alla mancata prova della consapevolezza da parte dell'imputato della incidenza causale della propria condotta sulla produzione dell'insolvenza della fallita. Censura che si fonda su di un precedente di legittimità rimasto invero isolato, rimanendo l'orientamento di questa Corte quello per cui i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale sono reati di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile, rispettivamente, nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia e alla trasparenza contabile in funzione della ricostruibilità del patrimonio della fallita e delle sue variazioni, la L. Fall., art. 216, prende in considerazione non solo la loro effettiva lesione - che non è elemento costitutivo delle fattispecie tipizzate - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. In tale ottica il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (e a maggior ragione quello di bancarotta documentale) non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti contestati ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567). Conseguentemente i reati contestati all'imputato sono configurabili a prescindere dalla sua rappresentazione dell'insolvenza della fallita e della consapevolezza di un nesso causale tra le sue condotte e la produzione della medesima.
4. Atteso che nel giudizio di merito all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche con valutazione di prevalenza sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e che allo stesso è stata applicata una pena contenuta nei minimi edittali, l'annullamento della condanna relativamente al reato di bancarotta patrimoniale non comporta la necessità di rinviare ai giudici territoriali per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che non può essere rimodulato in termini più favorevoli di quelli già stabiliti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015