Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2014, n. 37352
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, con la conseguenza che il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma sesto d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato che aveva individuato il semestre da valutare ai fini della concessione del beneficio computando sia una frazione di tempo trascorsa in affidamento in prova, sia il successivo periodo di carcerazione disposto in conseguenza di una sua violazione della misura alternativa).

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione del beneficio con riferimento ad un semestre la cui decorrenza era stata determinata soggettivamente dal condannato a partire da data immediatamente successiva a quella in cui aveva tenuto un comportamento scorretto, invece che in immediata continuità con il precedente semestre).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2014, n. 37352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37352
    Data del deposito : 6 maggio 2014

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