Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 2
In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, con la conseguenza che il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma sesto d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato che aveva individuato il semestre da valutare ai fini della concessione del beneficio computando sia una frazione di tempo trascorsa in affidamento in prova, sia il successivo periodo di carcerazione disposto in conseguenza di una sua violazione della misura alternativa).
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione del beneficio con riferimento ad un semestre la cui decorrenza era stata determinata soggettivamente dal condannato a partire da data immediatamente successiva a quella in cui aveva tenuto un comportamento scorretto, invece che in immediata continuità con il precedente semestre).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2014, n. 37352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37352 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/05/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 1374
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 35667/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC ON, nato a [...] (prov. BA) il 19/02/1986;
avverso l'ordinanza in data 9 luglio 2013 del Tribunale di sorveglianza di Bari nel proc.to n. 1521/2013. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2014 dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza deliberata il 9 luglio 2013, ha respinto il reclamo proposto da RI ON avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata con riguardo al periodo dal 15/09/2012 al 14/03/2013 di esecuzione della pena, poiché il condannato, già ammesso alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, a fini terapeutici, aveva tenuto un comportamento scorretto che aveva determinato la revoca della misura a partire dal 7 novembre 2012.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RI tramite il difensore, il quale deduce la contraddittorietà della motivazione avendo egli richiesto il beneficio per il semestre dal 7/11/2012 al 7/05/2013, durante il quale aveva tenuto, in carcere, un comportamento corretto e partecipe al trattamento, non dovendosi computare il dies a quo ovvero il giorno 7 novembre 2012 in cui era stata accertata la presunta sua assenza notturna dall'abitazione, in conseguenza della quale era stata immediatamente sospesa e, quindi, revocata la misura dell'affidamento in prova in casi particolari con decorrenza dalla stessa data del 7 novembre.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ritenuto che il comportamento determinante la revoca della misura alternativa era stato, invece, correttamente considerato ai fini della negata liberazione anticipata, nella requisitoria depositata il 26 novembre 2013, ha chiesto il rigetto del gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il condannato, in espiazione di pena, non può scegliere a suo piacimento il semestre di esecuzione della pena da sottoporre al vaglio del giudice per conseguire la liberazione anticipata. I semestri da valutare, ai fini del beneficio previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 con succ. mod., di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.), non possono essere costruiti ad libitum del condannato, ma devono rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo. Va aggiunto che l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale;
all'affidato il quale abbia dato prova, nel periodo di affidamento, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena prevista dall'art. 54 Ord. Pen., secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 11 bis, dello stesso ordinamento;
e anche l'affidato in prova in casi particolari può fruire, alle medesime condizioni, della liberazione anticipata in base al rinvio, per quanto non diversamente stabilito, all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, operato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, comma 6, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto della data in cui aveva avuto inizio l'esecuzione della pena, non interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, il semestre da considerare è stato legittimamente individuato, secondo l'ordinaria progressione esecutiva, con decorrenza dal 15 settembre 2012 al 14 marzo 2013, nell'ambito del quale era compresa la violazione delle prescrizioni della misura, commessa dal RI il 7 novembre 2012 e determinante la revoca dell'affidamento a partire dalla stessa data, con la conseguente motivata negazione della liberazione anticipata, sia nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari in data 22 maggio 2013, sia nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza della stessa sede, emessa il 9 luglio 2013, che ha respinto il reclamo del RI avverso il primo provvedimento.
La denuncia del ricorrente di contraddittoria motivazione della predetta ordinanza del Tribunale per non aver valutato il semestre da lui indicato, ai fini della richiesta detrazione di pena, con decorrenza dal giorno iniziale della sua carcerazione conseguente alla violazione del 7 novembre 2012, durante il quale non avrebbe commesso infrazioni e avrebbe partecipato in carcere all'opera di rieducazione, è, dunque, infondata e il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
2. Il rigetto del ricorso impone, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014