Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2775
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Sentenza 24 marzo 1999

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Con riferimento a fattispecie anteriore alla novella di cui alla legge 353/90, l'eccezione con cui si deduca l'incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta alla cognizione di arbitri (rituali) deve essere proposta "in limine litis" con la prima difesa nel giudizio di merito, atteso il principio della derogabilità della competenza arbitrale. Nella ipotesi in cui la clausola "de qua" preveda, invece, un arbitrato irrituale, la relativa eccezione, benché non vincolata ai limiti propri dell'eccezione d'incompetenza, e proponibile, pertanto, in ogni fase del giudizio di merito, secondo le regole proprie dell'eccezione sostanziale, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2775
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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