Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 1
Con riferimento a fattispecie anteriore alla novella di cui alla legge 353/90, l'eccezione con cui si deduca l'incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta alla cognizione di arbitri (rituali) deve essere proposta "in limine litis" con la prima difesa nel giudizio di merito, atteso il principio della derogabilità della competenza arbitrale. Nella ipotesi in cui la clausola "de qua" preveda, invece, un arbitrato irrituale, la relativa eccezione, benché non vincolata ai limiti propri dell'eccezione d'incompetenza, e proponibile, pertanto, in ogni fase del giudizio di merito, secondo le regole proprie dell'eccezione sostanziale, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente e Relatore -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL CE & C. Sas ESERCIZIO DEL COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, RN PP, OL CE, IN RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSIANA 31, presso l'avvocato PP BAVETTA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RN LO, FE AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOVARA 51, presso l'avvocato PP TARANTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 855/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 2/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Bavetta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, l'Avvocato Taranto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza 2 ottobre 1996 - qui impugnata - rigettava l'appello principale proposto dalla società in a.s. CO CO e c., da GI RN e da RA IN (nonché quello incidentale proposto da AN RN e CA TA), così confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato la società stessa, in solido con i soci accomandatari GI RN e RA IN, al pagamento di lire 816.736.994 a favore degli attori AN RN e CA TA - già soci della società convenuta - a titolo di liquidazione delle quote sociali ad essi spettanti a seguito della esclusione deliberata dalla società nei loro confronti;
e aveva per altro convalidato il sequestro conservativo cui gli attori erano stati autorizzati prima del giudizio.
Riteneva la Corte di merito incontestabile la legittimazione passiva della società convenuta (negata con il primo motivo dell'appello principale) e privi di fondamenti i rilievi critici argomentati sul secondo motivo dello stesso appello in ordine al criterio di stima adottato dai giudici di primo grado nella liquidazione delle quote, conformemente agli apprezzamenti del consulente tecnico di ufficio. Contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione la società in a.s. CO CO e c., GI RN e RA IN, deducendo due motivi di impugnazione (illustrati con memoria), cui resistono con controricorso AN RN e CA TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 818, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., eccependo la incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società che rimette ad arbitri la decisione delle controversie tra società e soci;
con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2286 c.c. (anche in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti criticano la decisione che ha proceduto alla liquidazione delle quote benché facesse difetto il necessario presupposto dello scioglimento del rapporto sociale relativo agli attori, poiché non sussistevano le condizioni che ne avrebbero legittimato l'esclusione dalla società. Costituendosi con controricorso AN RN e CA TA hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità di entrambi i motivi, dedotti su questioni che non hanno formato oggetto della controversia di merito (e a tale eccezione nulla replicano i ricorrenti nella memoria presentata a norma dell'art.378 c.p.c.). La eccezione è fondata e il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Basti infatti rilevare che la eccezione con cui si deduce l'incompetenza del giudice adito per essere la causa devoluta ad arbitrato, deve essere proposta in limine litis, con la prima difesa nel giudizio di merito, e ciò per il principio della derogabilità della competenza arbitrale, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. SS.UU. n. 10617 del 1996), secondo cui la sussistenza di una clausola compromissoria costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio. E se pur dovesse ritenersi che la clausola compromissoria contenuta nella specie nell'atto costitutivo della società configuri un arbitrato irrituale (che non comporta deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma attiene alla sola proponibilità della domanda), la eccezione relativa, benché non vincolata ai limiti propri della eccezione di incompetenza e proponibile in ogni momento del giudizio di merito secondo le regole proprie dell'eccezione sostanziale, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo integra una prospettazione difensiva che non ha formato oggetto della controversia nel giudizio di merito, nel quale la società e i soci convenuti, oltre ad eccepire il difetto della propria legittimazione passiva, si erano limitati a contestare la correttezza del criterio di liquidazione delle quote adottato dal consulente tecnico di ufficio e condiviso dal Tribunale. Con la seconda censura si prospetta invece il difetto del presupposto stesso della liquidazione della quota - lo scioglimento, cioè, del rapporto sociale relativo agli attori - e ciò per la sola addotta ragione che sarebbe ancora pendente tra le parti la diversa causa nella quale gli stessi attori avevano contestato la legittimità della deliberazione sociale della loro esclusione e ne avevano chiesto l'annullamento: la censura dunque introduce un tema di merito del tutto nuovo (a prescindere da ogni valutazione della sua fondatezza, con riguardo al fatto che la deliberazione di esclusione nè è stata revocata dai soci che l'avevano adottata, ne' è stata annullata con pronuncia del giudice) come tale improponibile nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il principio di causalità e soccombenza, la condanna dei ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore dei resistenti, liquidate in complessive lire.14.317.900 delle quali lire 14.000.000 per onorari di avvocato.
Roma, 29 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 24/3/1999.