Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 8 marzo 1982 74) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Vincenzo 05723 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G.N. 20140/00 Dott. Giovanni Rel. Consigliere Consigliere Cron. 12774 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO RORDORF - Consigliere Ud.16/12/2002 Do ⭑+ Ronato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DU RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso 1'avvocato BENITO PANARITI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO G. MESSINA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
DONATI MARIABEATRICE;
- intimata d'Appello di provvedimento della Corte avverso il FIRENZE, depositato il 22/05/00; 2002 udita la relazione della Callsa svolta nella pubblica 2358 udienza del 16/12/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generalo Dott. Fulvio OCCET.I.A che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Pisa, con decreto 21 marzo 2000, accogliendo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 710 c.p.c. dal sig.DR RD, ha annullato l'obbligo relativo al pagamento delle utenze domestiche dc_la casa coniugale (assegnata alla moglie, Mariabea- trice AT, affidataria del figlio minore , già pre- visto nella separazione consensuale, rilevando che le mutate condizioni economiche dell'obbligato, determina- to dalla nascita di un figlio nella sua nuova famiglia consentivano di adempierlo, essendo idi fatto, non suoi reddi-i rimasti immutati. Su impugnazione della AT, la Corte d'appello di Firenze, con decreto 22 maggio 2000, ha ri crmato i' Provvedimento del Tribunale, ed ha posto a carico dei RD l'obbligo già stabilito in sede di separa- zione consensuale, osservando: che sul GH RD effettivamente gravava sopravvenuto alla separazione, di contribuire 'onere, ai mantenimento del figlio nato dalla sua attuale com pagna, ma che a tal fine egli poteva contare, oltre che 2 sul reddito da lavoro dipendente della sua attuale con- vivente, anche Sil ulteriori introiti, rispetto allo stipendio, di circa lire 1.500.000 mensili;
che i nuovi obblighi assunti verso la nuova fami- glia non alteravano le condizioni economiche dell'obbligato e non gli impedivano di assolvere l'obbligo stabilito a suo carico. Avverso questa decisione il RD ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto Col primo motivo, denunciando viclazione Ё falsa applicazione degli acLL.156, ult.comma, C.C. e 710 c.p.c, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato, da un lato, come fatto idoneo ad al- terare le condizioni economiche, la nascita di ura 30- conda figlia, posto che tale fatto comportava, ex artt.147 e 261 c.c., il sorgere di un obbligo giuridico al mantenimento, C dall'altro, che tale circostanza sopravvenuta non poteva essere vanificata dall'attività lavorativa svolta dalla convivente. Col secondo motivo, denunciando omessa, apparente e/o perplessa motivazione, il ricorrente deduce che la Corte d'appello, nel determinare il reddito del GHlar- ducci, abbia teruto conto esclusivamente della documen- Corte di cassazione est. +.Proto (r.2010 ny 3 ሆ ነ tazione prodotta dalla AT, omettendo di motivare sugli elementi probatori da lui forniti, relativi all'ammontare delle somme versato alla stessa nel pe- riodo gennaio-ottobre 1999 e alla natura degli introiti confluiti sul suo conto correr le bancario. Il ricorso è inammissibile. Le censure che possono essere fatte valere mediante 1'impugnazione proposta а norma dell'art.lll, comma settimo, della costituziore, sono, infatti, limitato Alla violazione di legge, cui 应 riconducibile anche 1'inosservanza dell'obbligo di motivazione nei casi in cui questa sie materialmente messa ovvero si estrinse- f chi in argomentazioni del tutto inidonee a rilevare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o tra cro inconciliabili o comunque incomprensibili (Cass.27 mar- zo 1997, n.2731; Cass. 10 maggio 1999, n. 4623; Cass.24 settembre 2002, n.13860). Nella specie, tutte le censure investono le valuta- zioni espresse dalla Corte d'appollo nell' apprezzare la situazione patrimoniale del RD e le circostan- ze sopravvenute alla separazione consensuale. Allegando la mancata, inadeguata considerazione delle risultanze processuali, il ricorrente tende, difatti, alla revi- sione del giudizio già compiuto dal giudice del merito. Né è configurabile la motivazione apparente o per- Corte di cassalines, V, Prat (T.n.2014 DJ) 4 piessa denunciata nel ricorso, in quanto la Corte d'appello ha chiaramente fondato il decisum sulla con- siderazione che gli ulteriori introiti del ChelRD, rispetto allo stipendio, si aggiravano intorno a lire 1.500.000 mensili. Ę tale conclusione ha argomentato dagli estratti conto bancari acquisiti agli atti prc- cessuali. Nessun provvedimento sulle spese, in quanto la par- te intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così decisc il 16 dicembre 2002, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore 11 Presidente Vincenzo Proto Giovanni Olla CORTE SUPREMACYCLEZIONE ESENTE DALL'IMPOSTA DI CANCELLIERE De BOLLO, DI REGISTRO E 4 Blanshi DA OGNI ALTRA TASSA CANCELLIERE (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) Cune di cassano est. V.Procor.n.2014000 $