Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
I licenziamenti per riduzione di personale effettuati ai sensi dell'art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 sono inefficaci, ai sensi dell'art. 5 terzo comma della medesima legge, qualora siano intimati in violazione della prescrizione, posta dal nono comma dell'art. 4, che impone al datore di lavoro la comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/1999, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Est.- Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM SPA, in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALNERINA 40,presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI IE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 03139/97 proposto da:
LI IE, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 287, presso la dott. MARIA CAMPOLUNGHI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO GAETANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OM SPA, in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALNERINA 40,presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 597/96 del Tribunale di MACERATA, depositata il 28/11/96 R.G.N.69/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO;
udito l'Avvocato DELL'OLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per in via principale la rimessione alle Sezioni Unite, in subordine il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità dell'incidentale, in subordine l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di CE (sezione distaccata di Recanati) TA ST, dipendente della S.p.a. OM, esponeva che la società datrice di lavoro, all'esito di procedimento per la collocazione in mobilità di parte del personale, conclusosi con accordo sindacale del 7 aprile 1993, aveva intimato a lei ed altri lavoratori il recesso dal rapporto di lavoro, peraltro aggiungendo che gli effetti di tale provvedimento erano sospesi fino al 31 dicembre 1993, essendo stato chiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni ai sensi dell'art.8, commi quinto e sesto dell'allora vigente D.L. n.97/1993 (non convertito in legge, ma riproposto come d.l. 20 maggio 1993 n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n.236). Deducendo sotto vari profili la violazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n.223/1991, la ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle somme corrispondenti alle retribuzioni perdute. Il TO adito accoglieva la domanda, rilevando la nullità dell'accordo sindacale stipulato. Su gravame proposto da entrambe le parti, con sentenza del 28 novembre 1996 il Tribunale di CE, accogliendo l'appello incidentale della sig. ST, dichiarava, l'inefficacia del disposto recesso e confermava nel resto la decisione impugnata.
Il giudice dell'appello escludeva la nullità dell'accordo Sindacale rilevata dal TO, ma rilevava che contestualmente alla lettera di licenziamento del 7 aprile 1993 la società datrice di lavoro avrebbe dovuto effettuare le comunicazioni previste dall'art.4, nono comma, della legge n.223/91, trasmettendo all'ufficio regionale del lavoro, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto dei dati previsti dalla legge, nonché delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.
Queste comunicazioni erano state compiute solo in data 21 agosto 1993, quando era già scaduto il termine per l'impugnazione del licenziamento;
non rilevava il fatto che tale impugnazione fosse stata comunque effettuata dalla lavoratrice in modo generico, senza conoscere le suddette modalità di applicazione dei criteri di scelta.
La violazione degli obblighi imposti dalla legge comportava l'inefficacia del recesso ai sensi dell'art. 5, terzo comma della stessa legge n.223/91, con conseguente condanna della società alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza la soc. Comus propone ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo. TA ST resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con unico motivo;
la società Comus ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.
2.1. Con l'unico complesso motivo la società ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.112,156, 210, 213, 437 cod. proc. civ. ; 2697 seguenti cod.civ.; 2 e
6 legge 15 luglio 1996 n.604; 18 legge 20 maggio 1970 n.300; 4, 5, 6 legge 23 luglio 1991 n.223; 8 d.l. 20 maggio 1993 n.148, convertito in legge 19 luglio 1993 n.236, nonché omessa insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi. Si rileva che nell'aprile del 1993 era in vigore il d.l. 10 marzo 1993 n.57 (successivamente decaduto, ma riprodotto in parte qua dal d.l. 20 maggio 1993, n.148, convertito in legge 19 luglio 1993 n.236) che,
modificando il testo dell'art. 24 della legge 23 luglio 1993 n.221, aveva introdotto con l'art. 8, quinto e sesto comma, le seguenti disposizioni: "Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223." "Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione".
In tale situazione, la società OM aveva avviato in data 5 aprile 1993 la procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge n.223/1191, conclusasi con un accordo sindacale del 7 aprile 1993,
che aveva determinato le unità in esubero stabilendo anche di ricorrere per una durata di nove mesi (fino al 1 gennaio 1994) ai benefici previsti dalle citate disposizionì con impegno per l'azienda all'attuazione del prescritto iter amministrativo. Si ricorda che all'epoca sussistevano dubbi interpretativi in ordine alla riferibilità del requisito delle 500 unità ai licenziamenti da operare o alla consistenza dell'azienda, e che una risposta negativa per l'applicabilità dei benefici alla fattispecie in questione era stata fornita con un comunicato del Ministero del lavoro solo nel febbraio 1994; lo stesso accordo aveva peraltro considerato l'eventualità del mancato accoglimento dell'istanza e dei riflessi della sospensione derivante dalla domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni sui provvedimenti di collocazione in mobilità, ed aveva quindi stabilito che in caso di mancata concessione i lavoratori sarebbero stati posti in mobilità senza oneri per l'azienda, ma con l'erogazione da parte di questa, per un massimo di tre mesi, dell'importo di lire 1.000.000 mensili per ciascun lavoratore, da recuperare con imputazione al TFR nel caso di buon fine dell'operazione e da considerare altrimenti come bonus aggiuntivo.
In esecuzione dell'accordo, la società, comunicando a ciascun lavoratore la messa in mobilità, aveva altresì dichiarato che l'effettiva risoluzione del rapporto doveva considerarsi sospesa per tutto il previsto periodo di nove mesi;
nell'imminenza della scadenza del termine aveva comunicato di considerare comunque cessati i rapporti, quanto meno con il 31 dicembre 1993.
2.1.1. La decisione impugnata viene quindi criticata richiamando, in primo luogo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della comunicazione prevista dall'art.4 nono comma della legge n.223/1991 non può incidere sulla validità ed efficacia del recesso;
nella specie, del resto, i licenziamenti erano sospesi per accordo delle parti e per una durata maggiore del periodo trascorso prima della comunicazione (che non può quindi ritenersi tardiva e non contestuale).
Si rileva poi che
2.1.2. l'impugnativa del licenziamento è comunque intervenuta, ed ha raggiunto lo scopo in cui il Tribunale ha ravvisato la ratio dell'onere di comunicazione;
2.1.3. non si può comunque parlare di inefficacia, ma eventualmente di differimento dell'efficacia fino all'intervento della comunicazione agli Uffici, che a sua volta ha preceduto la data di cessazione della sospensione ravvisata dal Tribunale;
non è quindi ravvisabile un danno sofferto dai lavoratori;
2.1.4. la richiesta e l'ottenimento della CIGS formava oggetto di specifiche deduzioni dell'azienda negli atti iniziali di ciascuna fase, con conseguente irrilevanza del rifiuto di contraddittorio opposto in udienza dagli appellanti incidentali;
2.1.5. sono state acriticamente confermate le statuizioni del TO sulla reintegrazione e sul risarcimento (determinato in tutte le retribuzioni maturate e maturande fino alla reintegrazione) senza tener conto del dedotto ed in parte ammesso perceptum a titolo di CIGS, mobilità, disoccupazione, reinserimento, su cui era stata chiesta anche l'acquisizione di informazioni presso gli Uffici competenti.
3.1. Le censure non meritano accoglimento. La questione sottoposta all'esame di questa Corte attiene all'interpretazione della disciplina stabilita dalla legge 23 luglio 1991 n.223 in tema di licenziamenti collettivi collegati alla procedura per la dichiarazione di mobilità. L'art. 4 di tale testo normativo (successivamente modificato dall'art.1 del d. lgs. 26 maggio 1997 n.151) regola l'ipotesi della riduzione di personale da attuare quando l'impresa ammessa al trattamento di integrazione salariale ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi;
a tal fine è previsto l'avviamento delle procedure di mobilità con la comunicazione scritta agli organismi sindacali indicati nella norma, che deve contenere la specificazione dei dati elencati dal comma 3^ dello stesso art.4 (motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale e non consentono di, evitare la dichiarazione di mobilità, numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente, tempi di attuazione del programma di mobilità ed eventuali misure ulteriori programmate). Una copia della comunicazione deve essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (comma 4^). Si apre così la fase dell'esame congiunto in sede sindacale, con l'eventuale intervento, in caso di mancato accordo, del suddetto ufficio (commi 6, 7 e 8).
Il 9^ comma del medesimo articolo dispone quanto segue:
"Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2."
Ai sensi del comma 12^, "Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo".
Il regime di invalidità dei licenziamenti previsti dall'art.4 è stabilito dal successivo art.5, che, dopo aver imposto al primo comma il rispetto dei criteri fissati dai contratti collettivi (o in mancanza dalla stessa legge) per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, al comma 3^ stabilisce che "il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo".
In tale quadro normativo, si pone il quesito se nella
"violazione delle procedure richiamate dall'art. 4 comma 12", sanzionata dal terzo comma dell'art.5 con la previsione dell'inefficacia del licenziamento, rientri anche il caso dell'inosservanza delle prescrizioni del richiamato nono comma dell'art.9 relative alle comunicazioni dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità e dei criteri di scelta all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni sindacali di categoria.
3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha registrato sul punto orientamenti contrastanti. Un primo indirizzo è stato espresso da Cass. 20 novembre 1996 n. 10187, secondo cui la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati all'ufficio regionale del lavoro e alla commissione regionale per l'impiego, essendo prevista a recesso avvenuto, non può incidere sulla validità ed efficacia di quest'ultimo (con la conseguenza che l'omissione di detta comunicazione, utilizzata per la compilazione delle liste di mobilità può determinare solo un'azione di risarcimento per il mancato godimento di benefici connessi all'inserimento nelle liste stesse).
Più recentemente, Cass. 8 aprile 1998 n. 3610 ha affermato che la mancata o incompleta comunicazione per iscritto dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità con le prescritte indicazioni per ciascuno di essi, nonché delle modalità applicative dei criteri di scelta, non comporta l'inefficacia dei licenziamenti che il datore di lavoro abbia adottato all'esito dell'accordo sindacale o della procedura prescritta dai commi 6, 7, 8 del medesimo articolo. Con questa decisione si è in particolare osservato- a sostegno dell'opzione interpretativa secondo la quale le comunicazioni in questione non possono rientrare nelle "procedure" considerate dal successivo dodicesimo comma- che a) come risulta dalla prima parte del comma 9, il legislatore considera come procedura esaurita quella descritta nei precedenti commi 6, 7 e 8, perché all'esito di questa l'imprenditore può decidere di collocare in mobilità i lavoratori;
dal testo del comma 12 risulta del resto che le comunicazioni sono concettualmente distinte dalle procedure;
b) dall'art.5 comma 3 si desume che nell'ambito dell'art.4 comma 9 si distinguono tre momenti, fra i quali la scelta dei lavoratori da collo care in mobilità e il conseguente recesso si collocano tra la procedura esaurita e le comunicazioni, con la conseguenza che l'altra ipotesi di licenziamento (per violazione delle procedure) non può logicamente comprendere in queste il terzo momento;
c) un'ulteriore conferma si trae dall'art.8, comma 4 del d.l. 20 maggio 1993 n.148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n.236 (sopra citata), che detta un'interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'art.24, comma 1, ultimo periodo, della legge n.223/1991, stabilendo che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge "deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9" (la procedura richiamata non potrebbe dunque includere le comunicazioni di cui si discute);
d) dalla previsione dell'art.17 della legge n.223/1991, secondo cui in caso di reintegrazione nel posto di lavoro di dipendenti licenziati l'impresa può procedere alla risoluzione del rapporto di un numero di lavoratori pari a quello dei licenziati "senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali", si desume che il legislatore ritiene essenziali, ai fini della validità dei licenziamenti, l'osservanza dei criteri di scelta e non l'ulteriore adempimento di cui all'ultima parte del nono comma dell'art.4.
3.3. In senso contrario, altre decisioni di questa Corte hanno affermato che la violazione del citato disposto del nono comma dell'art. 4 della legge n.223/1991 comporta ai sensi dell'art.5 terzo comma della stessa legge l'inefficacia dei licenziamenti intimati. Questo indirizzo è stato espresso da Cass. 26 luglio 1996 n. 6759, 27 maggio 1997 n. 4685, 30 ottobre 1997 n. 10716, 17 gennaio 1998 n. 419, 22 aprile 1998 n. 4121, 21 luglio 1998 n. 7169, 4 novembre 1998 n. 11480, secondo cui il sistema dei rinvii tra le varie disposizioni degli artt. 4 e 5 del richiamato testo normativo non consente di escludere le comunicazioni in questione dall'ambito della procedura il cui rispetto è imposto a pena di inefficacia dall'art.5 comma 3;
quest'ultima norma fa infatti riferimento alle procedure richiamate dal comma 12 dell'art 4, che a sua volta considera però -senza ulteriori delimitazioni- "le procedure previste dal presente articolo" e cioè l'intero complesso degli adempimenti, compresi quelli del 9^ comma dell'art.4.
Sul piano sistematico, si è specificamente rilevato (v. Cass.nn. 6759/1996, 4121/1998 e 11480/1998 citate) che nell'impianto della legge l'obbligo del datore di lavoro di dare pubblicità sia ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, sia alle modalità di applicazione degli stessi, assume un preciso rilievo in funzione di garanzia degli interessi perseguti: in questo quadro normativo, la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con la "puntuale" indicazione della modalità con la quale sono stati applicati i criteri di scelta, assume un'importanza decisiva per il controllo dell'esercizio dei poteri datoriali, fissando definitivamente nei termini indicati dalle comunicazioni la motivazione del singolo licenziamento. D'altro canto, la comunicazione ai soggetti "esterni" indicati dalla norma svolge la necessaria funzione di manifestare le ragioni delle scelte dell'imprenditore in quanto rilevanti in una dimensione collettiva, e non apprezzabili nell'ambito del singolo rapporto di lavoro;
solo in questa dimensione è possibile un'effettiva verifica del rispetto dei criteri di scelta.
4.1. La Corte ritiene di dover confermare questo secondo orientamento, finora prevalente, in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, bisogna riconoscere - come è stato notato in particolare nelle citate decisioni nn. 7169 e 11480 del 1998- l'indubbia imprecisione del sistema di rinvii da una disposizione all'altra del testo normativo in esame: come si è visto, l'art. 5 terzo comma fa riferimento alle procedure "richiamate all'art.4 comma 12", mentre in quest'ultimo si considerano sia le "comunicazioni di cui al comma 9" sia "le procedure previste dal presente articolo"; sicché da un lato la previsione contestuale di "comunicazioni" e "procedure" sembra avvalorare la distinzione concettuale tra le prime e le seconde, mentre dall'altro il dato letterale del richiamo all'intero complesso delle disposizioni dell'art.4 porta a comprendere nelle "procedure" richiamate l'intero iter procedimentale ivi descritto, includendo anche gli adempimenti previsti dal nono comma.
4.2. Peraltro, un'analisi dettagliata di questo iter, scandito dai vari commi dello stesso art. 4, porta a rilevare l'inattendibilità dell'operazione ermeneutica con cui si ritiene - come si legge nella sentenza n. 3610 del 1998- di poter "enucleare dal testo normativo il significato del termine 'procedure'" desumendo dall'uso di questa espressione l'esistenza di un'unica accezione, che non ammette nel proprio ambito le comunicazioni del nono comma, delimitando la nozione di procedura utile ai fini sanzionatori ai soli commi da 2 a 8 dell'art.4.
- Un primo adempimento procedurale è costituito dalla comunicazione preventiva disciplinata nei commi da 2 a 4;
- una seconda fase è costituita dall'esame congiunto delle parti di cui al comma 5, che il successivo comma 6 considera espressamente come una "procedura" specifica che deve essere esaurita nel termine fissato dalla stessa disposizione;
- alla scadenza di questo si pone, in base allo stesso comma, un altro obbligo di comunicazione all'U.P.L.M.O., e si apre una fase successiva, regolata dal comma 7, che riguarda l'"ulteriore esame" delle parti dinanzi a detto ufficio, ed è destinata a concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della informazione di cui al comma 6;
- il comma 8 prevede l'abbreviamento dei termini di cui ai commi 6 e 7 per il caso in cui il numero dei lavoratori interessati dalla "procedura di mobilità" sia inferiore a dieci;
- secondo il comma 9, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità il personale eccedente (comunicando il recesso ai destinatari del provvedimento) dal momento in cui si è raggiunto l'accordo sindacale ovvero si è "esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8"; nello stesso momento si colloca lo specifico obbligo di comunicazione all'ufficio regionale del lavoro, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni sindacali di categoria;
- il comma 12, come si è visto, fa riferimento congiuntamente alle comunicazioni del comma 9 e alle "procedure previste dal presente articolo".
Questa complessa sequenza si articola quindi in una serie di fasi procedimentali (o sub-procedure) che rientrano tutte nell'insieme delle "procedure di mobilità" (secondo l'espressione usata nel primo comma dell'art.4); l'uso del termine "procedura" non consente così di assegnare un valore specifico limitativo a questa locuzione, idoneo ad escludere dall'ambito degli adempimenti formali da essa designati le comunicazioni del comma 9. Si deve infatti considerare che questa norma considera esaurita al momento dell'esercizio della facoltà di recesso non la "procedura" in genere, ma solo la "procedura di cui ai commi 6, 7 e 8", e dunque una fase procedimentale, che non include evidentemente quelle scandite dai commi precedenti e non può pertanto valere come equivalente delle "procedure" nel loro insieme.
L'argomento della coerenza terminologica appare quindi privo di consistenza, perché il vocabolo impiegato non assume un significato costante nelle varie disposizioni contenute nel testo normativo, ma vale a designare di volta in volta la specifica fase procedimentale o l'insieme degli adempimenti richiesti, rilevando in questo secondo senso l'uso del termine con la forma plurale nelle espressioni "procedure di mobilità ai sensi del presente articolo" e "procedure previste dal presente articolo", impiegate nel primo e nel dodicesimo comma dell'art.4.
La tesi secondo cui il recesso si collocherebbe in un momento successivo all'esaurimento della procedura considerata ai fini della sanzione di inefficacia dall'art.5 comma 3^, non trova poi alcun supporto testuale in quest'ultima disposizione, che contempla invece la "violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12", senza distinzioni e sempre con l'uso della forma plurale;
l'assunto considera in realtà come premessa dell'argomento proprio la conclusione che si intende dimostrare, e cioè la proposta delimitazione della nozione di procedura utile ai suddetti fini sanzionatori ai soli commi da 2 a 8 dell'art.4.
D'altro canto, la tesi qui sostenuta consente anche di confrontare le previsioni dell'art. 4 comma 12 e dell'art.5 comma 3, distinguendo i contenuti delle due disposizioni, rispettivamente dirette a regolare l'efficacia delle comunicazioni di cui al precedente comma 9 (che non comprendono la dichiarazione di recesso) e l'efficacia del recesso.
Alla luce di queste osservazioni, si deve anche escludere che la norma di interpretazione autentica dell'art.24 della legge n.223/1991, dettata dall'art.8 comma 4 del d.l. n.148/1993
(convertito in legge n.236/1993), stabilendo un termine entro il quale deve essere esercitata la facoltà di recesso per "tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità", fornisca una diversa definizione nell'ambito di applicazione della sanzione di inefficacia del recesso intimato in violazione delle procedure considerate dall'art.5 3^ comma della medesima legge del 1991. La formulazione della disposizione (che fa decorrere detto termine dalla "conclusione della procedura medesima") indica infatti il momento della chiusura della fase procedimentale antecedente al recesso;
ma non fa certamente riferimento alla sequenza complessiva delineata dall'art.4, e cioè all'insieme delle "procedure" (al plurale) rilevanti ai fini sanzionatori dell'art.5 (così come si deve ritenere per la "procedura esaurita" alla quale fa riferimento l'art. 4 nono comma).
La disposizione, del resto, pur inserendosi nel sistema procedimentale dell'art.4, non incide sulla sua struttura, essendo invece diretta a definire la portata della regola dell'art.24 primo comma, relativa al rapporto numerico temporale dei licenziamenti da considerare collettivi, superando i problemi applicativi sorti con specifico riferimento all'arco temporale di attuazione dei provvedimenti, in relazione ai principi che ispirano la direttiva del Consiglio CEE n.129 del 17 febbraio 1975 (di cui la legge n.223/1991 rappresenta l'attuazione).
Una diversa interpretazione della norma sanzionatoria dell'art. 5 comma 3 non è autorizzata neppure dalla previsione dell'art. 17 della stessa legge n.221/1993, che per l'ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro di dipendenti (illegittimamente) collocati in mobilità riconosce la facoltà dell'impresa di "procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura". Anche questa specifica disposizione non incide sul sistema delle garanzie procedurali sopra esaminate, ed è destinata del resto ad operare quando i criteri di scelta e le loro modalità dovrebbero essere già esternati e fissati nelle comunicazioni di cui all'art.4 comma 9, prospettandosi quindi solo la questione della corretta identificazione dei destinatari del licenziamento.
4.3. La ricostruzione finora compiuta sulla base del dato testuale trova una conferma nella ricerca dell'intenzione del legislatore, risultante dal complessivo quadro normativo di riferimento. Il sistema sopra descritto delinea infatti specifiche garanzie del diritto del lavoratore ad un equo procedimento di selezione, che operano sia sul piano individuale, sia su quello della procedura collettiva, mediante la previsione dell'obbligo dell'imprenditore di esternare non soltanto i criteri utilizzati, ma anche le specifiche modalità con cui sono stati applicati (v. in questo senso, da ultimo, Cass. 17 dicembre 1998 n. 12658, con cui si rileva puntualmente l'autonomia concettuale e di disciplina della materia della riduzione di personale, quale operazione imprenditoriale con effetti socialmente rilevanti e perciò assoggettata al controllo procedurale preventivo sindacale e pubblico, rispetto alla materia dei licenziamenti individuali per motivi oggettivi, assoggettati al controllo successivo sulla giustificazione dei motivi di recesso).
La funzione di queste garanzie è ulteriormente confermata dalle disposizioni introdotte, in base alla legge di delega 6 febbraio 1996 n.52, dal d.lgs. 26 maggio 1997 n.152, per l'attuazione della direttiva CEE n.56/1992 (che modifica la precedente direttiva n.129/1975); nel nuovo testo dell'art.4 della legge n.223/1991, risultante da questo intervento normativo, il contenuto delle informazioni che il datore di lavoro deve dare nelle procedure di mobilità è arricchito da ulteriori elementi, al fine di consentire un migliore controllo delle scelte imprenditoriali, anche (come è stato notato in dottrina) attraverso la comparazione complessiva delle posizioni di tutti i dipendenti.
In questo sistema, come è stato rilevato nelle precedenti decisioni richiamate al punto 2.3, l'esatto adempimento degli obblighi procedimentali posti a carico del datore di lavoro assolve anche ad una funzione di tutela del singolo lavoratore: in particolare la comunicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare e delle relative modalità applicative (anche se non fatta al lavoratore personalmente) gli consente di verificare la legittimità del recesso stesso e quindi di valutare l'opportunità, o meno, di impugnarlo, risultando del resto cristallizzate le ragioni della scelta a sè sfavorevole, con significativi effetti di tutela non dissimili da quelli svolti dalla contestazione dell'addebito nel licenziamento disciplinare e della comunicazione dei motivi del licenziamento individuale in regime di stabilità del rapporto. Secondo la difesa della società OM, l'adempimento in questione dovrebbe essere comunque ricondotto ad un obbligo che sorge dal licenziamento, e non ad un onere che condiziona l'esercizio del potere di recesso;
l'affermazione non può essere condivisa, perché la successione logica tra licenziamenti e comunicazioni non impedisce certo di ricondurre queste ultime nel sistema di tutela assicurata dalla sanzione di inefficacia del recesso, come del resto avviene nella suddetta ipotesi di cui all'art.2 della legge 15 luglio 1966 n.604, in cui un'analoga sanzione è prevista per la mancata indicazione dei motivi del licenziamento a seguito della richiesta del lavoratore.
Si deve del resto aggiungere che se le comunicazioni richieste dall'art.4 comma 9 costituissero solo un presupposto per l'iscrizione nelle liste di mobilità al fine dell'erogazione del trattamento di mobilità al dipendente licenziato l'inosservanza del relativo obbligo non comporterebbe sanzioni non per l'imprenditore inadempiente, ma (paradossalmente) solo effetti negativi a carico del lavoratore, che verrebbe privato dei benefici derivanti dalla iscrizione nelle liste.
4.4. Gli ulteriori rilievi formulati sul punto dalla società ricorrente trovano la loro confutazione nelle osservazioni finora svolte. La contestualità della intimazione del recesso ai singoli lavoratori interessati e delle comunicazioni dirette agli uffici amministrativi e alle associazioni sindacali, secondo la prescrizione dell'art.4 comma 9, non significa certo identità documentale, ne' un'assoluta simultaneità, ma indica un requisito di coincidenza temporale strettamente connesso alla sopra indicata funzione di garanzia del lavoratore collocato in mobilità, assicurata dalla possibilità dì controllo delle scelte imprenditoriali, che devono essere necessariamente esternate (con la definitiva indicazione degli elementi prescritti dalla legge) all'epoca della comunicazione dei licenziamenti. Per questa ragione, lo scopo dell'atto non può dirsi certamente raggiunto quando (come nella specie) il lavoratore abbia impugnato il licenziamento, senza peraltro avere alcuna possibilità di tempestiva valutazione delle suddette scelte.
4.5. Nella stessa prospettiva, non può considerarsi rilevante il fatto che nella particolare vicenda in esame, in relazione all'accordo intervenuto in sede sindacale, il datore di lavoro abbia comunicato, con la lettera di licenziamento del 7 aprile 1993, la sospensione degli effetti del recesso. Tale manifestazione di volontà (connessa, secondo l'intento delle parti stipulanti detto accordo, alla possibilità di intervento della Cassa Integrazione guadagni in base alla richiamata normativa del d.l. n.57/1993) comportava un mero differimento dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dal licenziamento perfezionatosi all'atto della ricezione della relativa intimazione;
a questo momento va dunque riferita la garanzia assicurata al lavoratore dalla regola di contestualità degli adempimenti previsti dalla disciplina di legge. Dato il significato che questa regola assume nel sistema di tutela, non si può poi certamente ritenere che l'omissione delle comunicazioni richieste dall'art.4 comma 9 comporti solo un differimento dell'efficacia del licenziamento fino al momento della comunicazione degli elenchi dei lavoratori collocati in mobilità e delle relative indicazioni;
tale ricostruzione non trova alcuna conferma nel dato normativo, in relazione all'espressa previsione (art. 5, comma 3) del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Si deve invece ricordare che l'inefficacia del licenziamento per un vizio formale non impedisce la rinnovazione (ex nunc) del licenziamento dello stesso lavoratore ove il datore di lavoro provveda al compimento dell'atto omesso (cfr. Cass. n. 7169/98 cit.) 5.1. La sentenza impugnata non ha considerato rilevante ai fini della decisione l'esame di circostanze relative ad un intervento della CIGS successivo all'epoca dei licenziamenti. Questa valutazione non viene specificamente censurata dalla ricorrente, ed appare così inammissibile il profilo di censura richiamato sopra, sub 2.1.4., che attiene esclusivamente alla ritualità delle deduzioni svolte sul punto dalla società convenuta in primo grado.
5.2. Ugualmente inammissibile, perché generica, risulta la censura di cui al punto 2.1.5., con cui si rileva che gli importi attribuiti ai lavoratori con la condanna alla reintegrazione e al risarcimento del danno sono stati determinati senza tener conto di quanto dagli stessi percepito per vari titoli, come era stato dedotto dalla società OM (che aveva anche richiesto l'acquisizione di informazioni sul punto) e parzialmente ammesso dai ricorrenti in primo grado.
La società ricorrente non ha infatti indicato (come era suo onere, ai fini della denuncia di vizio della motivazione) la natura e il contenuto precisi sia delle richieste istruttorie non accolte, sia delle risultanze acquisite e rilevanti ai fini del calcolo delle somme dovute, di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto;
tale omissione non ha consentito il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto.
6. Il ricorso incidentale che la sig. ST ha spiegato come "condizionato all'esito del ricorso avverso, in ordine alla violazione dei criteri di scelta imposti dall'art.5 della legge n.223/91" è inammissibile. Con esso, infatti, la parte (vittoriosa in appello) non chiede l'annullamento, nemmeno parziale, della sentenza impugnata, e solleva questioni che il giudice dell'appello non ha deciso in senso ad essa sfavorevole (avendole ritenute assorbite nell'accoglimento di altre tesi).
7. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999