Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
L'errore di fatto, previsto dall'art.395 n.4 cod. proc. civ. e idoneo a costituire a seguito delle pronunce n. 17/86 e n.36/91 della Corte Cost. nonché dell'entrata in vigore dell'art.391 bis nel testo di cui alla legge n. 353/90, motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessario fra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Pertanto, è inammissibile il rimedio della revocazione per errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano per essere apprezzati lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma che debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa ovvero che non consistano in un vizio di assunzione del fatto tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto di modo che la decisione non derivi da ignoranza di atti e documenti di causa ma dall'erronea interpretazione di essi (vedi Corte Cost. n. 17/86 e n. 36/91).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6708 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT AR, elettivamente domiciliato in ROMA presso Cancelleria Corte Di Cassazione, difeso dall'avvocato WERNER NT, con studio in 39100 BOLZANO GALLERIA SERNESI N.9; giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2463/99 della Corte suprema di cassazione di ROMA, TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 4/11/1998, depositata il 18/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso in revocazione con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Con citazione del 21.1.1993 TE NO conveniva davanti al conciliatore di OL IT AN per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Assumeva l'istante che in data 28.1.1992 la sua vettura, parcheggiata davanti ad un ristorante, aveva subito danni alle gomme provocati dal convenuto che lavorava presso detto locale.
Il convenuto contestava di essere l'autore del fatto. Il conciliatore rigettava la domanda, ritenendo che nessuno dei testi escussi era stato in grado di riferire per diretta conoscenza che l'autore del fatto sarebbe stato il convenuto e che la pretesa actorea si fondava su meri sospetti.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'attore. La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 18.3.1999, rigettava il ricorso, ritenendo che il conciliatore aveva osservato i principi regolatori della materia;
che nella motivazione della sentenza il conciliatore si era rifatto a criteri di equità e che aveva rilevato che la domanda non poteva essere accolta per carenza di prove non avendo nessuno dei testi addotti riferito sui fatti lamentati per diretta conoscenza. Rilevava la Corte che il conciliatore aveva "esaminato quanto riferito dalla teste Levore, nonché il contenuto della dichiarazione che il IT avrebbe fatto in occasione dell'incontro tra l'attore ed il suo legale" escludendo che tale dichiarazione potesse avere una rilevanza decisiva. Avverso questa sentenza l'attore ha proposto ricorso per revocazione ed ha presentato anche memoria.
Non si è costituito l'intimato.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione
1. Lamenta il ricorrente che la Corte di cassazione con la sentenza oggetto di revocazione è caduta in un evidente errore di lettura della sentenza del conciliatore, in quanto detto giudice non si riferiva ad una dichiarazione resa dal IT davanti al legale di esso attore in un clima minaccioso e violento, ma alla sola deposizione della teste Levore, che riferiva di un incontro avvenuto tra esso attore ed il IT;
che in quell'occasione l'attore accusò il IT del fatto dannoso, che, a seguito di tale incontro, la Levore si recò con l'TE dal legale di quest'ultimo, che preparò una dichiarazione sul contenuto delle dichiarazioni del IT.
Ritiene il ricorrente che nella fattispecie sussistono gli estremi dell'errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c. per la revocazione della sentenza di cassazione.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile. Infatti l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 della Corte cost., nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis nel testo di cui alla l. n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; è pertanto inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1998, n. 10635).
In altri termini non è qualunque errore di fatto che è rilevante ai fini della revocazione, ma solo quello decisivo, per cui se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa.
3. Nella fattispecie l'errore in cui è incorsa la sentenza di questa Corte non è decisivo, non esistendo un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa. Esso, infatti, si innesta nel contesto che, secondo il giudice di merito, dalle deposizioni dei testi escussi non emergevano elementi di prova a carico del convenuto, poiché nessuno di detti testi aveva avuto conoscenza diretta dei fatti.
Il fatto, quindi, che erroneamente si sia detto che il conciliatore avrebbe esaminato anche le dichiarazioni rese dal IT nell'incontro tra l'attore ed il suo legale, non è decisivo nell'ottica argomentativa della sentenza oggetto di revocazione, che si fonda sul punto che non era censurabile in sede di legittimità la sentenza del conciliatore che aveva ritenuto non provata la domanda per carenza di prove, non avendo alcuno dei testi potuto riferire sui fatti lamentati per diretta conoscenza.
Nè il ricorrente nell'attuale ricorso illustra quale potesse essere la rilevanza, ai fini di una diversa decisione, dell'assunto errore, nell'ottica argomentativa della sentenza oggetto di revocazione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001