Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
L'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, ne' lo stesso è configurabile allorché attenga a pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il proposto ricorso per revocazione di una sentenza della stessa Corte di cassazione in quanto con esso, anziché denunciare errori di percezione degli atti di causa, si lamentavano errori di giudizio e si finiva così per censurare la motivazione della sentenza impugnata riguardo al controllo in essa operato sulla motivazione della sentenza del giudice del merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE Presidente
Dott. PAOLINO DELL'ANNO Consigliere
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO Consigliere
Dott. CAMILLO FILADORO Consigliere
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per revocazione proposto da:
CA RI, NI DA, D'EN AN, elettivamente domiciliate in Roma, via Sesto Rufo n. 23 presso l'avv. prof. Lucio Valerio Moscarini, rappresentate e difese giusta delega in atti dall'avv.to Raffaele Valori.
- ricorrenti -
contro
VASTO LEGNO S.p.a., in persona del legale rappresentante, direttore generale dott. Roberto Daielli, in virtù dei poteri conferiti con verbale del consiglio di amministrazione del 15 gennaio 1996, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Gerardo Brasile del Foro di Lanciani;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12879 del 29 dicembre 1998, RGAC 7453 del 1996 e 8304 del 1996;
Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 18 settembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le tre ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la decisione di questa Corte n. 12879 del 1998, resa tra le parti, con la quale veniva rigettato sia il ricorso principale proposto dalla Vasto Legno s.p.a., relativo alla legittimità del licenziamento collettivo disposto, che il ricorso incidentale delle predette lavoratrici, relativo alla liquidazione del risarcimento del danno in via equitativa.
La società ha depositato controricorso e le tre ricorrenti memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano errori di percezione in merito ad atti e documenti decisivi e sostengono che la Corte è incorsa in errore per non avere rilevato che dal certificato dell'UPLMO risultava non solo la loro iscrizione nelle liste di collocamento, ma anche che nessun atto di avviamento a loro favore vi era stato.
Con il secondo motivo, denunciando altri errori di fatto, le ricorrenti sostengono che erroneamente è stata ritenuta la riduzione dell'attività economica, laddove dalla consulenza risultava un aumento dei ricavi.
È preliminare l'esame del secondo motivo, che concerne la statuizione relativa alla ricorrenza dei requisiti del licenziamento collettivo.
Con tale censura, le ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata per revocazione di non avere bene interpretato la consulenza tecnica, di aver tenuto presente la situazione non degli anni dagli 1981 al 1986, come era stato comunicato nelle lettere di licenziamento, bensì quella del quadriennio 1986-1989 compreso, e di avere, infine, letto male i dati relativi ai ricavi e costi industriali. La censura è inammissibile.
Gli errori che si addebitano alla sentenza impugnata, anche se fossero sussistenti, non costituirebbero errori di percezione, ma solo errori di giudizio.
Le ricorrenti trascurano l'ovvia considerazione che la sentenza impugnata per revocazione non ha compiuto, ne' avrebbe potuto compiere diretti accertamenti di fatto sul rapporto sostanziale dedotto, ma ha soltanto controllato che la motivazione della sentenza del Tribunale non fosse viziata.
Le ricorrenti finiscono, quindi, per censurare la motivazione della Corte riguardo al controllo sulla motivazione del giudice del merito. Ma tutto ciò è completamente al di fuori degli schemi della revocazione per errore di fatto.
L'errore di fatto ricorribile per revocazione è solo quello di cui al n. 4 dell'art. 395 codice di procedura civile, che, per giurisprudenza costante, deve consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, e tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile, e che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, ne' lo stesso è configurabile allorché attenga a pretesi vizi motivazionali.
Per quanto concerne i punti più specificamente criticati dalle ricorrenti, si può osservare che, riguardo al periodo da considerare ai fini della contrazione dell'attività, la sentenza impugnata ha preso in esame il ragionamento seguito dal Tribunale e lo ha ritenuto non viziato da errori giuridici, ne' illogico (pp. 9 e 10 sentenza impugnata), e, per quanto riguarda i dati risultanti dalla consulenza, nessuna diretta lettura ha compiuto, sicché nessun errore di percezione è ipotizzabile.
Parimenti al di fuori degli schemi della revocazione è il primo motivo.
Il giudice del merito aveva motivato le ragioni del ricorso alla liquidazione equitativa e la sentenza di questa Corte l'ha controllato sotto il profilo della inesistenza di violazioni di legge.
Per quanto concerne specificamente le certificazioni relative al collocamento, il giudice del merito le aveva considerate e valutate e la Corte ha svolto il controllo che le è proprio sulla motivazione. Non si configura, pertanto, alcun errore di fatto da parte della Corte.
Altri punti sono stati poi considerati marginali e di mero rincalzo, sicché riguardo ad essi manca il requisito della decisività (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). In realtà, le ricorrenti, trascurando le peculiarità del giudizio di legittimità, attribuiscono alla sentenza della Corte ciò che era il contenuto della sentenza di merito, e confondono, poi, il giudizio di revocazione con quello di legittimità ex art. 360 codice di procedura civile. La presente impugnazione è pertanto inammissibile. Segue la condanna della ricorrente alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in lire 13.000 oltre a lire 3.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001