Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11102
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato.

In tema di contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni") non ha abrogato, ne' espressamente ne' implicitamente, la norma di cui all'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla quale deve essere riconosciuta natura di norma speciale, con la conseguenza che resta tuttora devoluto alla cognizione del giudice amministrativo il contenzioso disciplinare degli autoferrotranvieri, qualsiasi organo abbia emesso il provvedimento punitivo e quale che sia il tipo di rapporto di lavoro (con un ente pubblico o con un privato concessionario del servizio di trasporto). Nè tale disposizione può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che una incoerenza sistematica ovvero il venir meno della "ratio" originaria di una disposizione legislativa non costituiscono di per sè violazione del canone di ragionevolezza, non risultando sacrificati interessi costituzionalmente garantiti o provocate ingiustificate situazioni deteriori. Rientra del resto nella discrezionalità politica del legislatore la scelta in ordine alla devoluzione di una determinata materia alla giurisdizione amministrativa esclusiva invece che alla giurisdizione ordinaria, e tale scelta non menoma affatto le garanzie di tutela giurisdizionale e della sua effettività, stabilite dagli artt. 24 e 111 Cost., giacché il processo civile e quello amministrativo tendono oggi ad uniformarsi, e l'attribuzione al Consiglio di Stato anziché alla Corte di cassazione del controllo di legittimità di ultima istanza sulle sentenze del giudice amministrativo - e quindi anche della funzione nomofilattica in materia di servizi pubblici anche gestiti da soggetti privati - corrisponde ad una possibilità insita nell'art. 111 Cost.

Commentario1

  • 1Giurisdizione ordinaria, spese sanitarie, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11102
Data del deposito : 26 luglio 2002

Testo completo