Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 2
Qualora il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato.
In tema di contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni") non ha abrogato, ne' espressamente ne' implicitamente, la norma di cui all'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla quale deve essere riconosciuta natura di norma speciale, con la conseguenza che resta tuttora devoluto alla cognizione del giudice amministrativo il contenzioso disciplinare degli autoferrotranvieri, qualsiasi organo abbia emesso il provvedimento punitivo e quale che sia il tipo di rapporto di lavoro (con un ente pubblico o con un privato concessionario del servizio di trasporto). Nè tale disposizione può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che una incoerenza sistematica ovvero il venir meno della "ratio" originaria di una disposizione legislativa non costituiscono di per sè violazione del canone di ragionevolezza, non risultando sacrificati interessi costituzionalmente garantiti o provocate ingiustificate situazioni deteriori. Rientra del resto nella discrezionalità politica del legislatore la scelta in ordine alla devoluzione di una determinata materia alla giurisdizione amministrativa esclusiva invece che alla giurisdizione ordinaria, e tale scelta non menoma affatto le garanzie di tutela giurisdizionale e della sua effettività, stabilite dagli artt. 24 e 111 Cost., giacché il processo civile e quello amministrativo tendono oggi ad uniformarsi, e l'attribuzione al Consiglio di Stato anziché alla Corte di cassazione del controllo di legittimità di ultima istanza sulle sentenze del giudice amministrativo - e quindi anche della funzione nomofilattica in materia di servizi pubblici anche gestiti da soggetti privati - corrisponde ad una possibilità insita nell'art. 111 Cost.
Commentario • 1
- 1. Giurisdizione ordinaria, spese sanitarie, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11102 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI AV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIACCI 2/B, presso lo studio degli avvocati SUSANNA LOLLINI E CORRADO DE MARTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato AV BULLERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.P.T., COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORBIDELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
LI AV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIACCI 2/B, presso lo studio degli avvocati SUSANNA LOLLINI E CORRADO DE MARTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato AV BULLERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.P.T., COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORBIDELLI, che rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1076/99 del Tribunale amministrativo regionale di FIRENZE, depositata il 30/12/99, avverso la sentenza del Tribunale di PISA n. 377/2000 depositata il 3/07/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Roberto RIGHI, per delega dell'avvocato Giuseppe MORBIDELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
IO GE, dipendente del Consorzio Pisano trasporti, con funzione di agente di movimento e controllore, inquadrato nel 5^ livello, in data 9 maggio 1998 riceveva dalla Dirigenza della Azienda una lettera con la quale gli si contestava di essere incorso in varie infrazioni nell'espletamento delle proprie mansioni (essersi appropriato di somme di denaro;
essersi allontanamento ingiustificatamente dal servizio;
avere consentito al conducente di una autovettura di non pagare la tariffa per il parcheggio;
avere alzato la sbarra di uscita dal suddetto parcheggio per consentire l'uscita di una autovettura alle ore 22.05). Il Consorzio il 13 maggio 1998 comunicava al GE l'immediata sospensione dal soldo e dal servizio, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento all. A R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A, ed in data 20 ottobre 1998 gli comunicava che il Consiglio di disciplina, con propria determinazione del 14 ottobre 1998, aveva disposto con provvedimento disciplinare la sua destituzione.
Per questi fatti il GE adiva, dapprima, ex art. 700 c.p.c. il Pretore di Pisa, che rigettava la richiesta di domanda cautelare ritenendo che l'impugnativa delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed, in seguito, il T.A.R. della Toscana che, con sentenza del 30 dicembre 1992, dichiarava anche esso il proprio difetto di giurisdizione.
Riproposta l'azione davanti al Tribunale del lavoro di Pisa, detto Tribunale con sentenza del 3 luglio 2000 declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo. Con ricorso ex art. 41 c.p.c. il GE ha chiesto, infine, che venisse accertato quale dei due giudici, ordinario o amministrativo, fosse giurisdizionalmente competente.
La Compagnia Pisana Trasporti ha depositato controricorso. Dopo avere proposto regolamento ex art. 41 c.p.c., il GE ha denunziato ex art. 362 c.p.c. il conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, chiedendo la risoluzione di detto conflitto.
La Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. ha chiesto in controricorso che venisse dichiarata anche in questo giudizio la giurisdizione del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. I due procedimenti vanno riuniti per evidenti ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e processuale del giudizio.
2. Con riferimento al giudizio instaurato con il regolamento preventivo di giurisdizione detto regolamento va dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha statuito che il regolamento ex art. 41 c.p.c. non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto regolamento (cfr. in tali sensi ex plurimis:
Cass., Sez. Un., 22 marzo 1996 n. 2466 cui adde Cass., Sez. Un., 10 marzo 2000 n. 58; Cass., Sez. Un., 15 marzo 1999 n. 138; Cass., Sez. Un., 24 febbraio 1999 n. 100, che hanno anche precisato come il regolamento sia pero proponibile se la pronunzia declinatoria di giurisdizione si sia avuta in sede di procedimento cautelare o di sospensiva dell'efficacia dell'atto amministrativo ex art. 21 legge n. 1034/1971). Ne consegue che essendo stato proposto, nel caso di specie, il regolamento ex art. 41 c.p.c. dopo che il Tribunale di Pisa - come ha pure fatto il giudice amministrativo - ha declinato con sentenza la propria giurisdizione, non poteva più essere dal GE proposto il suddetto regolamento.
3. Va di contro esaminato il ricorso proposto dal GE ai sensi dell'art. 362 c.p.c. Ed invero ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi indistintamente dalla circostanza che una delle due pronunzia in contrasto, sia o meno passata in giudicato (cfr. tra le altre: Cass., Sez. un., 27 gennaio 2000 n. 14; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1997 n. 12727; Cass., Sez. Un., 13 luglio 1993 n. 7703).
3.1. Ciò premesso nella fattispecie in esame va dichiaratala giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, dopo l'entrata in vigore dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (modificato dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), che ha attribuito al giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, le cause disciplinari degli autoferrotranvieri appartengono anche esse alla giurisdizione ordinaria per non essere più in vigore, in quanto implicitamente abrogato, il disposto dell'art. 58, secondo comma, del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che le aveva affidate invece "al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" (scilicet: alla giurisdizione amministrativa dopo la legge 6 dicembre 1971 n. 1034). Tale tesi - non condivisa dal Tribunale di Pisa è stata già disattesa da queste Sezioni Unite con sentenza 10 novembre 2000 n. 1165, secondo cui l'art. 58 cit. continua a regolare la giurisdizione nella materia in esame data la specialità di questa che la sottrae all'efficacia generale dei decreti legislativi innanzi citati. La natura di norma speciale dell'art. 58 r.d. n. 148/1931 - che la sottrae ad una abrogazione implicita da parte della recente normativa sulla privatizzazione del pubblico impiego - induce a ritenere che alla giurisdizione amministrativa continua ad essere affidato il contenzioso disciplinare degli autoferrotranvieri qualsiasi organo abbia emesso il provvedimento punitivo e quale che sia il tipo di rapporto di lavoro (con un ente pubblico o con un privato concessionario del servizio di trasporto).
3.2. Contro la validità di tale soluzione non possono sollevarsi dubbi in ordine alla conformità dell'art. 58 al principio di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3, secondo comma, Cost. Invero, detti dubbi sono stati avanzati in dottrina su diversi versati, essendosi osservato al riguardo che: a) la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri intercorrente, come si è visto, con datori di lavoro pubblici o privati, non giustifica lo speciale trattamento delle controversie disciplinari, dopo la privatizzazione dell'analogo rapporto dei ferrovieri dello Stato ad opera della legge 17 maggio 1985 n. 210, e dopo la suddetta attribuzione alla giurisdizione ordinaria del contenzioso del pubblico impiego;
b) l'appartenenza alla sola giurisdizione ordinaria sia delle controversie non disciplinari nella materia qui considerata (art. un. l. 24 luglio 1957 n. 633, modificativo dell'art. 10 r.d. n. 148 del 1931), sia di tutte le altre controversie lavoristiche,
comprese le disciplinari e quale che sia il datore di lavoro (pubblico o privato), rende ancora più evidente l'incoerenza dell'art. 58 cit. con il sistema;
c) la legge 12 luglio 1988 n. 270, pur non avendo inciso direttamente sulla giurisdizione attraverso la cosiddetta contrattualizzazione (o delegificazione) del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ne ha tuttavia attenuato la specialità così indebolendo ulteriormente la ragione derogatoria dell'art. 58.
Tali dubbi si rivelano però privi di consistenza.
È innegabile che la sopravvenienza della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, attuata con i decreti legislativi n. 29 del 1993, 80 del 1998 e 165 del 2001, ha messo in luce la perdurante divaricazione fra la competenza giurisdizionale nella materia disciplinare degli autoferrotranvieri, tuttora devoluta al giudice amministrativo, e la competenza sulle controversie disciplinari di tutti gli altri lavoratori, dipendenti da privati o (salve specifiche eccezioni) da pubbliche amministrazioni, attribuite al giudice ordinario.
Una siffatta incoerenza sistematica - perdurante pur dopo l'auspicio da parte dei giudici della legge di una sollecita riforma (completa ed integrale) della disciplina del rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie (cfr. Corte Cost. 27 aprile 1988 n. 500) - non vale di per sè a giustificare l'intervento della giustizia costituzionale che, per i limiti che detta giustizia incontra, ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87, non può porre riparo a qualsiasi lacuna o disarmonia della legislazione ordinaria. Ed infatti, la circostanza che una disposizione legislativa smarrisca la sua ratio originaria non è di per sè sufficiente a comportarne l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. 29 ottobre 1999 n. 402 e Corte Cost. 18 febbraio 1998 n. 18), rientrando nei compiti della giustizia costituzionale caducare le norme aventi forza di legge capaci di determinare, nell'ambito di particolari ordinamenti, fratture di coerenza purché così gravi da sacrificare interessi costituzionalmente garantiti oppure da provocare ingiustificate situazioni deteriori (cfr. Corte Cost. 25 luglio 2001 n. 287, in materia di sanzioni diverse per condotte illecite identiche;
Corte Cost. 28 maggio 2001 n. 162, in materia di creditori muniti di diversi titoli di privilegio;
Corte Cost. 9 novembre 2000 n. 482 in materia di squilibrio dei contrapporti interessi del locatore e del conduttore di immobile abitativo;
ed infine, in tema di esclusione da una graduatoria di aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, Corte Cost. 6 luglio 1995 n. 299). È opportuno, inoltre, ricordare come la devoluzione di una determinata materia alla giurisdizione amministrativa esclusiva invece che alla giurisdizione ordinaria sia oggetto di una scelta che l'art. 113 Cost. affida alla discrezionalità politica del legislatore, eventualmente anche attraverso la rinuncia al criterio fondato sulla qualificazione soggettiva della parte - pubblica amministrazione - ed il riferimento ai caratteri obiettivi dell'attività sottoposta al sindacato giurisdizionale. Scelta questa che non menoma affatto le garanzie di tutela giurisdizionale e della sua effettività, stabilite negli artt. 24 e 111 Cost., poiché il processo civile e quello amministrativo tendono oggi ad uniformarsi (per l'affermazione che la tutela davanti al giudice amministrativo non è in via di principio meno valida di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario cfr. - proprio in tema di giudizio sulla legittimità dell'art. 58, comma 2, r.d. n. 148 del 1931 - Corte Cost. 8 marzo 1996 n. 62, cui adde Corte Cost. 18 luglio 1984 n. 208 ancora per l'affermazione che la tutela assicurata dal giudice amministrativo al dipendente delle aziende esercente pubblico servizio di trasporto non è meno vantaggiosa di quella che si avrebbe davanti al giudice ordinario).
L'attribuzione al Consiglio di Stato, invece che alla Corte di Cassazione, del controllo di legittimità di ultima istanza sulle sentenze del giudice amministrativo, e quindi anche della funzione nomofilattica in materia di servizi pubblici anche gestiti da soggetti privati (tra cui i trasporti autoferrotranviari, considerati come servizi pubblici essenziali dall'art. 1, lettera b, l. 12 giugno 1990 n. 146) corrisponde, inoltre, ad una possibilità prospettata dallo stesso Costituente nell'art. 111 della Carta fondamentale, onde disposizioni in tal senso emanate dal legislatore non ledono garanzie costituzionali del cittadino parte in giudizio.
4. Oltre alle esposte argomentazioni, che per la loro generale portata trascendono le problematiche sollevate nel presente giudizio, ulteriori ragioni inducono a ribadire l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui vengono devolute al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende di trasporto autoferrotranviario.
Questa stessa Corte, a Sezione Unite, ribadendo con sentenza 28 agosto 1998 n. 8539 la perdurante vigenza nell'attuale assetto ordinamentale dell'art. 58, 2 comma, r.d. n. 148 del 1931, che devolve, come si è detto, al giudice amministrativo la giurisdizione sulle impugnative avverso i procedimenti disciplinari degli autoferrotranvieri - e dichiarando manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. (assumendosi come termine di comparazione la disciplina applicabile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per i quali per effetto della privatizzazione dei loro rapporti di lavoro anche le controversie in materia disciplinare ricadono nella giurisdizione ordinaria) - ha individuato la ratio del summenzionato art. 58 "nel regime giuridico dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione, sia sotto il profilo delle multiformi realtà organizzative in cui questo si articola sia sotto il profilo della specifica disciplina anche collettiva dei rapporti stessi". Nel pervenire a tale conclusione la Corte di Cassazione ha richiamato il positivo scrutinio di legittimità dell'art. 58 ad opera del giudice delle il leggi, il quale ha, a sua volta, sottolineato come il rapporto lavorativo degli autoferrotranvieri presenti carattere di eterogeneità rispetto ad altri rapporti lavorativi (ed anche rispetto al rapporto lavorativo del dipendenti delle Ferrovie dello Stato), mettendo anche in rilevo come la discrezionalità del legislatore appaia nel caso in esame "correttamente esercitata in quanto preordinata a tutelare l'interesse collettivo - e pertanto ritenuto dal legislatore preminente - al buon funzionamento pubblico del servizio del trasporto ferrotranviario, avuto riguardo alle variegate e multiformi (anche per dimensioni) tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in odine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti" (così in motivazione Corte Cost. 8 marzo 1996 n. 62 cit.).
4.2. Per concludere non può sottacersi che la soluzione accolta riceve ulteriore conforto dalla dottrina giuslavoristica che continua a parlare del rapporto in esame come di un tertium genus, di un rapporto cioè a cavallo tra pubblico impiego ed impiego privato, che bene riassume l'essenza stessa della sua specialità. Opinione questa che ha trovato un perdurante riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis: Cass. 28 ottobre 1997 n. 10617; Cass. 22 novembre 1996 n. 10286; Cass. 22 febbraio 1992 n. 2207).
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, decidendo sul ricorso ex art. 362 c.p.c., dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese dei giudizi riuniti. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002