Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
IN SON VATPEPUBBLICA ITALIANA 9 68 3 7 7661-1 7 e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0 1 3 0 /03 C 111 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto рабнита SEZIONE TERZA CIVILE | Composta dagli Ill.m Sig ri Dott. Roberto R.G.N. 4449/00Presidente Consigliere Cron.22476 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rep. --- Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere Ud.18/03/03 CHIARINI -· ConsigliereDott. Maria Margherita ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: BA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DUODO 41, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PARLAMENTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- ZZ UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CESARE CIAFFI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - 2003 avverso la sentenza n. 22/99 del Giudice di pace di -- 693 PALOMBARA SABINA, emessa e depositata il 09/11/99; -1- RG 38/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato PE MERCURI ( per delega Avv. Paolo Parlamenti udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- R.G. 4449/00 Svolgimento del processo Con la sentenza attualmente impugnata il giudice di pace di Palombara Sabina ha dichiarato la propria incompetenza per territorio (e la competenza del giudice di pace di Subiaco) a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ZI nei confronti del SC. Trattandosi di somme chieste in rimborso di lavori eseguiti su un fabbricato in Vallepietra, la sentenza (con riferimento agli artt. 18 e 20 c.p.c.) ha ritenuto la competenza del giudice di Subiaco, sia in quanto il fabbricato in ogget- to si trova nel comune di Vallepietra, sia perché qui il ZI aveva residenza e domi- cilio. Il ricorso per cassazione del SC è fondato su due motivi. Risponde con con- troricorso il ZI. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, lamentando la violazione degli artt. 20, 21 c.p.c., 1182 c.c., il SC sostiene che il giudice ha errato nello spogliarsi della compe- tenza a decidere, in quanto nella specie si discuteva dell'obbligazione gravante sul ZI non di diritti reali su immobili e, dunque, doveva essere applicata la disposi- zione dell'art. 20 c.p.c., in base alla quale è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta. Luogo da identificarsi nel comune di Marcel- lina, sito nella circoscrizione del giudice di pace di Palombara Sabina. Con il secondo motivo sono censurati i vizi della motivazione con riferimento alla decisione adottata. Il motivo è fondato e va accolto. Cons. Spirito est. 1 R.G. 4449/00 Deve essere ribadito il consolidato principio secondo cui nelle cause relative a dirit- ti di obbligazione (quale è sicuramente quella in esame) il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la com- petenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre al- l'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del cri- terio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coinci- denza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (tra le vari, cfr. soprattutto Cass. sez. un. 23 aprile 1999, n. 248). Dall'esame dell'atto di opposizione risulta che l'opponente ha contestato la compe- tenza del giudice adito con riferimento ai criteri della residenza e del domicilio del convenuto, previsti dall'art. 18 citato. Quanto ai fori facoltativi contemplati dall'art. 20, si è limitato, invece, alla mera eccezione del sorgere dell'obbligazione in Valle- pietra (luogo di esecuzione dei lavori), senza alcun riferimento al luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. La mancata contestazione di tutti i criteri concorrenti ha, dunque, comportato il radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non contestato, senza possibilità per il giudice stesso di rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non proposta o di supplire all'incompletezza dell'eccezione d'incompetenza. Inammissibilità dell'eccezione che è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 11 gennaio 2001, n. 313). 21 Cons. Spirito est. 2 R.G. 4449/00 Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio allo stesso giudice di pace di Palombara Sabina, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Palombara Sabina, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazio- ne. GO TO M ANIÐ ENʼISI) EN 1461-11-1 7 6 39 LIN OTIO N Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003 Il Presidente L'Estensore ME 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 GIU 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 3 Cons. Spirito est.