Sentenza 1 febbraio 2011
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza può accogliere l'istanza di affidamento in prova terapeutico soltanto se, all'esito dell'esame della personalità del tossicodipendente ancorata ad elementi oggettivamente sintomatici, sia in grado di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'idoneità del programma di recupero ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 9320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9320 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - del 01/02/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 361
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 15249/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT GI N. IL 30/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 2960/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 24/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 febbraio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava la domanda di affidamento in prova D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 avanzata da UI RR in relazione alla pena a lui inflitta con sentenza della Corte d'appello di Bari l'11 dicembre 2008 (irrevocabile il 27 novembre 2009) per il delitto partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), osservando che, dopo un contatto con i competenti servizi nell'anno 2006, lo stesso aveva concordato solo pochi giorni prima dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, un programma diagnostico terapeutico di tipo ambulatoriale.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, RR, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto non è stata effettuata l'osservazione scientifica della personalità e non è stata sviluppata un'adeguata argomentazione in ordine all'inidoneità del programma terapeutico e all'assenza di una seria volontà di revisione critica del passato, tenuto conto anche della documentazione acquisita.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.94, i presupposti per l'applicazione dell'istituto sono di duplice natura:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94, comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso.
In presenza di queste pre-condizioni il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati. In tale ottica deve analizzare gli elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole, ossia l'idoneità della misura ad escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, attraverso un esame della personalità del condannato, ancorato ad elementi oggettivamente sintomatici.
2. Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi in precedenza enunciati, in quanto, con motivazione apparente e priva di un compiuto iter argomentativo, ha disatteso il contenuto oggettivo della documentazione acquisita (certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, accertato previa valutazione tossicologica e colloqui psicodiagnostici e clinici, e l'idoneità del programma al recupero del soggetto, rilasciata dalle apposite strutture del servizio pubblico il 19 novembre e il 15 dicembre 2009) sulla base di un mero dato presuntivo, quale l'epoca (16 novembre 2009) di poco antecedente l'irrevocabilità del titolo esecutivo in cui era stato concordato il programma terapeutico, di per sè priva di univoca rilevanza in assenza di altri elementi obiettivamente comprovanti la preordinazione del dedotto stato di tossicodipendenza al conseguimento del beneficio.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2011