Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina del fatto commesso dall'imputato, che, mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra la persona offesa, si impossessava dell'orologio da questa detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
2553/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2912 -UP 19 dicembre 2014 Reg. Gen. N. 33266/2014 Composta da: Dott. Mario GENTILE - Presidente Dott. Franco FIANDANESE - Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco AR ALMA Consigliere Dott. Sergio BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI DO, nato a [...] il [...] • avverso la sentenza n. 4297/13 in data 20/9/2013 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco AR ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Finizio DI TOMMASO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 20/9/2013 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 11/10/2012 del Tribunale della stessa città ha rideterminato la pena irrogata a TI DO in anni 4 di reclusione ed € 800,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. I Giudici di prime cure, all'esito di giudizio abbreviato, avevano, infatti, dichiarato l'imputato colpevole del reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.) perché, in concorso con soggetto non identificato, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nello strattonare e scaraventare per terra RO AR, si era impossessato dell'orologio marca Rolex dalla stessa detenuto e, esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicato l'aumento per la contestata recidiva infraquinquennale ed operata la riduzione per il rito, lo avevano condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed € 1.200,00 di multa oltre alle pene accessorie di legge. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge o quantomeno per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto all'omessa assoluzione, quantomeno perché incerta e contraddittoria la prova della commissione da parte del TI del reato di rapina aggravata (art. 606, lett. "b" ed "e" cod. proc. pen. in relazione all'art. 530, 1° o quantomeno 2° comma, cod. proc. pen. ed all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.). Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che il processo è di carattere totalmente indiziario e l'unico elemento nei confronti del TI è dato dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa sia dopo la rapina che nel corso del dibattimento. Peraltro, osserva il ricorrente che non si sono tenute in debito conto le seguenti circostanze: a) la persona offesa non gode di buona vista, soffre di presbiopia e non risulta portasse gli occhiali al momento in cui è rimasta vittima della rapina;
b) il TI ha dei tatuaggi su entrambe le braccia ed ha errato la Corte di Appello allorquando ha ritenuto tale elemento non influente essendo detti tatuaggi poco visibili e, comunque, ha omesso di motivare sul fatto che la persona offesa ha dichiarato che nonostante la camicia a maniche corte indossata dal rapinatore non ha notato alcun segno distintivo sulle braccia dello stesso. La Corte di Appello - sempre a detta della difesa del ricorrente - avrebbe inoltre errato nel non ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi RG CA, AR EL, AR AE e IO CL sottolineando le incongruenze nelle dichiarazioni degli stessi invece che tener conto del coincidenza delle dichiarazioni riguardanti il momento fondamentale dell'orario dagli stessi indicato. La stessa Corte territoriale avrebbe invece omesso di motivare sulle contraddizioni nelle quali è incorsa la persona offesa così come emergenti tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle effettuate ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti. 2 A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha omesso di motivare circa il fatto che il ciclomotore in uso al rapinatore non poteva essere quello già in uso alla moglie del TI in quanto in precedenza sottoposto a sequestro giudiziario e custodito in un'autorimessa pubblica, che il filmato ripreso dalla telecamera della vicina caserma dei Carabinieri è stato cancellato e che gli unici due fotogrammi estrapolati sono di pessima qualità e non rilevanti a sciogliere i dubbi esistenti nella vicenda.
2. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge o quantomeno per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa derubricazione del reato da rapina aggravata a furto con strappo (art. 606, lett. "b" ed "e" cod. proc. pen. in relazione all'art. 624-bis cod. pen.). A detta della difesa del ricorrente il denunciato vizio della sentenza impugnata consiste nel fatto che la Corte di Appello ha presupposto che il TI fin dall'inizio della propria azione avesse dovuto immaginare che l'impossessamento dell'oggetto avrebbe prodotto una violenza sulla persona, violenza che, per contro è stata conseguenza della resistenza della persona offesa. L'azione del rapinatore sarebbe stata, infatti, rivolta esclusivamente verso l'oggetto e non verso la persona.
3. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge o quantomeno per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti ed alla riduzione della pena nei minimi edittali (art. 606, lett. "b" ed "e" cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.). Lamenta parte ricorrente che la Corte territoriale nel motivare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche avrebbe utilizzato soltanto frasi di stile senza tenere conto di elementi a favore dell'imputato quali quello che il TI all'atto della sua cattura si trovava regolarmente presso la propria abitazione che lo stesso ha patito una lunga carcerazione mostrando una personalità tutt'altro che negativa e renitente, che lo stesso ha fornito ampie spiegazioni nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che si è sottoposto all'esame delle parti, che è stato sempre presente alle numerose udienze e che l'unico precedente penale dello stesso risale all'anno 2008 e riguarda la violazione della legge sugli stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. کال Tutti gli elementi indicati dalla difesa riguardano, infatti, questioni di fatto oggetto di valutazioni discrezionali da parte della Corte di merito che, quindi, si sottraggono alla valutazione del Giudice di legittimità nel momento in cui la decisione come è rilevabile nel caso di specie è supportata da una - - motivazione congrua e priva di elementi di contraddittorietà e/o di manifesta illogicità. Le questioni prospettate con il ricorso che in questa sede ci occupa risultano essere già state sottoposte in maniera sostanzialmente analoga in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello, la quale vi ha dato risposta in maniera del tutto corretta ed adeguata. Al di là del momento in cui furono effettuati i tatuaggi sulle braccia dell'imputato e che i Giudici di prime cure hanno ritenuto fosse possibile che gli stessi fossero stati realizzati anche in epoca successiva alla rapina mentre la difesa ha documentato che gli stessi erano già presenti sul corpo dell'imputato prima della data di consumazione della stessa (5/9/2011), la Corte di Appello ha evidenziato (fg. 4 della sentenza impugnata) che tale elemento si presenta poco incisivo rispetto al quadro probatorio emerso nel corso dell'intero procedimento essendo ben possibile che la persona offesa avrebbe anche potuto non accorgersi dei segni sulle braccia del reo a causa della posizione di quest'ultimo e comunque delle concitate circostanze nelle quali si sono svolti i fatti. A ciò si aggiunge il fatto sempre rilevato dalla Corte territoriale che solo il tatuaggio più vistoso - è posizionato sull'avambraccio sinistro interno (e quindi potenzialmente non visibile nel corso dell'azione) mentre tutti gli altri tatuaggi hanno una colorazione non marcata. In ogni caso la Corte territoriale ha ritenuto preponderanti ai fini di prova le dichiarazioni della persona offesa che ha fornito sin dall'inizio una descrizione dettagliata dell'imputato, che ne ha riconosciuto l'immagine tra ben 540 fotografie segnaletiche e che ha successivamente eseguito un'ulteriore positiva individuazione di persona riconoscendo "con assoluta certezza" l'imputato nonostante la reale somiglianza dello stesso rispetto agli altri due soggetti posti al suo fianco. La Corte territoriale ha anche adeguatamente ed in maniera condivisibile motivato sul fatto (fg. 5 della sentenza impugnata) dell'inconsistenza dell'argomentazione difensiva - riproposta anche in questa sede del fatto che la persona offesa potesse non avere avuto una chiara visione dell'immagine del rapinatore in quanto non indossava gli occhiali. 4 وار La Corte territoriale ha, infine, adeguatamente e logicamente spiegato (fg. da 5 e 7 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi anche indicati nel ricorso che in questa sede ci occupa (in relazione ai quali, tra l'altro il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza). Tutte quelle sopra descritte sono, come detto, valutazioni di merito sulle quali non può intervenire il Giudice di legittimità. Al riguardo, infatti, è appena il caso di ricordare che: a) Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Cass. Sez. 3, sent. n. 44901 del 17/10/2012, dep. 16/11/2012, Rv. 253567); b) Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità" (Cass. Sez. 3, sent. n. 22848 del 27.3.2003, dep. 23.5.2003, rv 225232). c) Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Cass. Sez. 2, sent. n. 20806 del 05/05/2011, dep. 25/05/2011, Rv. 250362). d) Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa- in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché 5 D ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova (nel caso di specie con riguardo alle dichiarazioni dei testi ritenuti inattendibili) può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il che non risulta avvenuto nel caso in esame. Da ultimo e sul punto deve solo essere evidenziato che nel primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato risulta avere introdotto anche elementi relativi al ciclomotore in uso al rapinatore, alla cancellazione del filmato ripreso dalla telecamera della vicina caserma dei Carabinieri ed alla presenza di due fotogrammi (ragionevolmente relativi ai momenti della consumazione dell'azione delittuosa) che non risultano dalla motivazione della sentenza impugnata e che ai fini di valutarne la rilevanza sarebbe stato onere della difesa del ricorrente - in ossequio al principio giurisprudenziale dell'autosufficienza" del ricorso - documentare a questa Corte Suprema al fine di consentirne la valutazione di rilevanza. Non essendo ciò avvenuto, l'indicata parte del ricorso è da considerarsi assolutamente generica.
2. Il secondo motivo di ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato. Ritiene l'odierno Collegio di concordare con la valutazioni in punto di diritto effettuata dai Giudici territoriali circa il fatto che nell'azione emergente dagli atti sia configurabile il reato di rapina e non quello di furto con strappo ex art. 624- bis, comma 2, cod. pen. Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, "integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta" (ex ceteris Cass. Sez. 2, sent. n. 41464 del 6 11/11/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248751; Sez. 2, sent. n. 34206 del 03/10/2006, dep. 12/10/2006, Rv. 234776). Nella seconda delle citate sentenze si è, infatti, condivisibilmente posto in rilievo che la figura del furto con strappo è, come è noto, divenuta figura autonoma di reato, in luogo della precedente ipotesi di aggravante delineata dall'art. 625 c.p., n. 4, e la cui ratio veniva tradizionalmente individuata nella maggiore - pericolosità dell'agente, per la particolare audacia mostrata a seguito della - introduzione della fattispecie descritta dall'art. 624 bis cod. pen., ad opera della L. 26 marzo 2001, n. 128 (il cd. "pacchetto sicurezza"). Le ragioni dell'intervento del legislatore traspaiono con chiarezza dagli stessi lavori parlamentari, ove si sottolineò come "il moltiplicarsi di questo reato dipende dall'aumentata . . . disponibilità e dall'aumentata circolazione dei beni. Ciò significa che un numero crescente di persone, soprattutto quelle che hanno minori capacità di difesa, restano vittime di questo reato, mentre la pena attuale non appare più adeguata alla gravità, alla diffusione e all'allarme sociale che esso suscita". Già secondo i primi commentatori, dunque, l'intervento normativo non avrebbe affatto integrato una operazione "di pura cosmesi", ma avrebbe realizzato, secondo i chiari auspici del legislatore, un mutamento di regime volto a sottrarre al giudizio di bilanciamento delle circostanze, fattispecie che come il furto in abitazione e quello con strappo - vengono avvertite, nella prospettiva della sicurezza e della tranquillità dei cittadini, come dotate di un particolare maggior disvalore. È dunque chiaramente avvertibile, sullo sfondo, un mutamento di "logica" tra le precedenti figure aggravate del furto in abitazione e del furto con strappo rispetto alle omologhe fattispecie autonome, nel senso che, nella platea dei valori preservati, assume un evidente ed univoco risalto la tutela anche (e, forse, soprattutto) della persona vittima, in senso "fisico", del reato. Il pericolo per l'incolumità personale del soggetto che materialmente detiene la cosa ha dunque giustificato secondo alcuni - quella che, sostanzialmente, costituisce una - anticipazione della tutela del bene stesso della vita. Non è un caso d'altra parte, che nel codice penale del 1889 l'ipotesi del furto con strappo costituisse una -neppure accolta con figura attenuata di rapina e che l'innovazione successiva favore unanime abbia imposto una rigida distinzione tra i due delitti, strutturalmente diversi, ma con aree "pratiche" di contiguità assai marcate. Gli approdi cui è pervenuta la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte sono noti. La linea di displuvio che vale a distinguere la rapina dal furto con strappo risiede, infatti, nella direzione della violenza esplicata dall'agente: sussiste il furto con 7 ود strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene;
integra, invece, la rapina, la violenza diretta o che si sviluppa sulla persona. Si è infatti sottolineato, in giurisprudenza, che nella fattispecie di furto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa, anche se, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa sottratta e la persona che la detiene, può derivare una ripercussione indiretta ed involontaria sulla persona;
ricorre invece la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla persona, in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa. Simili principi - che escono evidentemente rafforzati, alla luce della segnalata ratio ispiratrice della introduzione della figura delineata dall'art. 624 bis cod. pen., e del connesso risalto da assegnare alla incolumità della vittima - valgono dunque ad escludere la possibilità di ravvisare la figura del furto con strappo in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata come nel caso in esame - per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa e non lo "strappo" a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina.
3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso vertente sul mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche ed al conseguente adeguamento della pena irrogata è da ritenersi manifestamente infondato. -La Corte territoriale, che è doveroso ricordarlo ha in ogni caso proceduto ad - una riduzione della pena rispetto a quella irrogata all'imputato dal Giudice di prime cure, con una motivazione tutt'altro che incongrua e "di stile" ha evidenziato due elementi in base ai quali ha ritenuto di non accogliere la relativa istanza proposta con i motivi di appello: a) la gravità del fatto e le modalità di esecuzione della condotta delittuosa;
b) la gravità dell'azione posta in essere in precedenza dall'imputato (al quale, come detto, è stata contestata la recidiva infraquinquennale) che evidenzia una persistente condotta delittuosa nonostante la precedente controspinta psicologica di una precedente condanna. Orbene, questa Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che 8 li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004, dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ne consegue che la Corte territoriale nel caso in esame ha esercitato il proprio potere discrezionale con modalità del tutto esenti da vizi rilevabili in questa sede. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Mario GENTILE Dr. Marco AR ALMA Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 GEN IL CANCELLIERE Claudia Pianelli M 9