Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
In sede di patteggiamento, la misura di sicurezza della confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commettere il reato di abusiva duplicazione, e detenzione per la vendita, di opere tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice, anche se non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in base alla espressa disposizione speciale prevista dall'art. 171 sexies, comma secondo della medesima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23223 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/04/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 522
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 24081/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PE, n. a Battipaglia il 13/08/1956;
avverso la sentenza 8/1/2003 del tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca della strumentazione sequestrata.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Eboli, con sentenza dell'8.1.2003, applicava a PI PE la pena concordata (condizionalmente sospesa) di mesi tre di reclusione ed euro 1.400, 00 di multa, per il delitto di cui:
- all'art. 171 ter, 1 e 2 comma, legge 22.4.1941, n 633, per avere, a fise di lucro, duplicato e detenuto per la vendita n.
1.119 CD per play station, n. 41 CD musicali, n. 30 CD videopoker e n. 1 Cd per programmi, riprodotti abusivamente e non contrassegnati dalla S.I.A.E., esercitando e organizzando in forma imprenditoriale la predetta attività illecita - acc. in Battipaglia, il 14.11.2001 ed ordinava la confisca, ai sensi dell'art. 171 sexies della legge n. 633/1941, dei CD abusivamente duplicati nonché degli strumenti e dei materiali sequestrati, poiché serviti o destinati a commettere il reato (custodie per CD, CD vergini, decoder, decoder satellitare, tastiera, monitor, mouse, lettore CD, lettore DVD, lettore floppy, masterizzatori, schede elettroniche per codificazione SIM e per pay TV, stampante etc.).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il PI, il quale ha eccepito: - violazione di legge quanto alla disposta confisca della strumentazione, perché questa non rientrerebbe nella previsione di cui al 2 comma dell'art. 240 cod. pen.. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
1. A norma dell'art. 171 sexies, 2 comma, della legge n. 633/1941 (inserito dall'art. 17 della legge 18.8 2000, n. 248) "è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i recai di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa. T a epigea è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.". Tali disposizioni - ai sensi del 3 comma dello stesso art. 171 sexies - "si applicano anche se i beni appartengono a un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato".
In virtù dell'art. 445, 1 comma, c.p.p., la sentenza emessa a seguito di patteggiamento può disporre la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, 2 comma, cod. pen. Tale principio, però, non vale quando (ipotesi corrispondente a quella in esame) la confisca delle cose debba essere ordinata, anche in caso di patteggiamento, per norma successiva che espressamente la imponga (vedi Cass., Sez. Unite, 24.2.1993, Bissoli). Deve evidenziarsi, altresì, che - a norma dell'art. 200, 1 comma, cod. pen. - "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore cd tempo della loro applicazione".
Nella fattispecie in esame la confisca degli strumenti e dei materiali in sequestro era perciò obbligatoria, trattandosi di beni serviti e destinati a commettere il reato di cui all'art. 171 ter della legge n. 633/1941. A nulla rileva che la stessa non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto essa costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500, 00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004