CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 23979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23979 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato LA BLASCA DOMENICO del foro di PALERMO in difesa di NO VA che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23979 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 22/6/2021 dal GUP presso il Tribunale di Palermo nei confronti di TO NO, imputato del reato previsto dagli artt. 81, comma 1 e 589-bis, commi 1, 2, e 6, cod.pen., per avere cagionato la morte di DY RE e IA NO, per colpa generica nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141, 142 e 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e - specificamente - per avere, nell'impegnare un incrocio stradale, omesso di dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti da destra e per avere così provocato la collisione con il ciclomotore condotto dal RE e a bordo del quale viaggiava il NO, determinandone il decesso. In sede di sentenza di primo grado, il GUP procedente - previa ricostruzione della dinamica del sinistro - ha riscontrato la sostanziale coincidenza sul nucleo essenziale della ricostruzione dell'evento sulla base delle fonti di prova rappresentate dal rapporto conclusivo redatto dalla Polizia municipale, dalla consulenza effettuata su incarico del Pubblico ministero e da quella redatta su incarico delle parti civili, ritenendo pienamente provati i profili di colpa specifica contestati nel capo d'imputazione; escludendo, nel contempo, la sussistenza di profili di colpa concorrente in capo a DY RE - quale conducente del mezzo entrato in collisione con quello condotto dall'imputato - anche in considerazione della accertata velocità moderata tenuta al momento dell'impegno dell'incrocio. Il Giudice di primo grado ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art.589-bis, comma 6, cod.pen., risultando che l'imputato era munito di patente di guida scaduta di validità, escludendo al contempo l'aggravante prevista dal comma 2, non essendo stata raggiunta la prova dell'alterazione psicofisica dell'imputato al momento del fatto. La Corte territoriale ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado in punto di esclusiva responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascritto e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando peraltro la pena finale in anni sei di reclusione, confermando nel resto le statuizioni civili con conseguente condanna dell'imputato al risarcimento dei danni - da liquidare in separato giudizio - e al pagamento di una provvisionale di C 10.000,00 in favore di ciascuno dei soggetti costituiti. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione TO NO, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione - articolato in più punti - con il quale ha dedotto la violazione 2 dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), in relazione agli artt. 589-bis, comma 7, cod.pen. e 585, comma 4, cod.proc.pen.. Con il primo punto di doglianza ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto che la richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art.589-bis, comma 7, cod.pen., sarebbe stata formulata esclusivamente in sede dì motivi nuovi e ritenuto quindi inammissibile la relativa censura;
ha dedotto che l'appello si fondava sulla mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado delle concause dell'evento e, in particolare, della condotta tenuta dal conducente del motociclo, non potendosi quindi ritenere la richiesta di applicazione della predetta attenuante come motivo nuovo. Con il secondo punto di doglianza ha dedotto, in conseguenza del precedente profilo di censura, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle risultanze della consulenza redatta su incarico del Pubblico ministero, nella quale era stato dato atto di un concorrente comportamento imprudente e negligente da parte del conducente del ciclomotore, avendo quindi operato una ricostruzione dell'evento sulla sola base di quanto affermato dal consulente delle parti civili. Con l'ultimo punto di doglianza ha censurato la sentenza impugnata in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo punto di doglianza, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art.585, comma 4, cod.proc.pen., qualificando come motivo nuovo quello introdotto successivamente alla proposizione dell'originario atto di impugnazione e attinente alla dedotta applicabilità dell'art.589-bis, comma 7, cod.pen.. La censura è inammissibile, per difetto del necessario requisito della specificità estrinseca, non confrontandosi la stessa - di fatto - con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
nella quale è stato espressamente dato atto che il relativo motivo era stato formulato in assenza del rispetto del termine di quindici giorni dettato, per la proposizione di motivi nuovi, dal richiamato art. 585, comma 4, cod.proc.pen. e dedotto nella sola sede delle successive conclusioni scritte. 3 Sul punto, in riferimento al contenuto dell'originario motivo di appello, deve altresì rilevarsi che le circostanze di fatto dedotte nell'ambito degli originari motivi di impugnazione non erano state formulate in via strumentale rispetto al riconoscimento della predetta attenuante bensì al solo fine di contestare la concreta dosimetria della pena adottata dal giudice di primo grado oltre che in via propedeutica alla richiesta di espletamento di una perizia;
di modo che deve quindi ritenersi che la questione relativa all'applicabilità della invocata circostanza attenuante non sia stata tempestivamente introdotta nel thema decidendum del giudizio di appello. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, attinente alla ricostruzione dell'evento compiuta nel giudizio di merito e alle relative fonti di prova poste alla base della decisione e specificamente attinente al ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del contenuto delle consulenze redatte nel corso delle indagini preliminari. Si tratta, difatti, di questione che non è stata devoluta con l'atto di appello;
conseguentemente, il giudice non era tenuto a fornire motivazione in merito. Difatti, dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 4. Deve infine considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza anche il punto di doglianza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito, va difatti ricordato che le valutazioni del giudice di merito in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche e di relativo giudizio di bilanciamento sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874); elemento non ravvisabile nel caso di specie nel quale il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato, con valutazione non censurabile in questa sede, sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione. Ricordando altresì che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di 4 Il Consigliere estensore Il Presidépte elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod,.pen., disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarníeri, Rv. 283489). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va altresì posta a carico del ricorrente la refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle costituite parti civili, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili RE ET, GI, RE NA, RE NO e ON AL che liquida in complessivi Euro cinquemilasettecento oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili NO Orazio, NO VI, NO GI, NO NZ, CI NA che liquida in complessivi Euro settemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 2 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato LA BLASCA DOMENICO del foro di PALERMO in difesa di NO VA che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23979 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 22/6/2021 dal GUP presso il Tribunale di Palermo nei confronti di TO NO, imputato del reato previsto dagli artt. 81, comma 1 e 589-bis, commi 1, 2, e 6, cod.pen., per avere cagionato la morte di DY RE e IA NO, per colpa generica nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141, 142 e 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e - specificamente - per avere, nell'impegnare un incrocio stradale, omesso di dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti da destra e per avere così provocato la collisione con il ciclomotore condotto dal RE e a bordo del quale viaggiava il NO, determinandone il decesso. In sede di sentenza di primo grado, il GUP procedente - previa ricostruzione della dinamica del sinistro - ha riscontrato la sostanziale coincidenza sul nucleo essenziale della ricostruzione dell'evento sulla base delle fonti di prova rappresentate dal rapporto conclusivo redatto dalla Polizia municipale, dalla consulenza effettuata su incarico del Pubblico ministero e da quella redatta su incarico delle parti civili, ritenendo pienamente provati i profili di colpa specifica contestati nel capo d'imputazione; escludendo, nel contempo, la sussistenza di profili di colpa concorrente in capo a DY RE - quale conducente del mezzo entrato in collisione con quello condotto dall'imputato - anche in considerazione della accertata velocità moderata tenuta al momento dell'impegno dell'incrocio. Il Giudice di primo grado ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art.589-bis, comma 6, cod.pen., risultando che l'imputato era munito di patente di guida scaduta di validità, escludendo al contempo l'aggravante prevista dal comma 2, non essendo stata raggiunta la prova dell'alterazione psicofisica dell'imputato al momento del fatto. La Corte territoriale ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado in punto di esclusiva responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascritto e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando peraltro la pena finale in anni sei di reclusione, confermando nel resto le statuizioni civili con conseguente condanna dell'imputato al risarcimento dei danni - da liquidare in separato giudizio - e al pagamento di una provvisionale di C 10.000,00 in favore di ciascuno dei soggetti costituiti. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione TO NO, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione - articolato in più punti - con il quale ha dedotto la violazione 2 dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), in relazione agli artt. 589-bis, comma 7, cod.pen. e 585, comma 4, cod.proc.pen.. Con il primo punto di doglianza ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto che la richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art.589-bis, comma 7, cod.pen., sarebbe stata formulata esclusivamente in sede dì motivi nuovi e ritenuto quindi inammissibile la relativa censura;
ha dedotto che l'appello si fondava sulla mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado delle concause dell'evento e, in particolare, della condotta tenuta dal conducente del motociclo, non potendosi quindi ritenere la richiesta di applicazione della predetta attenuante come motivo nuovo. Con il secondo punto di doglianza ha dedotto, in conseguenza del precedente profilo di censura, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle risultanze della consulenza redatta su incarico del Pubblico ministero, nella quale era stato dato atto di un concorrente comportamento imprudente e negligente da parte del conducente del ciclomotore, avendo quindi operato una ricostruzione dell'evento sulla sola base di quanto affermato dal consulente delle parti civili. Con l'ultimo punto di doglianza ha censurato la sentenza impugnata in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo punto di doglianza, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art.585, comma 4, cod.proc.pen., qualificando come motivo nuovo quello introdotto successivamente alla proposizione dell'originario atto di impugnazione e attinente alla dedotta applicabilità dell'art.589-bis, comma 7, cod.pen.. La censura è inammissibile, per difetto del necessario requisito della specificità estrinseca, non confrontandosi la stessa - di fatto - con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
nella quale è stato espressamente dato atto che il relativo motivo era stato formulato in assenza del rispetto del termine di quindici giorni dettato, per la proposizione di motivi nuovi, dal richiamato art. 585, comma 4, cod.proc.pen. e dedotto nella sola sede delle successive conclusioni scritte. 3 Sul punto, in riferimento al contenuto dell'originario motivo di appello, deve altresì rilevarsi che le circostanze di fatto dedotte nell'ambito degli originari motivi di impugnazione non erano state formulate in via strumentale rispetto al riconoscimento della predetta attenuante bensì al solo fine di contestare la concreta dosimetria della pena adottata dal giudice di primo grado oltre che in via propedeutica alla richiesta di espletamento di una perizia;
di modo che deve quindi ritenersi che la questione relativa all'applicabilità della invocata circostanza attenuante non sia stata tempestivamente introdotta nel thema decidendum del giudizio di appello. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, attinente alla ricostruzione dell'evento compiuta nel giudizio di merito e alle relative fonti di prova poste alla base della decisione e specificamente attinente al ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione del contenuto delle consulenze redatte nel corso delle indagini preliminari. Si tratta, difatti, di questione che non è stata devoluta con l'atto di appello;
conseguentemente, il giudice non era tenuto a fornire motivazione in merito. Difatti, dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). 4. Deve infine considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza anche il punto di doglianza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito, va difatti ricordato che le valutazioni del giudice di merito in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche e di relativo giudizio di bilanciamento sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874); elemento non ravvisabile nel caso di specie nel quale il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato, con valutazione non censurabile in questa sede, sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione. Ricordando altresì che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di 4 Il Consigliere estensore Il Presidépte elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod,.pen., disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarníeri, Rv. 283489). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va altresì posta a carico del ricorrente la refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle costituite parti civili, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili RE ET, GI, RE NA, RE NO e ON AL che liquida in complessivi Euro cinquemilasettecento oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili NO Orazio, NO VI, NO GI, NO NZ, CI NA che liquida in complessivi Euro settemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 2 maggio 2023