Sentenza 8 gennaio 2004
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- 1. Multe: notificazioni e comunicazioni via fax o via e-mail al ricorrente non residenteAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 10 luglio 2001, Rep. N. 57460;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 171/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/04/00 - R.G.N. 237/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 08/10/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 27 aprile 2000 la Corte d'appello di Bari confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da LE LL contro l'Inail ed intesa ad ottenere una rendita per ipoacusia professionale;
che ad avviso della Corte la consulenza tecnica medica svolta in primo grado, anche attraverso una indagine via ossea, aveva dimostrato la modestia dell'ipoacusia, di origine anche non professionale ossia estranea all'attività di tubista e saldatore presso terzi (sclerosi del timpano), come dimostrava anche l'asimmetria del danno;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il LL mentre l'Inail si è costituito con la sola procura al difensore;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizi di motivazione, riportando un brano delle sue difese in appello ed osservando che la Corte di merito "avrebbe dovuto certamente porre in dubbio la esattezza della indagine tecnica espletata in prime cure, disponendo il rinnovo della consulenza ovvero, quantomeno, avrebbe dovuto disattendere con idonea motivazione la stessa consulenza tecnica di parte";
che la censura è manifestamente priva di fondamento in quanto contenente una espressione di dissenso verso la sentenza impugnata, in realtà accuratamente motivata attraverso il riferimento all'esauriente consulenza tecnica di primo grado, ma non denuncia in realtà alcuna violazione di legge o contraddizione o carenza di argomentazione;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004