Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9301 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBB09 30 1 / 02 AULA "B" öggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITNO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 04744/2006 Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 25086 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 07.05.2002 da SO CO IT s.p.a. OV IN LO GI OD SILVANO 1965 EL PAOLINO la prima in persona del suo legale rapp.te p.t. AL DO, e tutti rapp.ti e difesi dagli avv.fi Mariateresa Ubaldini e Paolo Boer, presso il quale ultimo elett.te domiciliano avv..Pizza Coladi Rienzon -68 м- in Roma, via Alberico II, n. 33, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
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contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorente - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 00287/1999 del 19.05/12.11.1999, R.G. n. 05229/98, notificata il 28 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito gli avv.ti Paolo Boer per SO, AL, VI, AN e EL, e Pulli Clementina, in virtù di delega dell'avv. Coretti Antonietta, per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Bologna, in riforma della sentenza appellata n. 00474/98 del 22 aprile - 16 giugno 1998 del Pretore di Bologna, rigettava la opposizione proposta dalla SO TI IT s.p.a. (in appresso SO) e dal legale rappresentante di essa DO Aldovrandi all'ordinanza ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in - appresso Inps) con la quale l'Istituto aveva richiesto il pagamento di sanzione amministrativa per omessi contributi relativi ai rapporti di lavoro di natura subordinata intercorsi tra la SO e i signori UI VI, SI AN e LI EL, 2 questi ultimi chiamati in causa nel corso del giudizio di primo grado e costituitisi con contestazione della dedotta subordinazione, per i relativi periodi analiticamente indicati. Osservava il Tribunale: l'oggetto dei contratti di "consulenza tecnica” relativi al rapporto di lavoro intercorso tra la SO e i detti VI, AN e EL era assolutamente generica;
ad esclusione dell'AN che non aveva mai lavorato come dipendente della società, i detti lavoratori erano stati collocati in pensione, dopo un periodo di rapporto di lavoro subordinato con la stessa società, ed impegnati in settori sostanzialmente corrispondenti a quelli che erano stati di competenza dei medesimi lavoratori prima del loro pensionamento;
i rapporti, a prescindere dalle previsioni astrattamente formulate nei citati contratti, come tali non comportanti neanche una presunzione della dedotta autonomia, in realtà avevano avuto esecuzione secondo lo schema tipico del rapporto di lavoro subordinato;
i tre lavoratori erano inseriti nell'organizzazione aziendale, come era risultato dalle prove testimoniali e, per l'AN, dalle stesse sue dichiarazioni, e ad essi venivano date disposizioni anche di lavoro fuori sede;
gli impegni erano assunti, per un orario medio ricorrente di circa venti ore settimanali, e per periodi fissi annuali e, per l'AN, biennali e senza impegno medio settimanale;
fissi erano i compensi percepiti;
l'AN utilizzava anche strutture e personale aziendale. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza la SO, l'AL, nonché VI, AN e EL, con tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. L'Inps si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di ricorso SO, AL, VI, AN e EL denunziano violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, n. 3, c.p.c.. in 3 relazione agli artt. 2094, 2222 e segg. c.c., ai principi sui rapporti parasubordinati di cui all'art. 409, punto tre, c.p.c., 2, commi da 26 a 32 della legge n. 335 del 1995, nonché difetto di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) per illogicità, carenza e contraddittorietà di essa sui punti decisivi della controversia, e, nel terzo, in aggiunta una generalizzazione nella trattazione da parte del Tribunale che mal si conciliava con le diversità dei relativi rapporti. Si deduce, in sintesi, in ricorso la mancata valutazione della volontà delle parti espressa nei contratti, l'omessa indicazione e il mancato confronto di elementi istruttori anche testimoniali di sicuro riferimento all'autonomia delle prestazioni, l'assiomatica affermazione sulla fissità dei compensi, la mancata valutazione del regolamento delle spese per attività fuori sede, la irrilevanza delle circostanze di fatto in relazione alla pretesa subordinazione, il mancato esame delle modalità di espletamento delle prestazioni, l'omesso raffronto tra le mansioni espletate dai lavoratori prima e dopo il loro pensionamento, il tutto con riferimento a specifiche circostanze acquisite agli atti e analiticamente richiamate in ricorso. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. La sentenza impugnata, come si è già appena detto, pur a conforto di una decisione di integrale riforma della sentenza appellata, ha fatto riferimento a circostanze, alcune, pressoché irrilevanti, altre, di incerta interpretazione, e soprattutto, nonostante il diverso approccio originale e le denunziate diversità di espletamento del rapporto dell'AN, alla trattazione unitaria delle tre posizioni facenti capo ai relativi lavoratori, ricadendo in una inevitabile genericità, da meritare le censure contro di essa sollevate in questa sede. Ed invero. Una prima osservazione deve farsi a proposito della natura dichiaratamente autonoma del rapporto quale emergente dai contratti di lavoro. Certo, è corretta la premessa secondo cui il nomen iuris espresso dalle parti non costituisce elemento decisivo;
tuttavia, piuttosto che elemento di valutazione da pretermettersi a piè pari, esso può e deve essere rimesso in discussione, ma solo in presenza di concrete vicende del medesimo rapporto di segno inquivocabilmente opposto e quindi di sicuro accertamento e di altrettanto certa incompatibilità con il dedotto nomen. Vuol dirsi, cioè, che è pur sempre necessario che in luogo degli elementi costitutivi dell'espressa natura del rapporto, se ne rilevano elementi diversi di segno opposto sufficienti alla logicamente e congruamente motivata operazione di sostituzione. E' quanto manca nella sentenza impugnata, allorché il giudice di appello oppone alla natura dichiaratamente autonoma dei rapporti (si badi che gli stessi intervenuti lavoratori hanno assunto in giudizio posizione decisamente di contrasto alla decisione del giudice del riesame) la diversa natura della subordinazione con elementi assolutamente insufficienti. A nulla rileva, a parte la frettolosa trattazione comune delle tre posizioni, ancorché per l'Aldoval non sussisteva la premessa che sembra aver informato l'orientamento del giudicante di merito, e cioè il precedente rapporto di subordinazione che legava il VI e il EL alla SO, ma per uno di essi anche in epoca alquanto pregressa, non solo, appunto, la sussistenza di tale rapporto pregresso, ma anche l'addotta circostanza che i detti lavoratori erano stati chiamati per consulenza nei medesimi settori già di propria competenza nel precedente rapporto, atteso che è evidentemente di interesse per entrambe le parti espletamento della prestazione nel settore di maggior competenza;
il che, non ha nulla a che fare con lo schema del rapporto. La sentenza continua con "il pieno inserimento dei tre nell'organizzazione aziendale”, ma di detto inserimento poi nonvi è traccia, non se ne prospetta la natura, non se ne indicano i limiti, e non se ne spiegano i termini, aldilà di due circostanze, che sarebbero state riferite dai testi LI e PA, che nulla hanno a che fare con la subordinazione del rapporto: chiedere da parte del direttore dello stabilimento di usufruire 5 J dei consigli del VI, particolarmente attendibile per la sua pregressa esperienza nel settore, significa, piuttosto, proprio da parte del VI, espletare la propria prestazione di consulenza, senza peraltro assumerne la responsabilità, che, invece, aveva quale dipendente subordinato, ed altrettanto, se non ancor più, può dirsi della circostanza che al EL era stato chiesto di raggiungere una zona dove si era verificata una situazione di emergenza. Non miglior sorte può riservarsi alle altre circostanze del concreto atteggiarsi delle obbligazioni contrattuali, atteso che le asserite fissità dei periodi annuali di impegno, dell'orario settimanale di lavoro e dei compensi pattuiti, delle quali, peraltro, non solo non se ne indicano i limiti e i termini e se ne inseriscono contraddittoriamente delle diversità (ad es. per l'AN, con durata biennale, e non annuale, del contratto e senza impegno medio settimanale, e quanto al compenso un certo collegamento "con la concreta variazione dell'impegno preventivato", circostanza quest'ultima afferente ben più alla natura autonoma che non subordinata del rapporto), ma anche perché le dette circostanze ricadono, per pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, su elementi non decisivi ai fini dell'affermata subordinazione. Certamente, quindi, l'impianto motivazionale della decisione impugnata appare del tutto carente e contraddittorio, e non è logicamente e congruamente orientato alla conclusiva affermazione secondo cui il concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro in esame si sarebbe sviluppato in contrasto con il nomen iuris espresso dalle parti nella stipulazione dei relativi contratti, con particolare riferimento all'elemento essenziale della sottoposizione del lavoratore alle direttive amministrative, organizzative e disciplinari del datore di lavoro, alle modalità e ai limiti delle direttive espresse dagli organi della società, e, in rapporto ad esse, alla possibilità o meno da parte dei lavoratori di organizzare l'esecuzione delle prestazioni secondo proprie autonome determinazioni o con mezzi propri o della società e, in tale ultimo caso, in quali limiti, ovvero di rifiutare o non le 6 prestazioni richieste e nel primo caso con quali conseguenze, di essere liberi o non di raggiungere zone di lavoro diverse, e comunque a proprie spese o a spese della società, e con quali responsabilità, alle modalità, infine, con le quali venivano determinate le pur citate variazioni dei compensi in relazione alle prestazioni da compiere. Trattasi, all'evidenza, di un coacervo di accertamenti, alcuni di determinante importanza, altri di natura più indiziaria o come suol dirsi ad colorandum, tutti comunque necessari per una valutazione globale delle vicende del rapporto ai fini della individuazione corretta della sua natura. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza cassata;
la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Firenze, che nel provvedere al riesame della controversia in considerazione delle osservazioni sopra esplicitate, regolerà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze. le Così deciso in Roma il 07 maggio 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Wilzno Cicizess Giovanni lefapparelle Stefano Ciciretti anco IL CANCELLIERE шко Depositato in Cancelleria oggi, 2.6 GIU 2002 IL CANCELLIERE зглисо 7