Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
1 B 045 9 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 99/13206, 99/17248 Cron. 9853 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud.
7.11.2000 Dott. Alessandro CRISCUOLO -- Presidente - 66 RA RI FIORETTI - Consigliere - 66 Massimo BONOMO -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EP SALME' rel. UFFICIO COPIE ->> Richiesta copia studio 66 TE BENINI -> dal Sig. ISOLE 24 ORE per diritti L.
6.000 ha pronunciato la seguente || 2.9 MAR. 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso n°. 13206/99 proposto da ON AR EL, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 28, presso l'avv. Guido Monaco, che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Massimo Morosi di Firenze, per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente
contro
LO NR, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 12, presso l'avv. EP Pucci che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. RA MO, per procura speciale in calce al controricorso, (controricorrente INTIMATO noché sul ricorso n° 17248/99 r.g. proposto da cons. EP AL 1 1 2043 8000 LO NR, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 12, presso l'avv. EP Pucci che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. RA MO, per procura speciale in calce al controricorso, ricorrente
contro
ON AR EL, intimata avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze del 23 giugno 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. EP AL alla pubblica udienza del 7 novembre 2000; sentito l'avv. Monaco, per la ricorrente IN, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto del ricorso incidentale, e l'avv. RA MO, per il LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Libertino Russo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con ricorso del 3 marzo 1992 RI LO ha chiesto al tribunale di Firenze che fosse pronunciata la separazione dalla moglie, RI ST IN, con la quale aveva contratto matrimonio il 30 giugno 1960 e dalla quale aveva avuto due figli (OS nata il [...] e TE nato il [...]), chiedendo altresì che la separazione fosse dichiarata addebitabile alla IN stessa. Costituendosi, la moglie ha chiesto che la separazione fosse dichiarata addebitabile al marito e che lo stesso venisse condannato al pagamento di £. 15.000.000 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento suo e dei due figli, cons. EP Balm oltre all'ulteriore pagamento delle spese relative ai contratti di assicurazione, alle cure mediche specialistiche, alle tasse automobilistiche, alla manutenzione della villa nella quale la famiglia aveva sempre vissuto e aveva continuato a vivere, e alle spese necessarie per il mantenimento dei rapporti sociali. Con sentenza del 18 novembre 1997 il tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, che in corso di causa avevano rinunciato alla domanda di addebitabilità, assegnando alla moglie la casa familiare e determinando in £.
5.000.000 mensili il contributo per il suo mantenimento, con decorrenza dal 1° luglio 1994 e rivalutazione automatica a decorrere dalla data della decisione. La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di Firenze che ha osservato: a) quanto all'addebitabilità della separazione, oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione della IN, che la domanda era nuova, perché la stessa vi aveva rinunciato nel giudizio di primo grado e che, comunque, la dedotta convivenza more uxorio del marito era irrilevante, perché iniziata dopo la cessazione della convivenza coniugale, con conseguente irrilevanza delle prove richieste sul punto;
b) del pari superflue erano le altre richieste istruttorie dirette ad accertare l'esatta consistenza della situazione economica del LO, perché erano sufficienti gli elementi già acquisiti;
c) la decorrenza dell'assegno dal 1° luglio 1994 (e non dalla data della decisione, dalla quale decorreva solo la rivalutazione monetaria) era stata correttamente motivata dal tribunale in relazione alla circostanza che, per il periodo precedente, la IN era stata in grado di fronteggiare adeguatamente le spese occorrenti per mantenere il tenore di vita matrimoniale, sia pure intaccando il suo patrimonio immobiliare;
d) quanto alla misura dell'assegno: d1) il valore locativo della casa familiare di proprietà del marito e assegnata alla moglie, da una parte aveva solo la funzione cons. EP AL 3 di equilibrare le posizioni economiche delle parti, e, dall'altra era un indice rilevante della condizione economica del proprietario;
d2) le disavventure imprenditoriali del LO (azionista di una s.p.a. dichiarata fallita) non avevano inciso sulla consistenza del suo patrimonio immobiliare;
d3) la conservazione di un alto tenore di vita, non ostante il fallimento dell'impresa, faceva presumere che il LO avesse avuto modo di gestire titoli e valori mobiliari;
d4) dalla cessione della sua partecipazione nella società fallita (sulla cui effettività la corte territoriale ha ritenuto non infondati i sospetti della IN), il LO aveva ricavato somme considerevoli (quantificate dal c.t.u. in £. 1.326. 500,000); d5) il IN aveva prelevato oltre 430 milioni da conti correnti comuni;
e) giustamente il tribunale aveva limitato il contributo di mantenimento alla sola moglie, perché il figlio TE, trentacinquenne, si era laureato in scienze politiche e la figlia OS, lavorava in Inghilterra;
f) non era stato provato che la IN aveva alienato propri cespiti immobiliari pervenuti dalla successione del padre, per formare il patrimonio familiare;
g) le spese per il mantenimento della casa familiare, non potevano essere tenute presenti, perché l'immobile per le sue dimensioni e le sue caratteristiche eccedeva manifestamente i bisogni abitativi della IN, che ben avrebbe potuto procurarsi una casa più piccola, anche se parimenti lussuosa;
h) l'assegnazione della casa familiare era giustificata dalla convivenza della madre con il figlio TE che aveva ancora bisogno di assistenza non avendo completamente superato i problemi connessi alla sua tossicodipendenza;
i) correttamente il tribunale, in relazione alla sostanziale reciproca soccombenza e alla natura della causa, aveva compensato le spese di lire e le stessa ragioni giustificavano anche la compensazione delle spese del giudizio di appello. cons. GI AL Avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze la IN ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il LO che ha anche proposto ricorso incidentale basato su due motivi. Motivi della decisione 1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti. Deducendo vari profili di insufficiente motivazione, la ricorrente principale sostiene che: a) erroneamente la corte territoriale non ha accolto la domanda di addebito al marito, fondata sulla scoperta, nel corso del giudizio d'appello, di una sua convivenza more uxorio, in quanto l'obbligo di fedeltà sussisterebbe anche dopo il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione (primo motivo); b) il contributo per il mantenimento doveva decorrere dalla data della domanda, invece che dal 1° luglio 1994, in quanto fin da tale momento i suoi redditi non erano adeguati a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale, tanto è vero che era stata costretta a vendere alcuni suoi beni immobili (secondo motivo); c) l'entità del contributo di mantenimento sarebbe insufficiente e, comunque, sarebbe stato determinato senza dare alcuna logica giustificazione, tenendo presente che il c.t.u. aveva accertato che nel 1991 per il ménage familiare era necessaria la somma di £. 200.000.000 mensili (terzo motivo); d) senza adeguata motivazione non erano state ammesse le prove testimoniali sull'addebitabilità della separazione e le prove orali, nonché il supplemento di cons. EP AL c.t.u., sull'entità del patrimonio del LO, che lo avrebbe occultato in banche svizzere e italiane (quarto motivo); e) erroneamente la corte d'appello avrebbe confermato la compensazione delle spese operata dal tribunale, perché il LO sarebbe stato totalmente soccombente (quinto motivo). Con il primo motivo del ricorso incidentale il LO, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 155, 4° comma c.c. e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia confermato l'assegnazione della casa familiare alla IN, in una situazione che la stessa sentenza impugnata definisce "ai limiti delle condizioni necessarie per beneficiare di siffatto provvedimento”. Da una parte, il controricorrente osserva che la casa familiare avrebbe caratteristiche strutturali e d'arredamento funzionali più alle esigenze di rappresentanza che a quelle abitative, rispetto alle quali sarebbe inadeguato per eccesso e, dall'altra, contesta che in atti vi sia la prova delle particolari esigenze di cura e protezione del figlio TE. Con il secondo motivo il controricorrente deduce la violazione dell'art. 155, 1° comma e vizio di motivazione, censurando l'attribuzione e la quantificazione del contributo di mantenimento alla moglie. Richiamato il principio secondo cui il contributo di mantenimento del coniuge incolpevole non deve rappresentare l'attribuzione di una rendita di posizione, ma solo una contribuzione a favore del coniuge che non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, il LO osserva che la c.t.u. ha determinato la spesa annuale necessaria per il ménage domestico dell'intera famiglia di quattro persone in centonovanta o duecento milioni. Poiché nel 1993 la IN traeva dal suo patrimonio mobiliare, costituito da nove appartamenti nel centro storico di Firenze destinati a locazione, + cons. EP ME un reddito di circa settanta milioni annui (e cioè il triplo del reddito di £. 22.587.000 denunciato a fini fiscali, corrispondente, secondo la valutazione effettuata dalla stessa corte di merito, a circa un terzo di quelle reale) e il valore locativo della casa familiare ammontava a oltre cento milioni annui, tenendo anche conto dell'assegno di mantenimento, risultava che la moglie poteva godere di un reddito annuo superiore ai duecento milioni, certamente superiore alle sue esigenze individuali.
2. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. E' infatti sufficiente rilevare che la ragione assorbente per la quale la corte territoriale ha rigettato il motivo d'impugnazione diretto a ottenere la dichiarazione di addebitabilità della separazione al marito è costituito dal rilievo che con tale motivo la IN proponeva una domanda nuova, avendo rinunciato alla stessa domanda proposta con la comparsa di costituzione. In ordine all'avvenuta rinuncia della domanda originaria e alla conseguente novità di quella di identico contenuto proposta in appello la ricorrente non muove censure e pertanto deve essere confermato il giudizio d'inammissibilità formulato dalla corte territoriale, restando precluso l'esame delle censure relative al contenuto e all'estensione temporale dell'obbligo reciproco di fedeltà tra coniugi nel corso del giudizio di separazione. Da quanto osservato deriva anche l'inammissibilità del profilo del quarto motivo del ricorso principale con il quale si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali sull'addebitabilità 3. Deve essere poi esaminato, in ordine logico, il primo motivo del ricorso incidentale. Il primo profilo, con il quale il LO sostiene che la casa familiare ✓✓ sarebbe inadeguata, per eccesso, alle esigenze abitative della moglie è infondato cons. EP SA perché il rilievo non esclude che la permanenza in tale immobile, nel quale la famiglia ha sempre vissuto e che quindi non ha mai persona la caratteristica di “casa familiare”, è idoneo a soddisfare quelle esigenze di garanzia della continuità dell'habitat domestico, inteso come centro della vita e degli affetti dei figli, sulla cui sussistenza si fonda il provvedimento di assegnazione. Inoltre, il controricorrente non nega che una particolare situazione di disagio personale del figlio, ancorché maggiorenne e munito di laurea, possa giustificare il provvedimento di assegnazione, ma contesta il giudizio di fatto della corte in base al quale detta situazione di disagio è stata ritenuta esistente. Come è evidente, si tratta di censura inammissibile in questa sede di legittimità, non essendo stato neppure dedotto alcum specifico profilo di illogicità insufficienza della motivazione.
4. Vanno congiuntamente esaminati il terzo e quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, con i quale sono sollevate censure nei confronti dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno di mantenimento. I motivi sono per alcuni profili inammissibili e per altri infondati. La corte territoriale, con motivazione logica, esauriente e immune da errori giuridici, ha ritenuto che, sulla base della documentazione in atti e della complessa c.t.u. espletata, era possibile valutare con sufficiente precisione l'entità delle situazioni economiche delle parti e che, pertanto, non era necessaria un ulteriore approfondimento istruttorio. A questa argomentazione la ricorrente non muove specifiche censure ma si limita ad affermare l'opposta tesi secondo cui le prove orali delle quali peraltro non indica l'oggetto, impedendo quindi di - valutarne in questa sede la decisività - e un supplemento di c.t.u. avrebbero cons. EP Some 8 consentito di acquisire ulteriori elementi di giudizio. Tali censure appaiono, pertanto, inammissibili. Il LO contesta che i redditi della moglie possano ritenersi inadeguati a mantenere l'alto tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale, ma questa critica, pur dotata di una intrinseca plausibilità, è diretta contro una valutazione di segno opposto della corte territoriale che, senza smentire i dati di fatto dedotti dal controricorrente, è fondata su un uso corretto del potere di apprezzamento delle acquisizioni istruttorie, che si sottrae al sindacato di legittimità. Non sono fondate neppure le critiche che le parti, ovviamente da opposti punti di vista, muovono alla quantificazione del contributo di mantenimento. Se è vero, infatti, come rileva la IN, che la valutazione del c.t.u. è rapportata al 1991, è anche vero che non risulta che il giudice del merito abbia omesso di tenere presente questa circostanza e non abbia quindi in qualche modo scontato l'influenza del lasso di tempo intercorrente tra tale data e quella della decisione. Quanto invece alle censure mosse dal LO, dalla sentenza impugnata risulta che la corte territoriale ha esattamente individuato l'entità del patrimonio immobiliare della IN, ha bene tenuto presente le caratteristiche strutturali e funzionali della casa familiare, valutandole (al fine di escludere la ripetibilità delle spese di mantenimento) come sproporzionate alle attuali esigenze abitative della moglie, ma al tempo stesso considerando prevalente l'esigenza di mantenimento dell'habitat domestico del figlio con lei convivente. In ordine al valore locativo della casa familiare, infine, la corte territoriale ha escluso che potesse costituire una posta attiva della situazione economica della moglie, in relazione alla finalità perseguita dall'assegnazione e alla circostanza che la valenza di tale posta sarebbe cons. GI AL a neutralizzata, se non superata dalla valenza che il cespite immobiliare, di proprietà esclusiva del LO, assume nella quantificazione del suo patrimonio. Tali argomentazioni sono immuni da vizi logici e giuridici e, pertanto, non sono censurabili in questa sede.
5. Infondato è il secondo motivo del ricorso principale, diretto nei confronti della determinazione della decorrenza dell'assegno, perché, come è stato più volte affermato, che il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 c.c.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto non esclude che il giudice del merito debba accertare se, a tale data, si siano già verificate le condizioni per attribuirlo, stabilendo, in caso contrario, una decorrenza posteriore, corrispondente al momento in cui tali condizioni siano maturate.
6. E' infine inammissibile il quinto motivo del ricorso principale in quanto, come è stato costantemente affermato, la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime, salvo che sia fondato su motivazione illogica. Nella specie è corretta la motivazione del giudice del merito che ha posto a fondamento dell'esercizio del potere di compensazione sia la reciproca soccombenza che la sussistenza di giustificati motivi, individuati nella natura (familiare) della controversia. cons. EP AL- 10 In conclusione sia il ricorso principale che il ricorso incidentale debbono essere rigettati. Stante la reciproca soccombenza, le spese di questo giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 7 novembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estensore Il presidente CORTE SUPREMAD CASSAZIONE IL CANCRE Prima Sezione Civile Luisa Passinsta Depositato in Cancelleria || 29 MAR 2001 IL CANCELLIERE I Миж боисмек D E A O T S R S O T A T P S I M I G ' A E L R ) L R T . A L I A D A D 7 O 15 E I , T Z N T O r N C G e L E C g L O a S L O E 9 A B 1 . D rt (A cons. EP AL 11