Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/1998, n. 2385
CASS
Sentenza 24 settembre 1998

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La cessazione delle trasmissioni su frequenze terrestri, imposta ai soggetti legittimamente esercenti più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, comporta la inutilizzabilità delle frequenze sulle quali venivano irradiati i programmi fino alla data del 31 dicembre 1997. L'obbligo del trasferimento delle trasmissioni via cavo o via satellite determina decadenza dall'assegnazione della relativa frequenza (terrestre) assegnata e, quindi, decadenza dalla concessione, donde la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 156 del 1973, in caso di persistenza della sua utilizzazione quale che siano i programmi irradiati. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'emittente TELE+ non poteva utilizzare le frequenze sulle quali venivano irradiate fino al 31 dicembre 1997 le trasmissioni della rete che era stata trasferita via satellite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/1998, n. 2385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2385
    Data del deposito : 24 settembre 1998

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