Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 1
La cessazione delle trasmissioni su frequenze terrestri, imposta ai soggetti legittimamente esercenti più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, comporta la inutilizzabilità delle frequenze sulle quali venivano irradiati i programmi fino alla data del 31 dicembre 1997. L'obbligo del trasferimento delle trasmissioni via cavo o via satellite determina decadenza dall'assegnazione della relativa frequenza (terrestre) assegnata e, quindi, decadenza dalla concessione, donde la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 156 del 1973, in caso di persistenza della sua utilizzazione quale che siano i programmi irradiati. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'emittente TELE+ non poteva utilizzare le frequenze sulle quali venivano irradiate fino al 31 dicembre 1997 le trasmissioni della rete che era stata trasferita via satellite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/1998, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Davide Avitabile Presidente del 24/9/1998
1. Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
2. Dott. LA Quitadamo Consigliere rel. N. 2385
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere est. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Claudia Squassoni Consigliere N. 19555/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI LA avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia in data 10.04.1998 che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un trasmettitore marca lite sintonizzato sul Canale 65 UHF in emissione col logo TELE+UNO emesso il 2.03.1998 dal GIP presso la Pretura circondariale di Foggia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la nota difensiva;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. LA Quitadamo;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Felice Vaccaro, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza;
osserva
Con ordinanza 10.04.1998 il Tribunale di Foggia rigettava l'istanza con cui LI LA, indagato per il reato previsto dall'art. 195 del codice postale, chiedeva il riesame del decreto di sequestro preventivo di un trasmettitore marca Irte sintonizzato sul canale 65 UHF in emissione coi logo TELE+ UNO.
Richiamata la disposizione dell'art, 3 comma 11 della legge n.249/1997, che impone al soggetti titolari di più concessioni televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata di trasferire - dal 31 dicembre 1997 - via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti, riteneva che il LI, cui era stato notificato il decreto di sequestro, avesse violato tale disposizione, essendo stato accertato che il trasmettitore che fino al 31 dicembre 1997 aveva irradiato i programmi di TELE+TRE, dopo tale data aveva continuato a funzionare diffondendo la programmazione di TELE+UNO. Riteneva ininfluente 11 fatto che il trasmettitore in sequestro fosse stato ceduto dalla Omega TV spa, titolare di TELE+TRE alla Prima TV, titolare di TELE+UNO, sin dal 24-02-1991, poiché, anche dopo la cessione, lo stesso aveva continuato ad irradiare i programmi di TELE+TRE fino alla data del 31.12.1997, donde la tenutezza della gestione delle tre reti TELE+, la quale aveva comunicato al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni che TELE+TRE era quella che avrebbe cessato la trasmissione dai propri impianti a terra, a non utilizzare l'impianto poi sequestrato a seguito dell'intervento della Polizia postale.
Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato denunciando:
1. la nullità della misura cautelare perché il decreto di sequestro non comprendeva tutti gli elementi elencati dall'art. 369 cpp, tra cui la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Il decreto era stato emesso e depositato in cancelleria in data 2.03.1998, mentre l'informazione di garanzia gli era stata notificata il successivo 18 marzo.
Inoltre, egli era soltanto un dipendente della ditta Elettronica Industriale, terza rispetto a Prima TV spa e non possessore del bene da sottoporre a sequestro, sicché non aveva titolo per ricevere l'avviso di garanzia, ne' aveva alcuna concreta possibilità di mettere in funzione il trasmettitore;
2. difetto di motivazione della convalida del sequestro operato dalla p.g. non sussistendo il requisito dell'urgenza e dello stesso decreto di sequestro per l'indeterminatezza della norma violata e dell'enunciazione del fatto;
3. violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto poiché il giudice del riesame, che aveva erroneamente ritenuto che il trasmettitore de quo avesse continuato a diffondere i programmi di TELE+TRE, mentre pacificamente risultava trattarsi di quelli di TELE+UNO, aveva errato nel non riconoscere che la cessione dell'impianto a TELE+UNO legittimasse quest'ultima ad utilizzarlo, considerato, altresì, che la prosecuzione della diffusione dei programmi di TELE+TRE fino all'ottobre del 1997 non era dipesa dalla libera scelta della società cessionaria, ma da una imposizione dell'Amministrazione postale.
Non poteva ravvisarsi, quindi, il reato ipotizzato, ma, tutt'al più, la violazione dell'obbligo, non sanzionato penalmente, di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio illuminato al sensi del punto 3 dell'art. 31 legge n. 223/1990. Doveva, in ogni caso, essere riconosciuta la sua buona fede per avere incolpevolmente fatto affidamento su provvedimenti della P.A. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Non sussistono i vizi denunciati dal ricorrente.
Ha affermato questa Corte che "quando il sequestro preventivo viene disposto prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, il relativo decreto deve contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 369, e, cioè, non solo l'indicazione delle norme di legge violate - o comunque la menzione del titolo di reato per il quale si procede -, ma anche la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore di fiducia.
L'omissione di uno qualsiasi di tali elementi rende nulla l'atto compiuto, essendo il sequestro uno di quelli ai quali, ex art. 365, il difensore dell'indagato ha diritto di assistere" (Sez. III Zaccaro RV. 199727).
Pertanto, se il decreto di sequestro non contiene l'avviso di garanzia, ma viene notificato contestualmente a tale avviso, come è avvenuto in questo procedimento cautelare, non sussiste nullità alcuna perché l'indagato è in grado di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Inoltre, nell'inviata informazione di garanzia, atto integrativo del decreto di sequestro, sono sufficientemente enunciati il fatto ("esercizio di un impianto di radiodiffusione televisiva senza autorizzazione") ed il titolo del reato ("art 195 comma 31 d.P.R n.156/1973") con la specificazione del luogo e del tempo di commissione
("in San Marco in Lamis in data 26.02.1998 ").
Risulta, quindi, rispettato il dettato dell'art. 365 c.p.p. che costituisce un'eccezione alla regola generale contenuta nell'art. 369 (secondo cui l'informazione di garanzia, con l'invito alla nomina di un difensore di fiducia, deve essere spedita sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere), consentendo che, per le perquisizioni e per i sequestri, tipici atti a sorpresa di cui va garantita la genuinità, non ne sia data notizia fino all'invio del provvedimento che dispone il sequestro. Correttamente sono stare ritenute irrilevanti e non possono essere prese in considerazione in questa sede, in cui deve essere accertata la sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura cautelare reale, le proteste di estraneità dell'indagato che attengono al giudizio di merito e non possono influire sul vincolo reale imposto.
Le questioni relative alla sussistenza del requisito dell'urgenza richiesto per il sequestro operato dalla p.g. sono superate dall'emissiome dell'autonomo provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP.
Il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non richiede la cognizione della sussistenza dei reati, essendo sufficiente "il fumus della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato: la verifica dell'antigiuridicità va compiuta sul piano dell'astrattezza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla configurabilità del fatto come reato ed alla non palese difformità di questo rispetto al fatto stesso, così come realmente accaduto" (Cass. Sez. III, 17.08.1993 n. 1439). Nella specie, esattamente il Tribunale ha accertato, in via incidentale e provvisoria, la presenza dei requisiti legittimanti il mantenimento della misura cautelare risultando concreti elementi denotanti l'utilizzazione di un trasmettitore televisivo in assenza della prescritta concessione.
La normativa introdotta dalla legge sul sistema radiotelevisivo n. 249/1997 (art. 3 comma 11) ha disposto, relativamente all'esercizio di reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, che i soggetti esercenti più reti alla data della sua entrata in vigore trasferissero - dal 31.12.1997 - via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Il trasferimento delle trasmissioni è finalizzato, per espressa previsione normativa (art. 3 comma 2), al recupero delle frequenze utilizzate dalla rete in esubero per la loro ridistribuzione col piano nazionale di assegnazione.
Anche il divieto, stabilito per i nuovi concessionari, di essere destinatari di più di una concessione attiene, non già alla programmazione irradiata, ma alle "frequenze terrestri" da utilizzare.
Dai suddetti argomenti di ordine letterale e sistematico risultanti dalle richiamate fonti normative consegue che la cessazione delle trasmissioni su frequenze terrestri, imposta ai soggetti legittimamente esercenti più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata, comporta l'inutilizzabilità delle frequenze sulle quali venivano irradiati i programmi fino alla data sopraindicata, sicché correttamente è stato ritenuto che TELE+, titolare di più concessioni televisive, non poteva utilizzare le frequenze sulle quali venivano 'irradiate, fino al 31 dicembre 1997, le trasmissioni della rete che e' stata trasferita via satellite. Nè poteva esser data rilevanza alla dedotta cessione - sin dal 24.03.1993 - del trasmettitore in sequestro dalla società Omega TV (TELE+TRE) alla società Prima TV (TELE+UNO), poiché la stessa non ha prodotto alcun effetto sull'esercizio della concessione rilasciata alla società Omega TV, la quale ha continuato a trasmettere, sulla frequenza assegnatale, i propri programmi.
Tanto è avvenuto non già per un'imposizione dell'Amministrazione postale, come erroneamente sostiene il ricorrente, bensì in forza del disposto dell'art. 16 comma 2 della legge n. 221/1990 che prevede la non trasferibilità della concessione, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17 (Ipotesi che nella specie non ricorre), e che nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere.
Ha infatti affermato questa Corte che "oggetto della concessione non sono i programmi e le loro denominazioni, ma l'esercizio della radiodiffusione (ed eventualmente anche l'installazione degli impianti necessari) con la determinazione delle frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire" (Cass. Sez. 3 n. 885 1803.1994), sicché l'osservanza dell'obbligo del trasferimento delle trasmissioni via cavo o via satellite determina decadenza dall'assegnazione della relativa frequenza assegnata e, quindi, decadenza dalla concessione, donde la configurabilità dell'ipotesi di reato ravvisata in caso di persistenza della sua utilizzazione, quali che siano i programmi irradiati.
Non ricorre, pertanto, la violazione, segnalata in ricorso, dell'art. 15 comma 15 della legge n. 223/19901 che impone ai concessionari di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale sia stata rilasciata la concessione. È infondato anche il motivo vertente sulla mancanza dell'elemento psicologico del reato, essendo stato esattamente rilevato che, attesa la finalità del sequestro preventivo di impedire la prosecuzione del reato, tale elemento non può essere esaminato in sede cautelare.
In tale sede, infatti, vi è impossibilità di espletare un'indagine approfondita sull'asserita carenza di colpevolezza, neppure se dedotta come desumibile ictu oculi (Cass. S.U. n. 4 del 25.03.1993, Gifuni). Sussistendo, quindi, i requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare, correttamente è stata rigettata l'istanza di riesame.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 1998