Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
In tema di patteggiamento nel caso in cui il P.M. abbia prestato il proprio consenso limitatamente alla applicazione della pena per più reati unificati ex art.81,tale consenso è incompatibile con l'ipotesi di proscioglimento in ordine ad uno dei detti reati, previa scissione dei procedimenti ad essi relativi.In tale caso il giudice di merito deve rigettare l'istanza di applicazione della pena per i reati unificati e disporre che si proceda nelle forme ordinarie.Una volta accertato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'ingiustificato dissenso del P.M. in ordine alla separata assoluzione, il giudice, oltre ad adottare la decisione assolutoria per la parte dovuta,può procedere alla applicazione della pena per l'altro reato, come richiesto dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/1997, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 7/11/1997
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " LD ZO " N. 2798
3. " CO UI " REGISTRO GENERALE
4. " ND CH " N. 12055/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Trieste
C/
EN RT n. a Trieste 9/9/59
Avverso la sentenza 9/10/96 della Pretura Circondariale di Trieste Sentita la relazione fatta dal Consigliere G. Savignano Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede: annullamento senza rinvio dell'ordinanza dibattimentale e annullamento con rinvio della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Trieste ricorre avverso l'ordinanza predibattimentale del 9/10/96 e la sentenza della stessa data, con cui è stata, rispettivamente, a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., disposto lo stralcio del procedimento relativo al reato di cui al capo b) (art. 13 legge 283/62: offerta in vendita di sostanza alimentare denominata "mozzarella di bufala" con denominazione impropria, tale da indurre in errore gli acquirenti circa la natura e la qualità della sostanza predetta, che risultava contenere latte vaccino) e pronunciata l'assoluzione ex art. 129 c.p.p. in ordine al reato sub a) (artt. 56 e 515 c.p.: compimento di atti idonei diretti, in modo non equivoco, a consegnare agli acquirenti mozzarella contenente latte vaccino in luogo di mozzarella di bufala, esponendola nel supermercato "Cooperative Operaie" di Opicina con il cartello "mozzarella di bufala"). Fatti accertati il 25/8/93. Denuncia il ricorrente, violazione della legge penale: a) per la pronuncia assolutoria di merito del reato di cui al capo a) (artt. 56 e 515 c.p.) sulla base di apprezzamento dei fatti, consentito solo quando dalla lettura del capo di imputazione ed, eventualmente, dalla visione del fascicolo del P.M. emerga ictu oculi l'innocenza dell'imputato;
b) per la ritenuta insussistenza, ancora, del reato di cui al capo a), nel fatto della esposizione in vendita del prodotto alimentare, avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate, nonostante che detta esposizione in vendita sia, secondo la prevalente giurisprudenza, atto univocamente diretto alla consegna all'acquirente;
c) per la disposta restituzione al P.M. (con provvedimento abnorme) degli atti relativi al reato sub b) (art 13 legge 283/62), laddove il giudicante doveva limitarsi a dichiarare la "propria incompatibilità", ai sensi dell'art. 34 c.p.p., "come modificato dalla sentenza 22/4/92 n. 186 della Corte Costituzionale, essendo la regressione del procedimento dalla fase dibattimentale (con la restituzione degli atti al P.M. per l'emissione di un nuovo decreto di citazione o della sua notificazione, oltre che nel caso di mancata conoscenza di tale decreto da parte dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il primo motivo di censura (cui è collegato il terzo) per la parte nella quale viene censurata la pronuncia assolutoria su uno dei reati /artt. 56 - 515 c.p.) e la disposta restituzione degli atti al P.M. per l'altro reato (art. 13 legge 283/62), nonostante che il medesimo P.M. avesse già prestato il suo consenso limitatamente all'applicazione della pena per entrambi i reati (f. 30) unificati ex art. 81 cpv c.p.. Siffatto consenso, così come formulato, era incompatibile con l'ipotesi di proscioglimento in ordine ad uno dei detti reati, previa scissione dei procedimenti ad essi relativi. La soluzione adottata dal giudice - al di là della anomala regressione del processo (3^ motivo di censura), per la residua imputazione, dalla fase dibattimentale (con restituzione, in tale situazione, non consentita degli atti al P.M.) - comportava, invero, un'altrettanto anomala violazione dell'accordo, sorretto dal consenso (anche) del P.M., espresso nei termini di cui innanzi. Al di fuori di tale accordo, non era consentito al giudice - al fine di pervenire ad una pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129 - procedere, tra l'altro, ad una valutazione di merito in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 56 - 515 c.p. (unificata con l'altra) ancora in base all'accordo, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p.), esaminando, in particolare, la questione concernente il rilievo probante da attribuire al fatto della eventuale apposizione del cartello (indicativo della diversa qualità del prodotto), per sbaglio commesso "da un dipendente o dallo stesso gestore". A fronte di siffatta situazione, suscettibile di modifiche dibattimentali, il giudice avrebbe dovuto rigettare l'istanza, sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo e disporre che si procedesse nelle forme ordinarie. Solo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, una volta che fosse risultato ingiustificato il dissenso del P.M. in ordine alla separata assoluzione dal reato di cui agli artt. 56 - 515 c.p., il giudice, qualora ne fossero sussistite le condizioni, oltre ad adottare tale decisione assolutoria, avrebbe potuto - secondo quanto è dato evincere dall'art. 448 c.p.p. - procedere all'applicazione della pena per l'altro reato, così come chiesto dall'imputato. A causa della violazione dei principi che sono alla base del procedimento di applicazione della pena, sia l'ordinanza che la sentenza impugnate vanno annullate e gli atti vanno restituiti alla stessa Pretura.
È assorbita la seconda censura concernente il tema della colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza e la sentenza impugnate e dispone trasmettersi gli atti alla Pretura di Trieste.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1998