CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2023, n. 39722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39722 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39722 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 (depositata il 3 febbraio 2023) la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AN De SE per la custodia cautelare sofferta dal 27 giugno 2013 al 6 luglio 2015. La custodia cautelare è stata disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 27 giugno 2013 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. [capo A) dell'imputazione provvisoria] e del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo Q) dell'imputazione provvisoria]. La misura è stata revocata il 24 febbraio 2015 in relazione al reato di cui al capo Q) ed è stata mantenuta fino al 6 luglio 2017 per il solo reato di cui al capo A). L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione - depositata il 5 novembre 2018 - si riferisce al periodo di custodia cautelare sofferto per questo reato, dal quale De SE è stato assolto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 febbraio 2017 (irrevocabile il 24 gennaio 2018). La domanda è stata ritenuta inammissibile perché l'intero periodo di custodia cautelare sofferto (anni due e giorni nove) era stato computato ai fini della determinazione della pena residua da espiare per altre condanne definitive. La Corte territoriale ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 2. Per mezzo del proprio difensore, De SE ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando violazione degli artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen. Documenta che, con provvedimento in data 25 gennaio 2023 (depositato il 14 febbraio 2023), la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due condanne definitive (sentenza del 10 aprile 2019, irrevocabile il 4 febbraio 2021, e sentenza del 14 gennaio 2016, irrevocabile I'll dicembre 2018) rideterminando la pena che Di SE doveva scontare in complessivi anni nove, mesi dieci e giorni dieci di reclusione. Per effetto di tale provvedimento, De SE, che era detenuto dall'Il febbraio 2021, è stato posto in libertà essendo stata rideterminata la pena residua in mesi nove. Secondo la difesa, poiché De SE è stato detenuto per un Periodo comunque superiore alla pena detentiva che avrebbe dovuto espiare, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avrebbe dovuto essere accolta con riferimento a tale periodo eccedente. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi 2 l'inammissibilità del ricorso e sottolineando che, col motivo proposto, il ricorrente ha mutato l'oggetto della domanda. La richiesta di liquidazione di equo indennizzo, infatti, non si riferisce più al periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare per un reato oggetto di successiva sentenza di assoluzione, ma ad altro periodo di detenzione, ingiustamente sofferto in fase esecutiva, «non oggetto di esame da parte della corte territoriale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. atteso che, come risulta dallo stato di esecuzione datato 11 gennaio 2022, de SE ha espiato per più reati oggetto di condanna divenuta definitiva 1'11 dicembre 2018 (sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 14 gennaio 2016), una pena detentiva dalla quale sono stati detratti periodi di custodia cautelare in carcere sofferti dal 25 gennaio 2009 al 7 aprile 2011; dal 4 aprile 2013 al 10 novembre 2015 e dal 15 maggio 2018 al 31 maggio 2018 e di questi periodi fa parte quello sofferto dal 27 giugno 2013 al 6 luglio 2015 (pari ad anni due e giorni nove), oggetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Invero, nel decidere sulla domanda volta ad ottenere l'equo indennizzo, il giudice della riparazione è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se il periodo di detenzione cautelare oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. sia stato computato nella determinazione di pene definitive e, nel caso di specie, non è controverso che ciò sia avvenuto (sull'argomento: Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Rv. 277357; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051). 3. Il ricorrente documenta: che un ordine di esecuzione, eseguito in data 11 febbraio 2021, relativo ad una condanna divenuta definitiva il 4 febbraio 2021 (sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 aprile 2019) assorbita in un provvedimento di cumulo del 22 novembre 2022, aveva determinato in anni sette la pena che De SE doveva espiare, indicando il fine pena al 10 febbraio 2028; che, a seguito di un provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. (ordinanza del 25 gennaio 2023, depositata il 14 febbraio 2023), la pena residua da espiare risultò pari a mesi nove di reclusione;
che De SE fu messo in libertà il 14 febbraio 2023 (lo stesso giorno in cui era stato depositato il provvedimento del giudice dell'esecuzione). Nell'ordine di scarcerazione 3 conseguente alla rideterminazione della pena, la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro comunicò al condannato che, per effetto di tale rideterminazione, aveva espiato «un periodo di detenzione in eccesso» pari ad anni uno, mesi sette e giorni sedici. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto di questo periodo di detenzione espiato in eccesso ed accogliere, per questa parte, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione depositata il 5 novembre 2018, ma l'argomento non ha pregio. La domanda sulla quale la Corte di appello di Catanzaro doveva decidere, infatti, era volta a far valere, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la "ingiustizia sostanziale" della detenzione sofferta per anni due e giorni nove a titolo di custodia cautelare per un reato dal quale De SE è stato assolto con sentenza definitiva. Nel ricorso si sostiene, invece, l'ingiustizia di una detenzione sofferta in esecuzione di condanne definitive documentando che la privazione della libertà personale si è protratta per un tempo eccedente (nella misura di un anno, sette mesi e sedici giorni) rispetto alla pena che De SE avrebbe dovuto espiare all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio. Si deve ricordare allora: che, con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione»; che, a seguito di tale sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il diritto alla riparazione anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, ma a condizione che sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689); che, pertanto, si è ritenuto configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche quando la stessa sia dipesa dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151); che, tuttavia, in questi casi, la detenzione può considerarsi ingiusta solo in presenza di un errore materiale o di una violazione di legge, non essendo possibile rivenire una ingiustizia nel legittimo esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4 n. 26361 del 13/05/2021, Forciniti, non massimata). 4. Da quanto esposto emerge che la domanda volta ad ottenere l'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione ha contenuto e presupposti diversi da quella che è stata proposta. 4 Tale diversa domanda non poteva essere formulata in sede di impugnazione contro l'ordinanza che ha deciso sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso il 27 settembre 2023
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39722 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 (depositata il 3 febbraio 2023) la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AN De SE per la custodia cautelare sofferta dal 27 giugno 2013 al 6 luglio 2015. La custodia cautelare è stata disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 27 giugno 2013 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. [capo A) dell'imputazione provvisoria] e del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo Q) dell'imputazione provvisoria]. La misura è stata revocata il 24 febbraio 2015 in relazione al reato di cui al capo Q) ed è stata mantenuta fino al 6 luglio 2017 per il solo reato di cui al capo A). L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione - depositata il 5 novembre 2018 - si riferisce al periodo di custodia cautelare sofferto per questo reato, dal quale De SE è stato assolto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 febbraio 2017 (irrevocabile il 24 gennaio 2018). La domanda è stata ritenuta inammissibile perché l'intero periodo di custodia cautelare sofferto (anni due e giorni nove) era stato computato ai fini della determinazione della pena residua da espiare per altre condanne definitive. La Corte territoriale ha ritenuto dunque che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 2. Per mezzo del proprio difensore, De SE ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando violazione degli artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen. Documenta che, con provvedimento in data 25 gennaio 2023 (depositato il 14 febbraio 2023), la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due condanne definitive (sentenza del 10 aprile 2019, irrevocabile il 4 febbraio 2021, e sentenza del 14 gennaio 2016, irrevocabile I'll dicembre 2018) rideterminando la pena che Di SE doveva scontare in complessivi anni nove, mesi dieci e giorni dieci di reclusione. Per effetto di tale provvedimento, De SE, che era detenuto dall'Il febbraio 2021, è stato posto in libertà essendo stata rideterminata la pena residua in mesi nove. Secondo la difesa, poiché De SE è stato detenuto per un Periodo comunque superiore alla pena detentiva che avrebbe dovuto espiare, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avrebbe dovuto essere accolta con riferimento a tale periodo eccedente. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi 2 l'inammissibilità del ricorso e sottolineando che, col motivo proposto, il ricorrente ha mutato l'oggetto della domanda. La richiesta di liquidazione di equo indennizzo, infatti, non si riferisce più al periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare per un reato oggetto di successiva sentenza di assoluzione, ma ad altro periodo di detenzione, ingiustamente sofferto in fase esecutiva, «non oggetto di esame da parte della corte territoriale». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. atteso che, come risulta dallo stato di esecuzione datato 11 gennaio 2022, de SE ha espiato per più reati oggetto di condanna divenuta definitiva 1'11 dicembre 2018 (sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 14 gennaio 2016), una pena detentiva dalla quale sono stati detratti periodi di custodia cautelare in carcere sofferti dal 25 gennaio 2009 al 7 aprile 2011; dal 4 aprile 2013 al 10 novembre 2015 e dal 15 maggio 2018 al 31 maggio 2018 e di questi periodi fa parte quello sofferto dal 27 giugno 2013 al 6 luglio 2015 (pari ad anni due e giorni nove), oggetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Invero, nel decidere sulla domanda volta ad ottenere l'equo indennizzo, il giudice della riparazione è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se il periodo di detenzione cautelare oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. sia stato computato nella determinazione di pene definitive e, nel caso di specie, non è controverso che ciò sia avvenuto (sull'argomento: Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Rv. 277357; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051). 3. Il ricorrente documenta: che un ordine di esecuzione, eseguito in data 11 febbraio 2021, relativo ad una condanna divenuta definitiva il 4 febbraio 2021 (sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10 aprile 2019) assorbita in un provvedimento di cumulo del 22 novembre 2022, aveva determinato in anni sette la pena che De SE doveva espiare, indicando il fine pena al 10 febbraio 2028; che, a seguito di un provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen. (ordinanza del 25 gennaio 2023, depositata il 14 febbraio 2023), la pena residua da espiare risultò pari a mesi nove di reclusione;
che De SE fu messo in libertà il 14 febbraio 2023 (lo stesso giorno in cui era stato depositato il provvedimento del giudice dell'esecuzione). Nell'ordine di scarcerazione 3 conseguente alla rideterminazione della pena, la Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro comunicò al condannato che, per effetto di tale rideterminazione, aveva espiato «un periodo di detenzione in eccesso» pari ad anni uno, mesi sette e giorni sedici. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto di questo periodo di detenzione espiato in eccesso ed accogliere, per questa parte, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione depositata il 5 novembre 2018, ma l'argomento non ha pregio. La domanda sulla quale la Corte di appello di Catanzaro doveva decidere, infatti, era volta a far valere, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la "ingiustizia sostanziale" della detenzione sofferta per anni due e giorni nove a titolo di custodia cautelare per un reato dal quale De SE è stato assolto con sentenza definitiva. Nel ricorso si sostiene, invece, l'ingiustizia di una detenzione sofferta in esecuzione di condanne definitive documentando che la privazione della libertà personale si è protratta per un tempo eccedente (nella misura di un anno, sette mesi e sedici giorni) rispetto alla pena che De SE avrebbe dovuto espiare all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio. Si deve ricordare allora: che, con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione»; che, a seguito di tale sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il diritto alla riparazione anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, ma a condizione che sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689); che, pertanto, si è ritenuto configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche quando la stessa sia dipesa dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151); che, tuttavia, in questi casi, la detenzione può considerarsi ingiusta solo in presenza di un errore materiale o di una violazione di legge, non essendo possibile rivenire una ingiustizia nel legittimo esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4 n. 26361 del 13/05/2021, Forciniti, non massimata). 4. Da quanto esposto emerge che la domanda volta ad ottenere l'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione ha contenuto e presupposti diversi da quella che è stata proposta. 4 Tale diversa domanda non poteva essere formulata in sede di impugnazione contro l'ordinanza che ha deciso sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso il 27 settembre 2023