CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2023, n. 28312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28312 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE IT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 17/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di IT NE e lo ha ammesso ex officio alla detenzione domjcilire ex.re. 47,7— ter, comma 1, lett. d), Ord. pen. in relazione alla pena di 3 ann inflitta con sentenza del Tribunale di Lecce. 2. NE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fabio Maria Giarda, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la Penale Sent. Sez. 1 Num. 28312 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/05/2023 inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancata notifica al difensore del decreto di citazione per l'udienza di trattazione. In particolare, il ricorso lamenta che NE avesse nominato, in calce all'istanza di affidamento in prova, come difensore di fiducia l'avv. Giarda;
che il difensore nominato non avesse ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, notificato all'avv. Giada Trevisi, che in realtà aveva materialmente depositato, per conto dell'avv. Giarda, l'istanza di misura alternativa;
che alla prima udienza, in data 22/09/2022, l'avv. Luca Ruce aveva eccepito la nullità della mancata notifica all'avv. Giarda come suo «sostituto", pur senza essere stato nominato tale, e che nella stessa qualità aveva «accetta(to) la notifica in data odierna in nome e per conto dell'Avv. Fabio Maria Giarda»; che l'udienza era stata rinviata al 17/11/2022 senza che alcun avviso fosse stata notificata all'avv. Giarda;
all'udienza successiva, l'avv. Marco Buccarella, nel frattempo nominato, da IT NE, senza alcuna revoca del precedente difensore, aveva insistito per l'accoglimento dell'istanza di affidamento e il Tribunale di sorveglianza si era riservato, senza che nel verbale venisse dato atto dell'esistenza della nomina dell'avv. Giarda quale ulteriore difensore di fiducia di NE, che era stata omessa anche nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Lecce in data 28/11/2022. 3. In data 17/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato o del condannato configura una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. Pertanto, incombe sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza l'onere di accertare l'eventuale esistenza della nullità e, ove comparso, di eccepirla in udienza, dovendo, in ogni caso, escludersi che la difesa possa riservare al grado successivo la proposizione dell'eccezione di nullità (v. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651-01). 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che dal verbale di udienza del 17/11/2022 emerge che il co-difensore di fiducia, avv. Marco Buccarella, ancorché presente, 2 Il Presidente non ha, tuttavia, eccepito la nullità in questione, la quale, pertanto, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di IT NE e lo ha ammesso ex officio alla detenzione domjcilire ex.re. 47,7— ter, comma 1, lett. d), Ord. pen. in relazione alla pena di 3 ann inflitta con sentenza del Tribunale di Lecce. 2. NE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fabio Maria Giarda, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la Penale Sent. Sez. 1 Num. 28312 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 24/05/2023 inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancata notifica al difensore del decreto di citazione per l'udienza di trattazione. In particolare, il ricorso lamenta che NE avesse nominato, in calce all'istanza di affidamento in prova, come difensore di fiducia l'avv. Giarda;
che il difensore nominato non avesse ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, notificato all'avv. Giada Trevisi, che in realtà aveva materialmente depositato, per conto dell'avv. Giarda, l'istanza di misura alternativa;
che alla prima udienza, in data 22/09/2022, l'avv. Luca Ruce aveva eccepito la nullità della mancata notifica all'avv. Giarda come suo «sostituto", pur senza essere stato nominato tale, e che nella stessa qualità aveva «accetta(to) la notifica in data odierna in nome e per conto dell'Avv. Fabio Maria Giarda»; che l'udienza era stata rinviata al 17/11/2022 senza che alcun avviso fosse stata notificata all'avv. Giarda;
all'udienza successiva, l'avv. Marco Buccarella, nel frattempo nominato, da IT NE, senza alcuna revoca del precedente difensore, aveva insistito per l'accoglimento dell'istanza di affidamento e il Tribunale di sorveglianza si era riservato, senza che nel verbale venisse dato atto dell'esistenza della nomina dell'avv. Giarda quale ulteriore difensore di fiducia di NE, che era stata omessa anche nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Lecce in data 28/11/2022. 3. In data 17/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato o del condannato configura una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. Pertanto, incombe sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza l'onere di accertare l'eventuale esistenza della nullità e, ove comparso, di eccepirla in udienza, dovendo, in ogni caso, escludersi che la difesa possa riservare al grado successivo la proposizione dell'eccezione di nullità (v. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651-01). 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che dal verbale di udienza del 17/11/2022 emerge che il co-difensore di fiducia, avv. Marco Buccarella, ancorché presente, 2 Il Presidente non ha, tuttavia, eccepito la nullità in questione, la quale, pertanto, non può essere dedotta, per la prima volta, in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24/05/2023 Il Consigliere estensore