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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27040 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FE LL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'alt 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 19/10/2021 riformava in punto di pena la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 10/6/2020, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato NA UC alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli elementi costitutivi del reato associativo ed alla affermazione di penale responsabilità. Evidenzia, invero, la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27040 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2023 difesa che la Corte territoriale è giunta ad affermare la responsabilità dell'NA sulla base di un elenco di condotte acriticamente trasposto dalla sentenza di primo grado e della riproduzione del testo di conversazioni, priva di qualsivoglia sviluppo argomentativo. Più in particolare, la responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta valorizzando alcune conversazioni erroneamente contestualizzate ed interpretate nonostante le puntuali deduzioni difensive in punto di idoneità degli elementi individuati a dimostrare l'effettivo ruolo di promotore-organizzatore del ricorrente, nonché la esistenza del sodalizio criminoso. Quanto al carattere dei contatti tra i soggetti convolti, la Corte di appello nega che abbiano tutti carattere estemporaneo, distinguendo tra rapporti intercorrenti con i terzi intestatari delle carte, che possono anche aver assunto tale carattere e rapporti tra i soggetti che fanno parte del gruppo criminale, che sono invece stabili, sostanziandosi in ripetuti incontri, frequentazioni condivisioni di vedute associative. Tale premessa, tuttavia, rimane priva di qualsivoglia sviluppo esplicativo, posto che non si chiarisce quali dei menzionati rapporti siano stabili e quali occasionali e soprattutto perché fossero da ricondurre in termini certi al rapporto associativo in contestazione. Quanto ai rapporti tra le due associazioni, inoltre, la difesa non contesta la possibile coesistenza di entrambe, quanto la dimostrazione della esistenza della associazione straniera operante a monte, posto che l'affermazione della responsabilità dell'NA non può prescindere dall'esistenza dell'associazione operante anche all'estero. In altri termini, il collegamento con l'asserita associazione straniera non è dato dal quale poter prescindere, posto che quest'ultima è chiamata a descrivere la condotta oggetto di imputazione, sì che - a prescindere dal fatto che i due gruppi fossero o meno distinti - quello estero si inserisce e la connota nell'operatività del sodalizio in contestazione, con la conseguenza che, qualora se ne escludesse la sua esistenza, l'intera ricostruzione dell'operatività dell'associazione per cui si procede sarebbe irrimediabilmente inficiata. Ancora si evidenzia la mancanza di riscontri in ordine agli enunciati continui contatti con soggetti stranieri ed in ordine alla effettiva trasmissione dei proventi illeciti alla parallela e più ampia organizzazione deputata al phíshing, atteso che si fa riferimento a trasferimenti su conti esteri, ma non li si contestualizza sul piano soggettivo, modale e temporale, né si individuano i conti, né ancora vi è traccia di come il ricorrente gestisca i contatti che si affermano esistere con le organizzazioni estere. Altro profilo di illogicità della sentenza riguarda la ritenuta attendibilità ad intermittenza delle dichiarazioni rese dall'NA, che è ritenuto credibile quando, conversando con il AN, richiede una maggior somma facendo generico riferimento a soggetti esteri non meglio individuati ed è ritenuto 2 inattendibile quando in sede di interrogatorio rimane generico in ordine ai rapporti con l'organizzazione dedita al pishing, per poi diventare di nuovo credibile quando ammette gli addebiti contestatigli. Non emergono, dunque, dagli atti gli elementi connotanti la fattispecie associativa, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo, mancando sotto quest'ultimo profilo l'indicazione di concreti elementi fattuali denotanti la solo enunciata sussistenza del dolo specifico, cioè la cosciente volontà di attuare il programma criminoso e prestare un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi. L'impugnata sentenza sopperisce alla mancata individuazione della struttura criminale operante a monte con l'affermazione della esistenza di un rapporto associativo autonomo tra quei soggetti che alla stessa si sarebbero rapportati, addirittura riconoscendo in capo all'NA il ruolo di promotore ed organizzatore. Orbene, i rilievi mossi non consentono di ritenere soddisfatto l'obbligo motivazionale anche con riguardo al distinguo tra la commissione dei singoli reati-fine e l'operatività di una associazione nell'ambito della quale detti reati sarebbero inseriti. Analogamente la motivazione risulta carente con riferimento alla stabilità del vincolo ed alla indeterminatezza del programma criminosi, elementi questi solo enunciati, oltre che alla descrizione di un ente strutturato con distribuzione di ruoli e di competenze tra gli associati. Infine, in termini del tutto apodittici è stata data risposta al rilievo difensivo relativo ai rapporti tra l'NA ed il AN. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'applicazione della recidiva. Il giudizio della Corte territoriale si fonda solo sui precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato, senza motivare sulla loro idoneità ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del reo. La Corte territoriale avrebbe dovuto dar conto se il nuovo episodio criminoso fosse concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza o della maggiore pericolosità del reo. Del resto, affidare al mero dato oggettivo della reiterazione degli illeciti il prodursi delle plurime conseguenze pregiudizievoli che discendono dalla applicazione della recidiva reiterata significa introdurre una sorta di automatismo punitivo del tutto incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del ruolo apicale 3 ricoperto dall'NA nel sodalizio criminale in contestazione una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice delle indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in 4 ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice per le indagini preliminari e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. 1.2 Il motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto è reiterativo di medesime doglianze - inerenti all'affermazione della penale responsabilità dell'NA ed il suo ruolo apicale all'interno del sodalizio - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è 5 previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Giudice per le indagini preliminari e, dopo avere preso atto minuziosamente delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, sviluppando, quanto al reato associativo, non solo il materiale probatorio relativo alla posizione dell'odierno ricorrente, ma anche quello riguardante i coimputati ritenuti partecipi del sodalizio, che hanno definito in altro giudizio la loro posizione. In particolare, i giudici di secondo grado hanno dato atto delle molteplici e convergenti fonti probatorie, che vanno dai servizi di appostamento svolti dalla polizia giudiziaria al materiale documentale, sia informatico che bancario, alle risultanze delle operazioni di captazione e, con specifico riferimento alla posizione dell'NA, alle pagine 46 e seg. ne hanno messo in evidenza la posizione apicale, atteso che era proprio l'NA che manteneva i contatti con le altre organizzazioni dedite al pishing, impartiva le direttive agli altri sodali, sollecitandoli a reperire sempre nuove carte prepagate per ripulire il denaro, consegnava per via informatica il denaro pulito prelevato dal conto gestito dal sodalizio in contestazione. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è infondato, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Ed invero, va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto di non escludere la recidiva, ritenendo la maggiore pericolosità dell'imputato non solo sulla scorta dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato, ma anche della gravità della condotta criminosa posta in essere e della sua negativa personalità, di cui ha dato conto quando ha motivato l'esclusione della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal complesso di tali elementi, dunque, ha desunto l'inclinazione dell'NA a compiere condotte antisociali e lesive di beni di rilevanza costituzionale, quali la tutela del patrimonio del singolo e della generalità dei consociati, per cui la motivazione risulta all'evidenza conforme alla legge ed ai canoni di logica. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, 6 così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FE LL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'alt 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 19/10/2021 riformava in punto di pena la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 10/6/2020, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato NA UC alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi primo e secondo, cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli elementi costitutivi del reato associativo ed alla affermazione di penale responsabilità. Evidenzia, invero, la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27040 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2023 difesa che la Corte territoriale è giunta ad affermare la responsabilità dell'NA sulla base di un elenco di condotte acriticamente trasposto dalla sentenza di primo grado e della riproduzione del testo di conversazioni, priva di qualsivoglia sviluppo argomentativo. Più in particolare, la responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta valorizzando alcune conversazioni erroneamente contestualizzate ed interpretate nonostante le puntuali deduzioni difensive in punto di idoneità degli elementi individuati a dimostrare l'effettivo ruolo di promotore-organizzatore del ricorrente, nonché la esistenza del sodalizio criminoso. Quanto al carattere dei contatti tra i soggetti convolti, la Corte di appello nega che abbiano tutti carattere estemporaneo, distinguendo tra rapporti intercorrenti con i terzi intestatari delle carte, che possono anche aver assunto tale carattere e rapporti tra i soggetti che fanno parte del gruppo criminale, che sono invece stabili, sostanziandosi in ripetuti incontri, frequentazioni condivisioni di vedute associative. Tale premessa, tuttavia, rimane priva di qualsivoglia sviluppo esplicativo, posto che non si chiarisce quali dei menzionati rapporti siano stabili e quali occasionali e soprattutto perché fossero da ricondurre in termini certi al rapporto associativo in contestazione. Quanto ai rapporti tra le due associazioni, inoltre, la difesa non contesta la possibile coesistenza di entrambe, quanto la dimostrazione della esistenza della associazione straniera operante a monte, posto che l'affermazione della responsabilità dell'NA non può prescindere dall'esistenza dell'associazione operante anche all'estero. In altri termini, il collegamento con l'asserita associazione straniera non è dato dal quale poter prescindere, posto che quest'ultima è chiamata a descrivere la condotta oggetto di imputazione, sì che - a prescindere dal fatto che i due gruppi fossero o meno distinti - quello estero si inserisce e la connota nell'operatività del sodalizio in contestazione, con la conseguenza che, qualora se ne escludesse la sua esistenza, l'intera ricostruzione dell'operatività dell'associazione per cui si procede sarebbe irrimediabilmente inficiata. Ancora si evidenzia la mancanza di riscontri in ordine agli enunciati continui contatti con soggetti stranieri ed in ordine alla effettiva trasmissione dei proventi illeciti alla parallela e più ampia organizzazione deputata al phíshing, atteso che si fa riferimento a trasferimenti su conti esteri, ma non li si contestualizza sul piano soggettivo, modale e temporale, né si individuano i conti, né ancora vi è traccia di come il ricorrente gestisca i contatti che si affermano esistere con le organizzazioni estere. Altro profilo di illogicità della sentenza riguarda la ritenuta attendibilità ad intermittenza delle dichiarazioni rese dall'NA, che è ritenuto credibile quando, conversando con il AN, richiede una maggior somma facendo generico riferimento a soggetti esteri non meglio individuati ed è ritenuto 2 inattendibile quando in sede di interrogatorio rimane generico in ordine ai rapporti con l'organizzazione dedita al pishing, per poi diventare di nuovo credibile quando ammette gli addebiti contestatigli. Non emergono, dunque, dagli atti gli elementi connotanti la fattispecie associativa, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo, mancando sotto quest'ultimo profilo l'indicazione di concreti elementi fattuali denotanti la solo enunciata sussistenza del dolo specifico, cioè la cosciente volontà di attuare il programma criminoso e prestare un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi. L'impugnata sentenza sopperisce alla mancata individuazione della struttura criminale operante a monte con l'affermazione della esistenza di un rapporto associativo autonomo tra quei soggetti che alla stessa si sarebbero rapportati, addirittura riconoscendo in capo all'NA il ruolo di promotore ed organizzatore. Orbene, i rilievi mossi non consentono di ritenere soddisfatto l'obbligo motivazionale anche con riguardo al distinguo tra la commissione dei singoli reati-fine e l'operatività di una associazione nell'ambito della quale detti reati sarebbero inseriti. Analogamente la motivazione risulta carente con riferimento alla stabilità del vincolo ed alla indeterminatezza del programma criminosi, elementi questi solo enunciati, oltre che alla descrizione di un ente strutturato con distribuzione di ruoli e di competenze tra gli associati. Infine, in termini del tutto apodittici è stata data risposta al rilievo difensivo relativo ai rapporti tra l'NA ed il AN. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'applicazione della recidiva. Il giudizio della Corte territoriale si fonda solo sui precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato, senza motivare sulla loro idoneità ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del reo. La Corte territoriale avrebbe dovuto dar conto se il nuovo episodio criminoso fosse concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza o della maggiore pericolosità del reo. Del resto, affidare al mero dato oggettivo della reiterazione degli illeciti il prodursi delle plurime conseguenze pregiudizievoli che discendono dalla applicazione della recidiva reiterata significa introdurre una sorta di automatismo punitivo del tutto incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del ruolo apicale 3 ricoperto dall'NA nel sodalizio criminale in contestazione una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice delle indagini preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in 4 ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Giudice per le indagini preliminari e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. 1.2 Il motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto è reiterativo di medesime doglianze - inerenti all'affermazione della penale responsabilità dell'NA ed il suo ruolo apicale all'interno del sodalizio - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è 5 previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Giudice per le indagini preliminari e, dopo avere preso atto minuziosamente delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, sviluppando, quanto al reato associativo, non solo il materiale probatorio relativo alla posizione dell'odierno ricorrente, ma anche quello riguardante i coimputati ritenuti partecipi del sodalizio, che hanno definito in altro giudizio la loro posizione. In particolare, i giudici di secondo grado hanno dato atto delle molteplici e convergenti fonti probatorie, che vanno dai servizi di appostamento svolti dalla polizia giudiziaria al materiale documentale, sia informatico che bancario, alle risultanze delle operazioni di captazione e, con specifico riferimento alla posizione dell'NA, alle pagine 46 e seg. ne hanno messo in evidenza la posizione apicale, atteso che era proprio l'NA che manteneva i contatti con le altre organizzazioni dedite al pishing, impartiva le direttive agli altri sodali, sollecitandoli a reperire sempre nuove carte prepagate per ripulire il denaro, consegnava per via informatica il denaro pulito prelevato dal conto gestito dal sodalizio in contestazione. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è infondato, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Ed invero, va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto di non escludere la recidiva, ritenendo la maggiore pericolosità dell'imputato non solo sulla scorta dei precedenti penali da cui lo stesso risulta gravato, ma anche della gravità della condotta criminosa posta in essere e della sua negativa personalità, di cui ha dato conto quando ha motivato l'esclusione della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal complesso di tali elementi, dunque, ha desunto l'inclinazione dell'NA a compiere condotte antisociali e lesive di beni di rilevanza costituzionale, quali la tutela del patrimonio del singolo e della generalità dei consociati, per cui la motivazione risulta all'evidenza conforme alla legge ed ai canoni di logica. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, 6 così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.