Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
Il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto, in caso di contestazione, l'accertamento della inclusione di una o più voci retributive nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto non preclude una successiva domanda, proposta al termine del medesimo rapporto, che si riferisca a voci retributive differenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI GUGLIELMO - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI FABRIZIO - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS ALDO - Consigliere -
Dott. LA TERZA MAURA - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Pasquale Litterio, ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, via Sannio n.19.
- ricorrente -
contro
EO LO
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2030 del 2/11/1998 - R.G. 555/1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fedele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Pretore di Aversa il ricorrente, ex dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, chiedeva accertarsi il suo diritto a veder computato nella determinazione del trattamento di fine rapporto il compenso per lavoro straordinario prestato con continuità, nonché condannarsi l'azienda convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche.
Il Consorzio convenuto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, asserendo che il ricorrente aveva già in precedenza proposto analoga domanda, accolta con sentenza passata in giudicato, con riferimento ad una diversa voce retributiva, per cui sulla questione della individuazione delle voci retributive da porre a base di calcolo del trattamento di fine rapporto si era formato il giudicato. Il Pretore, in accoglimento della eccezione proposta, rigettava il ricorso.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dall'ND, ha riformato la pronuncia pretorile, ed ha accolto la domanda.
A fondamento della decisione, ha osservato che la domanda proposta non poteva considerarsi coperta da giudicato, il quanto la precedente sentenza era intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e quindi prima della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto, rilevando che prima di tale momento nessuna preclusione processuale del tipo in questione poteva ritenersi intervenuta. Avverso tale pronuncia il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. PA ND non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2120 c.c., nonché dell'art. 324 c.p.c., sulla base del rilievo che il lavoratore, che già in un precedente giudizio aveva chiesto che nella base di calcolo del TFR maturato fino al 1982 fossero incluse specifiche indennità contrattuali, avrebbe potuto e dovuto proporre in quel giudizio la domanda oggi azionata, relativa alla computabilità di una ulteriore voce retributiva nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Non avendo ciò fatto, doveva ritenersi, in base al principio per il quale il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, la inammissibilità della domanda, per intervenuto giudicato.
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, qualora il trattamento di fine rapporto formi oggetto di una azione giudiziaria di condanna proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorché fondata su ragioni non fatte valere nel precedente giudizio;
e ciò in base al principio secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile (Cass. 23 novembre 1997 n. 8656). In questo caso infatti, una volta determinata la base di calcolo del t.f.r., vale a dire la retribuzione annua, con l'inclusione di una o più voci retributive, non può successivamente chiedersi la rideterminazione della stessa base di calcolo con l'inclusione di un'altra voce e la conseguente nuova condanna del datore di lavoro a pagare la differenza di ammontare del trattamento (Cass S.U. 21 aprile 1992 n. 1892; Cass S.U. 5 marzo 1993 n. 2708; Cass. 17 marzo 2001 n. 3894; Cass. 12/06/2001 n. 0 7941). Diverso è il caso in cui il trattamento di fine rapporto formi oggetto di un'azione giudiziaria proposta nel corso del rapporto di lavoro.
Poiché, com'è noto, in base alla meccanica prefigurata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto - a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina dettata dall'art.2120 c.c. - si matura di anno in anno, nel corso del rapporto di lavoro (potendo rifluire in esso voci retributive di varia natura che possono o meno essere presenti, anche in base a variazioni nella disciplina individuale o collettiva), un giudicato formatosi su una domanda avente ad oggetto la computabilità nella base di calcolo del t.f.r. di una determinata voce retributiva, e proposta nel corso del rapporto di lavoro (prima cioè che il t.f.r. si sia maturato nella sua definitiva entità, e che sia divenuto così compiutamente esigibile alla fine del rapporto stesso) non può pregiudicare accertamenti successivi che abbiano ad oggetto altri elementi pure. in tesi, idonei a concorrere alla liquidazione finale del trattamento.
In proposito occorre distinguere situazioni diverse a seconda dei possibili contenuti della domanda proposta in corso di rapporto di lavoro, perché diverso può essere l'ambito del giudicato precedentemente formatosi:
a) condanna del datore di lavoro a corrispondere un'anticipazione del t.f.r. ai sensi dell'art. 2120, c. 6 e ss. c.c.: il giudicato formatosi su tale domanda preclude - nelle successive eventuali azioni di condanna o di mero accertamento aventi ad oggetto la parte di t.f.r. maturata in seguito - la deduzione di voci retributive da includere nella base di calcolo venute in essere prima della sentenza passata in giudicato, ossia deducibili nel relativo processo;
b) accertamento fondato sull'interesse a determinare, anno per anno, l'ammontare del trattamento già maturato ed a verificare l'esattezza degli accantonamenti dovuti dal datore di lavoro, quando quest'ultimo opponga contestazioni in proposito (Cass. S.U., 15 dicembre 1990, n. 11945; Cass. S.U., 14 agosto 1991, n. 8861; Cass. S.U., 11 novembre 1996, n. 9819). Oggetto di tale accertamento è una situazione giuridica soggettiva di aspettativa, ossia un effetto preliminare della fattispecie che insieme ad altre situazioni costituirà, alla fine del rapporto di lavoro, il diritto al t.f.r.
Quanto all'estensione oggettiva del giudicato, vale quanto già appena detto sub a);
c) accertamento della necessità di includere una o più voci nella base di calcolo del t.f.r., prescindendo dall'accertamento del relativo ammontare, sempre che il datore di lavoro contesti quella necessità. In tal caso la delimitazione del petitum si riflette sulla limitata estensione mentre con successiva domanda per cui ora è causa - proposta al termine del rapporto - egli chiede anche l'inclusione delle somme relativa allo straordinario prestato in modo fisso e continuativo.
Il precedente giudicato, in sostanza, non riguardò l'intero trattamento già maturato, ma solo l'inclusione di alcune voci. Correttamente, quindi, il Tribunale, non ravvisando una identità di oggetto delle due controversie, ha escluso la preclusione da "giudicato".
Poiché, come si è detto, prima della negazione da parte del debitore non sorge l'interesse del creditore (art. 100 c.p.c.) all'azione di accertamento del credito, non si potrebbe - senza contraddizione - imporre al creditore medesimo l'onere di esercitare "quando non gli sia stato ancora opposto alcunché dalla controparte" un'actio nondum nata al fine di evitare la preclusione da giudicato:
questo si formerebbe su questione non ancora deducibile e la contraddizione si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 c. 2 Cost. Il ricorso va quindi rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, poiché il lavoratore non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dichiara non doversi provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002