Sentenza 20 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18098 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
18 098-26
Composta da GIUSEPPE SANTALUCIA
CE FF
-Presidente -
Sent. n. sez. 938/2026 CC 05/03/2026
NN IA AV LO VALIANTE
- Relatore -
R.G.N. 39040/2025
AR IA AC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD EA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2025 del Tribunale di Trento Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del pubblico ministero, i benefici della sospensione condizionale della pena, concessi ad EA AD in relazione alla sentenza emessa in data 25 gennaio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento irrevocabile in data 15 maggio 2022 con cui il medesimo AD, per i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate, era stato condannato alla pena di anni uno mesi undici di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al completamento di un percorso di recupero psicologico presso una struttura dedicata entro il termine di anni uno dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. Marco Vernillo deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Art. 165 cod. pen., anche con riferimento agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1 lett. b) cod.
proc. pen.
Lamenta il ricorrente che all'udienza del 29 ottobre 2025 il Giudice non ha concesso il rinvio pur essendo rimasto immutato il quadro ed avendo la difesa prodotto, come nelle precedenti udienze in cui aveva ottenuto il rinvio, la corrispondenza intercorsa con l'ente "Senza violenza" con cui stava effettuando il
percorso.
Evidenzia il ricorrente che l'inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità all'adempimento, impossibilità che non può discendere da condotte volontariamente poste in essere dal condannato la cui difesa allegava missiva datata 7 novembre 2025 e correlata documentazione attestante la difficoltà organizzativa dell'ente.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità e/o omessa motivazione risultante dal testo dell'ordinanza udienza 9 ottobre 2025, con riferimento al provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.). Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha fatto discendere la revoca del beneficio concesso ex art. 163 cod. pen. dalla circostanza per la quale, a fronte del tempo trascorso, non risulterebbero, da parte dell'ente "Senza violenza", comunicazioni sull'inizio del corso né tentativi diversi dalle svariate sollecitazioni epistolari. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto attivare il proprio potere istruttorio ex art. 666 comma 5 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente l'omissione dell'ordinanza nel motivare sulle ragioni per le quali il (preteso) non avere percorso altre vie (peraltro non meglio specificate), diverse dai contatti telematici, al fine di sollecitare l'ente all'inizio del trattamento psicologico, abbia integrato quel comportamento colpevole, idoneo ed incidente nella determinazione del proprio inadempimento.
3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale ha concluso con il rigetto del ricorso.
4. In data 27 febbraio 2026 la difesa depositava memoria difensiva in replica alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.
2
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'obbligo del condannato è sorto con sentenza n. 35/22 del 25 gennaio 2022, irrevocabile il 15 maggio 2022, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento che, nel pronunciare condanna nei confronti di EA AD per i delitti di cui agli artt. 572 e 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 cod. pen., ha subordinato la sospensione condizione della pena al completamento di un percorso di recupero psicologico presso una struttura dedicata entro l'anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
2.1. Con nota del 28 agosto 2023 il Pubblico ministero richiedeva notizie in relazione all'adempimento degli obblighi ex art. 165 cod. pen.
2.2. Con provvedimento del 6 ottobre 2023 il Tribunale di Trento delegava la Polizia giudiziaria a verificare se il AD avesse adempiuto agli obblighi relativi al completamento del percorso di recupero psicologico presso una struttura dedicata entro l'anno dal passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trento in data 25 gennaio 2022. 2.3. In data 19 marzo 2024 l'Ente "Senza Violenza" di Bologna rilasciava un certificato al AD relativo all'inserimento in lista di attesa, indicando la segreteria dell'Ente l'inizio del percorso entro la fine del 2024. 2.4. Con decreto emesso in data 21 marzo 2024, il Tribunale di Trento fissava l'udienza del 28 maggio 2024 in camera di consiglio.
2.5. All'udienza del 28 maggio 2024, il Tribunale, attesa la documentazione depositata dalla difesa, concedeva il rinvio per l'udienza del giorno 8 gennaio 2025. 2.6. All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 la difesa depositava ulteriore documentazione ed il Tribunale concedeva il rinvio per l'udienza del 6 maggio 2025 con onere della difesa al deposito della documentazione comprovante l'impegno del condannato a sollecitare la partecipazione ai corsi.
2.7. All'udienza del 6 maggio 2025, per astensione del difensore, l'udienza veniva rinviata a quella del giorno udienza 11 giugno 2025 2.8. All'udienza del giorno 11 giugno 2025, sulla ulteriore documentazione depositata dalla difesa, il Tribunale rinviava all'udienza del 29.10.2025. 2.9. All'udienza del 29 ottobre 2025, la difesa depositava ulteriore comunicazione intercorsa con l'Ente per giustificare la non colpevolezza del AD rispetto al mancato inizio del percorso rappresentando di essersi il condannato trasferito a Bologna proprio per effettuare il percorso previsto. Il Tribunale, con ordinanza del 29 ottobre 2025, revocava il beneficio per l'assenza di comunicazioni da parte dell'Ente.
3
3. Così ricostruito l'iter processuale, rileva il Collegio che si verte in materia di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., inserito dall'art. 6 legge 19 luglio 2019, n. 69. La disposizione prevede, per quanto qui rileva, "nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164". L'art. 18 bis, disp. coordinamento e transitorie cod. pen., aggiunto dall'art. 15, comma 2, legge 24 novembre 2023, n. 168, prevede, inoltre, che "nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale".
4. La natura della specifica condizione imposta dall'art. 165 cod. pen. come sopra riportato, tenuto conto della tipologia dei reati per i quali la stessa è prevista, non esclude la permanente operatività dei principi costantemente affermati da questa Corte a proposito della sorte della sospensione condizionale in assenza dell'adempimento da parte del condannato. Va dunque, ribadito, anche nella materia in esame, che l'inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità dell'adempimento (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, [...], Rv. 211917). Tuttavia, come è già stato persuasivamente affermato, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato,
comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degli obblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva, appunto, l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, [...], Rv. 267330, massimata su altro principio). L'adempimento dell'obbligo, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, [...], Rv. 229035), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, [...], Rv. 227873) per fatti non imputabili al condannato. Pertanto, "l'impossibilità ad adempiere l'obbligo può essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, potendo venire in rilievo il caso fortuito o la forza maggiore, giammai fatti propri e volontari del condannato stesso, anche quando tali fatti, beninteso dipendenti esclusivamente da atti volontari del condannato, siano antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone)" (Sez. 3, n. 30402 del 2016, cit., Sez. 1, n. 429 del 2025).
5. Il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo dei principi sin qui richiamati, non avendo illustrato in termini completi e privi di manifesta illogicità, la rimproverabilità al condannato del mancato, incontestato, adempimento, entro il termine fissato dal giudice della cognizione, degli obblighi imposti dalla legge. Tanto più l'obbligo motivazionale sarebbe stato stringente, tenuto conto proprio della natura delle prescrizioni di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. che assolvono ad una funzione di recupero e prevenzione particolarmente avvertita dall'ordinamento per la natura dei reati e delle relative condanne alle quali conseguono le prescrizioni normativamente imposte. Nel caso di specie, peraltro, il condannato, trasferitosi a Bologna proprio per compiere il percorso dell'Ente individuato, aveva fatto affidamento nei rinvii precedentemente concessi, provvedendo a depositare, all'udienza del 29 ottobre 2025, la richiesta della difesa all'Ente trasmessa in data 11 giugno 2025 in vista proprio dell'udienza del 29 ottobre 2025, ricevendo dall'Ente informazioni soltanto con nota datata 7 novembre 2025, dunque successiva alla data dell'udienza. Il condannato ha dedotto di essersi rivolto ad un centro che organizza i percorsi di recupero psicologico gratuitamente, in ragione delle difficoltà economiche che non gli consentirebbero il pagamento di corrispettivi. Anche
5
questo aspetto meriterebbe di essere indagato nella prospettiva di accertare se l'inadempimento possa essere ricondotto a comportamento rimproverabile dell'interessato. Questi, ove non avesse scelto strutture che offrano servizio gratuito, avrebbe probabilmente potuto usufruire di più rapidi tempi di esecuzione del programma. Occorrerebbe, allora. Verificare se le risorse economiche del condannato siano effettivamente tali da imporgli una siffatta scelta, e che lo costringe a patire una lunga lista di attesa.
6. L'ordinanza impugnata, che ha revocato la sospensione condizionale, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così è deciso, 5 marzo 2026
Il Consigliere estensore NN IA AV
Il presidente GIUSEPPE SANTALUCIA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ED ZI AL Deposit in Cancun oggi
Roma,
2.0 MAG 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
HFUNZIONARIUDIZIARIO
cagni