Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 20378
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 20378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20378
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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