Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 20378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20378 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 24/02/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 245
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Franco - Consigliere - N. 41057/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO RA, n. a Reggio Calabria il 14.10.1952;
2) AC Annunziata, n. a Reggio Calabria il 20.2.1953;
avverso l'ordinanza 2.5.2003 del Tribunale di Reggio Calabria quale giudice dell'esecuzione;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 2.5.2003 il Tribunale monocratico di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex artt. 666 e 674 c.p.p. - su richiesta del P.M. - il beneficio della sospensione condizionale delle pene di mesi quattro di arresto e lire 50 milioni di ammenda rispettivamente inflitte a BO RA e Colacresi Annunziata - per i reati di cui agli artt. 20, lett. b), legge n. 47/1985, 17, 18 e 20 legge n. 64/1974 (acc. in Gallico, il 10.1.1995) - dal Pretore di Reggio Calabria con sentenza dell'1.6.1998, divenuta definitiva l'11.7.1998.
Il beneficio della sospensione condizionale, con la sentenza di condanna, era stato subordinato alla demolizione, a spese e cura dei condannati, delle opere realizzate abusivamente (Il piano fuori terra di un fabbricato sito in Gallico, via Casa Savoia n. 43), entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Detto termine era scaduto l'11.1.1999 ed i Carabinieri di Gallico, con nota del 27.12.2002, avevano comunicato che le opere non erano state demolite.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso entrambi i condannati, i quali hanno eccepito:
- la impossibilità assoluta dell'adempimento, prospettando che le opere in sopraelevazione di cui era stata ordinata la demolizione non avrebbero potuto essere rimosse senza arrecare danni irreparabili alla struttura dell'intero immobile e precipuamente ai piani sottostanti;
- l'incongruità della denegata sospensione del procedimento, poiché era stata presentata istanza di concessione in sanatoria. Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza dell'obbligo, da parte del condannato, non comporta la revoca automatica del beneficio, poiché l'interessato può allegare la provata impossibilità dell'adempimento e spetta al giudice valutare la fondatezza dell'impedimento dedotto.
Nella specie, però, i ricorrenti non hanno fornito la prova che la demolizione della sopraelevazione abusiva arrecherebbe danni irreparabili alla struttura delle parti sottostanti dell'immobile, sicché correttamente il giudice ha considerato inesistente e pretestuosa una causa di impossibilità soltanto asserita e non dimostrata.
2. Altrettanto correttamente è stata denegata la sospensione del procedimento, a fronte di un'istanza di accertamento di conformità (ex art. 36 del T.U. n. 380/2001) presentata dai condannati soltanto in data 18.4.2003, nell'imminenza della trattazione della stessa procedura incidentale.
La sentenza di condanna evidenzia che su analoga istanza anteriore già si era formato il silenzio-rifiuto ex art 13 della legge n. 47/1985 e, comunque, il termine per l'adempimento, come già si è
detto, è scaduto dal lontano 11.1.1999.
Detto termine - per il principio della obbligatorietà ed effettività della pena - integra un elemento essenziale della concessione subordinata del beneficio ed entro la durata di esso deve essere assolto l'obbligo condizionante, salve le ipotesi (nella specie insussistenti) di impossibilità assoluta non dipendente da proprio atto volontario, sicché legittimamente, in sede esecutiva, dall'ingiustificato decorso infruttuoso di esso è stato fatto derivare il venire meno del beneficio.
La intervenuta scadenza del termine (stante l'essenzialità dello stesso per le finalità perseguite dall'art. 165 cod. pen.) rende irrilevante, ai fini della revoca del beneficio, anche ogni questione circa la possibilità di sanatoria (ed. condono edilizio) riconosciuta dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607,611 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004