Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
IN 76 87/0 1 REPUBBLICANT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DECRETOINGIUNTIVO SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE-APPELLO. INAKHISSIBILITÀ- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G. N. 4548/99 - - Consigliere - Dott. Enrico SPAGNA MUSSO 6451/99 17715 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. 282P Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 15/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DICASSIZIONE UFFICIO C NE LATTONERIE DITTA, in persona del titolare Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE NE IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G 3000 per diritti L.. 7 GIU. 2001 PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato CIUTI --- IL CANCELLIERE DANIELE, che lo difende unitamente agli avvocati SGUOTTI PAOLO, BERALDO WALTER, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
SIRA DITTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata e sul 2° ricorso n° 06451/99 proposto da: 2001 SPA, in persona del legale rapp.te Sig.ra 290 SIRA -1- CORTE SUPREMA elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUBINATO SIRA, TACITO 39, Richie presso lo studio dell'avvocato FAVINO dar Sig FAViN 13/05.03 GIULIO, che la difende unitamente agli avvocati P 17 ST.1 per gint BOLONDI OLIVIERO, BOLONDI MARZIO, giusta delega in IL CANCELLIERE atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NE IN nella qualità di legale rapp.te omonima ditta;
CANCELLERIA intimato avverso la sentenza n. 1372/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato Daniele CIUTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- R.G.N.4548/99-6451/99 Oggetto: Decretoingiuntivo-opposizione-appello- inammissibilità- Svolgimento del processo Con sentenza in data 25-2-1997 il giudice di pace di Castelfranco Veneto accoglieva l'opposizione proposta dalla s.p.a. RA avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla ditta RN Lattonerie, con sede in Castelfranco Veneto, in persona di RN Nino, per il pagamento della somma di lire 1.408.500, oltre interessi e spese, e condannava l'opposta al pagamento delle spese all'opponente, la quale nelle more del giudizio aveva provveduto a pagare l'intera sorta capitale dovuta per lavori di lattoneria, oltre agli interessi legali dal 27-8- 1996 al 20-12-1996. Impugnata la sentenza da RN Nino, il tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 28-9-1998, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese del grado. Il giudice di appello ha deciso nei termini ora 2 riferiti, in quanto ha ritenuto che il credito dell'appellante (RN) non fosse liquido "all'atto dell'assunzione dell'obbligazione", tanto desumendosi dalla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento, ove l'ammontare della pretesa è indicato in atti "afferenti ad altro giudizio < sub iudice>, implicanti valutazioni ex post da parte di soggetti estranei ○ di incaricati esperti - si legge sempre in sentenza(c.t.u.)". "Nè conferisce retroattivamente certezza e liquidità al credito l'ammissione del suo importo che si desuma dallo spontaneo pagamento effettuato dall'opponente in seguito all'instaurazione del giudizio di opposizione"; che "è limitata al valore della prestazione ottenuta definitosi aliunde e comunque dopo l'assunzione dei reciproci obbligli contrattuali e circoscritta, quanto agli interessi al periodo decorso dalla costituzione in mora ex persona, con la notifica del ricorso per d.i., ai sensi del combinato disposto degli artt.1182, 4° comma e, a contario, 1219, 2° comma n.3 c.c.". Il tribunale ha ritenuto, in definitiva, che correttamente il primo giudice ha revocato il 3 decreto ingiuntivo, "sia perché emesso senza prova scritta ex art.634 c.p.c., sia perché l'importo globale di capitale ed interessi - sulla ritenuta liquidità del credito e sulla conseguente necessità di costituzione in mora andava ridefinito in spontaneo adempimento attuato conformità allo dall'opponente in corso di causa e sin dalla prima udienza di comparizione”. Ricorre per la cassazione della sentenza la ditta RN Lattonerie, in persona del titolare RN Nino, con sede legale in Castelfranco Veneto, deducendo due motivi di gravame;
resiste con controricorso la SIRA s.p.a., in persona del legale rappresentante RA Rubinato, con sede in Fossalunga di Vedelago (TV), che propone anche ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Denuncia la ricorrente ditta RN Lattonerie: 1) Omessa pronuncia e violazione-falsa applicazione di norme di diritto, caranza di motivazione, per avere omesso di pronunciare, il tribunale, senza alcuna motivazione, sulla domanda subordinata (essendo quella di conferma del decreto ingiuntivo 4 la domanda principale) proposta nel giudizio di opposizione dall'opposta, odierna ricorrente, per la condanna della opponente SIRA s.p.a., odierna resistente, al pagamento dei lavori di appalto per lo stesso importo di lire 1.408.500 e per l'identica causale di cui al decreto ingiuntivo, con interessi di legge dal 1989, o in subordine dal 1991 al saldo, а nulla rilevando l'avvenuto pagamento, effettuato dalla SIRA all'udienza del 17-12-1996 dell'importo predetto, oltre agli interessi dal 27-8-1996 al 20-12-1996. Pagamento che, comunque, non avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del la quale, peraltro, non è stata contendere - dichiarata ed, in effetti, non si è verificata -1 posto che anche dopo il pagamento effettuato dalla SIRA permaneva contrasto tra le parti circa il dies a quo per la decorrenza degli interessi. 2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Con tale motivo la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei presupposti di legge, laddove, viceversa, il credito dell'opposta risultava dalla copia del verbale della causa civile tra essa ricorrente e 1 0 AV RT, figlio convivente della Sig.ra RA Rubinato, contenente la testimonianza di quest'ultima, che riconosceva di avere commissionato, in qualità di legale rappresentante della SIRA s.p.a., i lavori in questione, il cui importo di lire 1.408.500 era stato determinato, poi, a mezzo di un semplice calcolo matematico (costo materiale e ore lavorative) dal consulente tecnico d'ufficio nominato nelle stesso procedimento;
e ciò aveva reso il credito, peraltro non contestato dall'opponente, anche liquido ed esigibile, per cui, dovendosi effettuare il pagamento presso il domicilio del creditore ex art.1182 comma 3 C.C., non era neppure necessaria la costituzione in mora ai sensi dell'art.1219 c.c. Con il ricorso incidentale condizionato la SIRA s.p.a. denuncia l'omessa pronuncia del giudice di appello sull'eccezione di inammissibilità del medesimo giudizio di appello, conseguente l'erronea Арти formulazione delle conclusioni rassegnate dal RN nell'atto di citazione di appello, dove esso RN, convenuto-opposto, risultato soccombente nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto chiedere la riforma della sentenza del giudice di prime cure, e non certo la conferma del 6 provvedimento monitorio, come ha fatto, errando. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Con i due motivi di gravame, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente, il ricorrente denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, che, per la verità, non si riscontrano. Il tribunale di Treviso ha, infatti, motivato la sua decisione, conforme, del resto, a quella del primo giudice, rilevando, innanzitutto, che il credito vantato dal RN nei confronti della RA mancava del requisito della liquidità richiesto dall'art. 633 c.p.c., per cui non poteva farsi luogo al procedimento monitorio, prescelto dal presunto creditore;
e ciò in base alla esatta considerazione che dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo proveniente da altro procedimento civile tra lo My stesso ricorrente ed un terzo, e consistente in un verbale di testimonianza resa dalla legale rappresentante dell'odierna resistente e in una consulenza tecnica espletata in detto procedimento - non risultava appunto la liquidità del credito, vale а dire l'esatto ammontare della somma di 7 danaro pretesa dal ricorrente (sent.n.2106/93). Il tribunale ha, poi, anche evidenziato che il primo giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo "perché emesso senza prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c.", con la conseguenza che, in definitiva, il provvedimento monitorio non poteva non essere revocato. E, peraltro, il ricorrente si duole della mancata pronuncia del giudice in ordine alla domanda subordinata di condanna della RA al pagamento di una somma di danaro di importo pari a quella di cui al decreto ingiuntivo e per la medesima causale ( opere di lattoneria), con interessi legali dal 1989 o, in subordine, dal 1991. Senonchè, datosi atto, da un lato, dal giudice che nel corso del procedimento di opposizione, e precisamente all'udienza del 17-12-1996, la legale rappresentante della opponente RA aveva versato al RN quanto dovuto in linea capitale (lire 1.408.500) oltre gli interessi dal 27-8-1996 al 20- 12-1996 - cioè, come si legge in sentenza, "quanto (da lui) preteso (per sorte capitale) fin dalla prima udienza"; e rilevatosi, dall'altro, che con siffatto pagamento l'intera materia del contendere si era esaurita, essendo rimasto, а quanto pare, 8 allo stato di mero assunto quello relativo alla pretesa decorrenza degli interessi sul capitale dal 1989 (o, in subordine, dal 1991), ne deriva che nessuna pronuncia doveva essere emessa dal giudice sulla pretesa di pagamento, ormai interamente soddisfatta, del RN. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. ( Il ricorso incidentale condizionato ne rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in l a e r i l ( lire 409900, oltre a lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Mario Spadone) (Dr. Olindo Shettino) Арабли IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaric co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Q7GIU. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Talorica 20 11007 (458T. 60'000 TOT. 310'000 9