Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 10672
CASS
Sentenza 5 febbraio 2004

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In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 10672
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10672
    Data del deposito : 5 febbraio 2004

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