Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 10672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10672 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 05/02/2004
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 153
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 38459/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OS n. a Lampedusa il 20 ottobre 1938;
NE PP n. a Trapani il 02 agosto 1928;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 16 maggio 2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA OS e NE PP hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento in sede di esecuzione, emessa in data 16 maggio 2003, con la quale veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché non si era tempestivamente adempiuto alla demolizione dell'immobile abusivo, cui era subordinato ex art. 165 c.p., deducendo quali motivi la violazione dell'art. 13 l. n. 47 del 1985 (ora art. 36 d. l.vo n. 380 del 2001 e s. m.), giacché, sia pure dopo il termine stabilito nella sentenza per adempiere, era stata rilasciata una concessione in sanatoria, tale da produrre effetti estintivi non sul giudicato, ma sull'esecuzione della pena, in quanto è intervenuta dopo che la pronuncia di condanna era divenuta definitiva, la violazione delle leggi n. 205 del 2000 e n. 241 del 1990 in relazione all'art. 36 T.U. ED., poiché dette leggi hanno introdotto un nuovo significato del silenzio della P.A. equivalente al silenzio inadempimento in ordine al quale la P.A. ha l'obbligo di provvedere sull'istanza del privato, sicché non può ricadere sul privato la lentezza della P.A. nell'adempiere, ed il venir meno della condizione apposta per l'intervenuta revoca dell'ordine di rimessione in pristino. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Infatti, i ricorrenti con abile missaggio normativo eludono la problematica affrontata dal giudice dell'esecuzione sia pure con divagazioni svolte, forse, per rispondere agli argomenti proposti. Ed invero è certo che il termine fissato per adempiere all'obbligo imposto in seguito alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., consistente nella demolizione, scadeva il 4 aprile 2000 e che,
nel periodo concesso per adempiere, non si è verificata alcuna situazione di incompatibilità, giacché la concessione in sanatoria è stata rilasciata in data 9 ottobre 2002, ne' di caso fortuito, ne' di forza maggiore e neppure l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio disponibile del Comune.
Pertanto, poiché la revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 c.p., con la sentenza di condanna, opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile, all'epoca della scadenza dell'adempimento (Cass. sez. 1^ 9 gennaio 2001 n. 795, Scollo ed altri rv. 217610), è sufficiente detto accertamento, risultante dagli atti e neppure contestato dal ricorrente, per disporne la revoca.
Infatti, la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio, mentre, nella fattispecie, i ricorrenti hanno fatto decorrere il tempo stabilito in attesa del rilascio della concessione in sanatoria senza palesare quindi quella volontà di emenda, cui è correlata la concessione.
Per tale ragione, questa Corte ha attribuito efficacia ad eventuali provvedimenti amministrativi incompatibili, solo qualora siano intervenuti prima della scadenza del termine per l'adempimento (Cass. sez. 3^ 25 giugno 2002, Antonimi e 10 aprile 2002, Moena citate nell'ordinanza impugnata) e, quindi, all'intervenuta acquisizione dell'immobile e dell'area di sedime da parte del Comune (Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1997 n. 141, Vitantonio rv. 206556). Peraltro, costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di condono edilizio, non ha attribuito al pagamento dell'oblazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, se non i limitati effetti di cui all'art. 38 terzo comma l. n. 47 del 1985 (cfr. Cass. sez. 3^ 19 luglio 1995 n. 2144, Imperato rv. 203631 cui adde fra tante Cass. sez. 3^ 1 marzo 1999 n. 3196 contra isolata Cass. sez. 3^ 24 marzo 1993 n. 228, Farinelli rv. 194105, ritenuta orientamento prevalente da Corte Cost. n. 85 del 1998), mentre sia con riferimento alla concessione in sanatoria a regime ed a quella in materia di condono il suo rilascio produce solo l'eliminazione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985 (ora art. 31 nono comma T.U.ED.), ma non può influire sulla revoca del beneficio di cui all'art. 63 c.p., giacché sono diversi i presupposti.
Nè detta diversità di situazioni conseguenti al rilascio del permesso di costruire (un tempo concessione in sanatoria) in sanatoria appaiono in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché si tratta di ipotesi differenti, in quanto la subordinazione ex art. 165 c.p. mira a garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la cui realizzazione costituisce lo scopo precipuo dell'istituto, secondo quanto appare dall'art. 164 c.p., mentre l'ordine di demolizione ex art. 31 nono comma T.U.ED.
soddisfa l'interesse pubblico all'eliminazione della costruzione abusiva, ove non intervenga, prima dell'effettiva demolizione, un provvedimento amministrativo incompatibile. Pertanto il predetto provvedimento, logicamente, assume un differente rilievo nelle due ipotesi in relazione ali 'epoca diversa in cui deve intervenire.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004