Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 2
In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo il divieto di revoca, previsto dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240 comma 2 cod. pen., cui non può essere equiparato quello previsto dall'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356,sia perché non si coglie una sicura "ratio" a favore dell'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all'art. 240 comma 2 cod. pen.
Nella categoria dei beni pertinenti al reato necessari per l'accertamento dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro, rientrano anche le somme di danaro, che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un'attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. (Nella specie la somma di denaro era sproporzionata rispetto al reddito di un operaio dipendente pubblico, frazionata in banconote di piccolo taglio e occultata nella cassaforte collocata nella soffitta della abitazione dei genitori dell'indagato, i quali ne ignoravano l'esistenza e non ne detenevano la chiave).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1998, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di Consigli
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 22.5.1998
1. Dott. Fattori Paolo Consigliere SENTENZA
2. " BI AT " N. 1640
3. " OP VA " REGISTRO GENERALE
4. " AI IC " N. 13665/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Toracca Stefano, n.
3.3.1963 alla Spezia avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame della Spezia in data 7.3.1998 con cui veniva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica della Spezia.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AI udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Geraci V. che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Dominici, per delega dell'avv.Gaito osserva
1. - Il provvedimento confermato dal Tribunale della Spezia con l'ordinanza sopra indicata riguarda il sequestro delle somme di danaro di lire 231.800.000 e di lire 15.700.000 e della vettura "BMW 318" nei confronti di Toracca Stefano, sottoposto ad indagini preliminari per il reato di detenzione a fine di spaccio di gr. 86,8 (che egli aveva con sè) e di gr. 19,9 (che aveva nella sua abitazione) di cocaina (art. 73 d.p.r. 309/90). Secondo il Tribunale il danaro è da considerare prodotto o profitto dell'attività di spaccio, a differenza dell'autovettura, che, pur non potendo considerarsi cosa pertinente al reato in quanto la droga era stata rinvenuta sulla persona dell'indagato, è tuttavia suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies l. 7.8.1992, n. 356. 2. - Ricorre il Toracca deducendo violazione di legge in relazione all'art. 253. co. 2, c.p.p. sotto vari profili.
Il primo riguarda l'astratta configurabilità, non sindacata dal Tribunale, del reato ipotizzato, che prescinde dal dato ponderale ed esige l'accertamento della destinazione a terzi della sostanza psicotropa: si sostiene che in atti non v'è indizio in tal senso, atteggiandosi quindi a mera ipotesi il successivo commercio della droga sequestrata.
Il secondo riguarda la qualificazione, data dal Tribunale ai beni sequestrati, di "prodotto" o "profitto" del reato nella totale carenza di circostanze idonee a provare una pregressa attività di cessione a terzi dello stupefacente, il cui profitto postula un reato già perfezionatosi e non, come nella specie, -a tutto concedere- da eseguire.
Quanto alla conferma del sequestro del veicolo si aggiunge un ulteriore profilo: il Tribunale, motivandola in relazione all'art. 12 sexies l. 356/92, ha inammissibilmente mutato il titolo di cautela -
preventivo anziché probatorio -, fuoriuscendo dal perimetro del contraddittorio incidentale e sottraendo un grado di giudizio cautelare circa la legittimità del vincolo.
Con motivi aggiunti, ma non nuovi, il difensore del Toracca argomenta diffusamente i profili indicati con ampi richiami della giurisprudenza di legittimità, osservando, inoltre, che la giustificazione del sequestro delle somme di denaro non può basarsi sull'asserita sproporzione delle stesse rispetto ai "presumibili redditi", che rileva ai sensi dell'art. 12 sexies l. cit. e non dell'art. 253 c.p.p. relativo al sequestro-mezzo di ricerca della prova, e che quella del sequestro del veicolo (eseguito dalla p.g. e convalidato dal p.m. con decreto emesso ex art, 213 c.p.p., quindi a fini probatori e non preventivi) non può basarsi sull'art. 324, c.7, c.p.p., che esclude la restituzione delle cose che soggiacciono,
bensì, a confisca obbligatoria ma ai sensi dell'art. 240 cpv. c.p. e non anche di disposizioni extra codicem, come l'art. 12 sexies l. cit. richiamato dal Tribunale.
3. - Il ricorso è fondato nei limiti sotto indicati, che non riguardano la questione principale dell'astratta configurabilità nella specie del reato di cui all'art. 73 d. p. r. 309/90, che si asserisce non accertata dal Tribunale.
Invero, come statuito da una lunga teoria di decisioni delle sezioni unite di questa corte, il giudice deve verificare la "corrispondenza" (25.3.1993, Gifuni, CED 193117; 11.11.1994, Ceolin, CED 199172) "simmetrica" (24.3.1995, Barbuto, CED 201030) tra il fatto e la fattispecie normativa nella quale esso può essere inquadrato:
verifica da condurre sotto il profilo della "congruità degli elementi rappresentati" al fine di "sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica" (20.11.1996, p.m. in proc. Bassi, CED 206657). Gli elementi, come ulteriormente precisato in quest'ultima sentenza, non possono essere censurati sul piano fattuale ma vanno valutati così come esposti, tenendo nel debito conto, peraltro, le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie.
Alla luce di tali principi va riconosciuto che il Tribunale ha ben valutato gli elementi a sostegno della finalità di spaccio, per contestare la quale non risultano -neppure nel ricorso in esame- prospettate contestazioni difensive (non genericamente assertive, ma) specifiche dell'inconfigurabiltà della fattispecie. Ed invero nell'ordinanza impugnata risulta evidenziato il rinvenimento di 10 bustine di mannitolo -"da usare evidentemente per il taglio", si argomenta correttamente- e di due bilancini di precisione, rinvenuti anche nella casa dei genitori dell'imputato: elementi dai quali -con valutazione in fatto esente da vizi logici e non contestata dall'imputato- s'è dedotta la destinazione alla commercializzazione della sostanza stupefacente.
In questa categoria di beni pertinenti al reato necessari per l'accertamento dello spaccio, e perciò sottoposti a sequestro, rientrano secondo il Tribunale anche le due indicate somme di denaro, che -pur derivando, in quanto prodotto o profitto (la oscillante qualifica è giustificata nella fase delle indagini preliminari ed è comunque irrilevante sul piano degli effetti giuridici, a differenza del prezzo: cfr. Cass. ss. uu. 3.7.1996, Chabni Samir, CED 205708), da un'attività illecita pregressa e già perfezionatasi- sono funzionali a dimostrare la "richiamata attività illecita di spaccio" e, quindi, la destinazione anche della droga sequestrata al commercio.
Invero, i giudici del riesame hanno rilevato non solo la sproporzione (che comunque non si pone in corrispondenza esclusiva con il sequestro preventivo, da ritenersi perciò implicitamente dedotto, come più diffusamente argomentato dal difensore nella discussione orale, ma è valutabile anche ai fini di un sequestro probatorio) della somma più grossa rispetto ai presumibili redditi di un operaio dipendente pubblico ma anche il frazionamento in banconote di piccolo taglio e l'occultamento della stessa in una cassaforte collocata nella soffitta dell'abitazione dei genitori, di cui costoro ignoravano l'esistenza e non detenevano la chiave, che era nell'esclusiva disponibilità dell'indagato; e ne hanno dedotto -con una valutazione in fatto, ribadita con argomenti analoghi anche per la somma minore, esente da censure sotto il profilo logico e, del resto, non contestata in ricorso- l'incompatibilità con una provenienza lecita della stessa e, quindi, la qualità di prodotto, di risultato diretto dell'attività illecita, o di profitto, di vantaggio economico ricavato dalla commissione del reato. Che il reato fonte di vantaggio sia precedente alla condotta di detenzione in atto contestata non è affatto irrilevante a tale riguardo giacché il risultato economico con esso ottenuto svolge - non dissimilmente dai bilancini e dalle bustine di mannitolo- una funzione probatoria della finalità di spaccio, altrimenti, in presenza della mera detenzione, effettivamente revocabile in dubbio. Non solo, quindi, il Tribunale non ha eluso il compito di garanzia consistente nell'accertare la corrispondenza astratta tra fattispecie reale e fattispecie legale ma ha utilizzato a tal fine, tra gli altri, anche l'elemento probatorio costituito dalle somme di danaro in sequestro, che ha perciò correttamente confermato. 4. - Analoghe considerazioni non possono svolgersi per il confermato sequestro della vettura, della quale il Tribunale, pur svolgendo il medesimo argomento della sproporzione con i presumibili redditi, tuttavia -con la valutazione in fatto all'inizio ricordata e non rivalutabile in questa sede- ha escluso il nesso pertinenziale con il reato, confermandone in definitiva il sequestro solo per la sua confiscabilità in caso di condanna, prevista dall'art. 12 sexies l. cit., e quindi a titolo (non più probatorio, ma) preventivo. A fronte di questa immutazione del titolo si pongono due questioni di diritto: a) se rientri nei poteri del giudice del riesame immutare il titolo del sequestro;
b) in caso di risposta negativa, se il divieto di restituzione della cosa sequestrata, stabilito dall'art. 324, co. 7, c.p.p., si applichi alla confisca obbligatoria prevista (oltre che dall'art. 240 cpv. c.p., espressamente richiamato, anche) dall'art. 12 sexies cit. e, in generale, da altre disposizioni di legge. È conforme ad un sistema garantistico, connotato dalla rigorosa osservanza delle forme processuali, la soluzione negativa di entrambe le questioni.
Quanto alla prima, non possono trarsi elementi in senso positivo dalla pienezza di cognizione che l'effetto devolutivo dell'impugnazione attribuisce al giudice del riesame (Cass. 9.7.1993, De Giovanni, CED 194655), che può confermare il provvedimento cautelare anche per ragioni diverse (Cass. 13.3.1992, Costantini, CED 190421) e giungere a formulare ipotesi di reato diverse (Cass.16.11.1993, Bonelli, CED 197059; 25.6.1996, Simone, CED 205795 ss.uu. 11.11.94, CED. cit.) da quelle assunte a base del provvedimento stesso.
Tale potere, infatti, attiene appunto alla cognizione ed incontra il limite che, anche ad imputazione modificata, non vengano lese le garanzie processuali a favore dell'indagato. Viceversa, la modificazione del titolo del sequestro comporta una lesione di tali garanzie, giacché il processo previsto per il sequestro preventivo è essenzialmente diverso da quello del sequestro probatorio: in relazione della diversa funzione, mutano gli attori della convalida (il g.i.p. nel primo caso, il p.m. nel secondo) e mutano le forme. La modificazione del titolo del sequestro sortirebbe l'effetto di renderle equipollenti e di sottrarre all'indagato proprio il grado del riesame, svolto in relazione ad un titolo che si rivela irrilevante a causa della sostituzione senza contraddittorio. Conformemente, quindi, a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass.18.6.1992, Di Blasio, CED 190676) deve ribadirsi che la piena cognizione attribuita al giudice del riesame dall'effetto devolutivo dell'impugnazione non comporta anche il potere di modificare -oltre che la motivazione e la stessa imputazione- anche il titolo del sequestro, da probatorio in preventivo. Sul punto, quindi, la sentenza va annullata per violazione di legge.
5. - Rimane da valutare se, fermo il titolo del sequestro -nella specie, probatorio- privo secondo il Tribunale dei presupposti di legge, ugualmente non ne possa essere disposta la revoca ricorrendo uno dei "casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale". Già da questa testuale citazione dell'art. 324 co. 7 c.p.p. emerge la soluzione negativa, in quanto nella specie la confisca obbligatoria ipotizzata discende dall'art. 12 sexies l. 306/92, che sicuramente non si identifica con alcuno dei casi indicati nella norma codicistica.
Tra le due misure di sicurezza s'è individuato un rapporto di specialità (Cass. 15.4.1996. Berti, CED 205428; 8.7.1997, Montenegro, CED 209061), dovuta al fatto che nella misura speciale non si prescinde dalla condanna, ma, proprio per tale motivo, non si coglie una sicura ratio unitaria a favore dell'equiparazione (Cass.30.1.1995, Schiena, CED 201562). Sarebbe ingiustificata, quindi,
un'interpretazione estensiva della norma citata fino a ricomprendere tutti i casi di confisca obbligatoria tanto più che proprio la normativa dei sequestri dimostra che il legislatore, quando ha voluto (cfr. art. 321 cpv. c.p.p.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all'art. 240 cpv. c.p. All'annullamento, pertanto, deve conseguire l'ordine di restituzione della cosa sequestrata.
P.Q.M
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento di sequestro dell'autovettura, della quale dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1998