Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1998, n. 1640
CASS
Sentenza 22 maggio 1998

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In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo il divieto di revoca, previsto dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240 comma 2 cod. pen., cui non può essere equiparato quello previsto dall'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356,sia perché non si coglie una sicura "ratio" a favore dell'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all'art. 240 comma 2 cod. pen.

Nella categoria dei beni pertinenti al reato necessari per l'accertamento dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro, rientrano anche le somme di danaro, che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un'attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. (Nella specie la somma di denaro era sproporzionata rispetto al reddito di un operaio dipendente pubblico, frazionata in banconote di piccolo taglio e occultata nella cassaforte collocata nella soffitta della abitazione dei genitori dell'indagato, i quali ne ignoravano l'esistenza e non ne detenevano la chiave).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1998, n. 1640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1640
    Data del deposito : 22 maggio 1998

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