Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di riesame, le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell'art.240 comma 2 cod.pen., non possono essere restituite all'interessato, salvo che si provi la sua estraneità al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal Tribunale del riesame per intempestività della decisione ai sensi dell'art.309 comma 10 cod. proc. pen. giacché l'art.324 cod. proc. pen., al quale espressamente rinvia l'art.355 comma 3 cod.proc. pen., prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato art.240 comma 2 cod.pen.
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2001, n. 8542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8542 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 24/01/2001
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere N. 237
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 31174/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IO PI, nato il [...] ad [...], quale amministratore unico della WINWORLD s.r.l.,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovigo 6 marzo 2000 n. 16, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del decreto di convalida di sequestro, emesso 118 febbraio 2000 dal P.M. presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento penale n. 389/2000 R.G.N.R., da lui impugnato.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott.. Guglielmo PASSACANTANDO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Pasquale TONANI, sostituto processuale dell'avv. Alfredo BIONDI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Rovigo 6 marzo 2000 n. 16 con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del decreto di convalida di sequestro, emesso l'8 febbraio 2000 dal G.I.P. dal P.M. presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento penale n. 389/2000 R.G.N.R., da lui impugnato ha proposto ricorso per cassazione ET LI, nella qualità, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Erronea applicazione agli artt. 355 c. 3, 324 c. 7 e 309 c. 10 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il Tribunale per il riesame, in modo del tutto illegittimo, pur avendo dato atto che la propria decisione non era intervenuta entro il termine perentorio di dieci giorni e dichiarato l'inefficacia del decreto di convalida impugnato, ha mantenuto il sequestro sul videogioco di proprietà della Winworld s.r.l. invece di restituire l'apparecchio elettronico sequestrato all'avente diritto in seguito alla mancata convalida entro il termine perentorio stabilito dall'art. 355 c. 2 c.p.p.;
2. Contraddittorietà, erroneità e illogicità dell'ordinanza nella parte in cui, ritenendo la necessità della presenza congiunta dell'aleatorietà e del fine di lucro, ha rinvenuto la prima nel fatto che il videogioco è, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, simile a una slot machine, e identificato il secondo nella concreta vincita di un premio in denaro, desunto dalla sorpresa in flagranza nel confronti del gestore del locale ... mentre consegnava la somma di L. 45.000 al giocatore che aveva raggiunto il punteggio di 9 buoni consumazione.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 324 c. 7 c.p.p. stabilisce che la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 c.2 C.P., ossia anche riguardo a cose, l'uso delle quali costituisce reato, perché le stesse sono soggette a confisca obbligatoria. Tali cose, fra le quali rientrano i videogiochi destinati al giuoco d'azzardo, non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, perché anche in questa ipotesi si applica la procedura prevista dall'art. 324 c.p.p. per effetto del rinvio contenuto nell'art. 355, c. 3, c.p.p., il quale estende la procedura di riesame anche al decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria (Cass., Sez. III, 25/02/1995 n. 65, ric. Bozzato;
Cass., Sez. V, 25/06/1992 n. 1170, ric. Tagliaferri). Pertanto, correttamente il tribunale del riesame, nel dichiarare l'inefficacia del decreto di convalida del sequestro, emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 355 c. 2 c.p.p., per intempestività della propria decisione ex art. 309 c. 10 c.p.p., mantiene il vincolo sul videogioco sequestrato, a nulla rilevando la circostanza che il sequestro sia stato eseguito nei confronti di altra persona sottoposta alle indagini, se non si prova che il proprietario è persona estranea al reato e non concorrente nello stesso.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, privo di fondamento. Il secondo motivo è inammissibile, perché deduce un vizio di motivazione, in contrasto con la disposizione dell'art. 325 c.p.p., che limita l'impugnazione delle ordinanze concernenti misure cautelari reali alla violazione di legge, e, altresì, perché manifestamente infondato.
Infatti la motivazione dell'ordinanza appare perfettamente logica quando deduce la sussistenza dell'aleatorietà del gioco in quanto il meccanismo, anche alla luce della documentazione prodotta dall'istante per il riesame, era analogo a quello della slot machine, che costituisce tipicamente un gioco d'azzardo; ed inoltre, la sussistenza del fine di lucro in base al dato incontrovertibile, emergente dalla sorpresa in flagranza del gestore del locale mentre consegnava la somma di L. 45.000 al giocatore in cambio della vincita di n. 9 buoni di consumazione, in contrasto con la norma del nono comma dell'art. 110 T.U.L.P.S..
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001