Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 2
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, dacché l'art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari, reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., e tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., in materia di sequestro probatorio.
La mancata convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall'art. 355 comma secondo cod. proc. pen., del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l'inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine, di natura ordinatoria, non è sanzionata.
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2004, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 494/0 5
Ud.Camera di Cons. Dott. Giorgio DI IORIO Presidente
PAGANO Consigliere del 1.12.04 1. Dott. Filiberto
SENTENZA 2. "1 Carla PODO Consigliere
CASUCCI Consigliere 1754 N.
DIOTALLEVI Consigliere $. 20172/06 3. "1 Giuliano
R.G.N.. "1 Giovanni 4.
ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
sul ricorso proposto da 2 NI RA
contro l' ordinanza pronunciata in data 26 marzo 2004
dal Tribunale di Crotone, sezione penale in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti e l' ordinanza impugnata;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliano
Casucci;
Uditi: il P.G. dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore di NI RA, avv. Luigi Morrone, che ha concluso per l' accoglimento del
-
ricorso;
Con ordinanza in data 26 marzo 2004, il Tribunale di Crotone,
sezione penale in funzione di Tribunale del riesame, confermava il decreto emesso il 5.3.2004 dal Pubblico Ministero presso il
Tribunale in sede relativo al sequestro di specialità medicinali reperite all esito di perquisizione presso lo studio medico di
NI RA.
Il Tribunale, rilevato che i numerosi medicinali trovati privi dei cartoncini segnaprezzi (c.d. fustelle) in sede di
b perquisizione (operata dai Carabinieri in esecuzione del
provvedimento del Pubblico Ministero in relazione alle ipotesi di reato di abusivo esercizio della professione di farmacista e di tentata truffa aggravata) escludevano la fondatezza della tesi difensiva, che ne giustificava la disponibilità in favore dei pazienti e per assicurarne la somministrazione, e
convincevano dell' assunzione da parte del medico della funzione sostitutiva a quella del farmacista, quanto meno nei limiti del controllo della sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Non poteva essere disposta la restituzione perché, pur essendo cristallizzate nel verbale di sequestro le circostanze dalle quali desumere (ai fini probatori) la
configurabilità dei reato contestati all' indagato, stante l'
obbligatorietà della confisca a norma dell' art. 240 C. 2 c.p.
(costituendo reato 1' alienazione dei farmaci da parte dell'
indagato) sussisteva il divieto stabilito dall' art. 324 C. 7
c.p.p.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso 1'
imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto 1'
annullamento per i seguenti motivi: violazione dell' art. 325
-
in relazione all' art. 355 c.p.p. per inefficacia del sequestro convalidato oltre il termine stabilito;
- violazione dell' art. 325 in relazione agli artt. 324, 253 e 355 c.p.p. perché il provvedimento impugnato ha fatto riferimento a finalità proprie del sequestro preventivo confondendo tra loro due istituti cautelari ispirati a finalità diverse;
violazione dell' art.
in relazione all' art. 125 C. 3 c.p.p. per non avere 325
motivato in ordine alla valenza probatoria del materiale sequestrato, in quanto la legge impone l' indicazione delle
Sour -esigenze probatorie che impongono la misura;
violazione dell'
art. 325 in relazione all' art. 125 C. 3 c.p.p. per avere il provvedimento impugnato travisato quanto indicato dalla difesa nell' istanza di riesame, dove la detenzione dei medicinali era scopo di somministrali ai pazientistata giustificata dallo sotto controllo medico (non di renderli disponibili in caso di necessità), nell' esercizio specifico dell' attività professionale propria;
violazione dell' art. 325 c.p.p. in relazione agli artt. 253 e 355 c.p.p. nonché 640 c.p. per avere il Tribunale ritenuto che i medicinali sequestrati costituissero 1 il "profitto" del reato di truffa, mentre nell' ipotesi accusatoria esso è individuato nei proventi della loro vendita,
sicché non sussistono i presupposti per procedere al sequestro probatorio e neppure di quello preventivo, anche a voler ritenere consentito al Tribunale del riesame di modificare il titolo del sequestro;
violazione dell' art. 325 in relazione agli artt. 253 e 355 c.p.p. nonché agli artt. 348 c.p. e 99-102
RD 27 luglio 1934 n. 1265 per avere ritenuto la sussistenza dell' esercizio abusivo della professione di farmacista non nella vendita di medicinali a terzi ma nel facilitarne ai pazienti la disponibilità immediata (integrante eventualmente,
ove si di dimostrasse la finalità di profitto, l' illecito amministrativo di cui all' art. 102 RD 1236/34).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'
art. 355 c.p.p., per omessa convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, con conseguente inefficacia del sequestro stesso, è infondato, in quanto la
violazione del termine indicato dall' articolo in esame non sanzionata in alcun modo. Si tratta pertanto di termine non
perentorio ma meramente ordinatorio.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 324, 253 e 355 c.p.p. per asserita
inammissibile confusione operata dal Tribunale del riesame tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, è dedotto in :
maniera generica e quindi inammissibile. L' art. 581 lett. c) c.p.p. prevede che i motivi indichino in maniera specifica le ragioni in diritto e gli elementi in fatto a sostegno di ogni richiesta. La violazione è sanzionata dal successivo art. 591.
3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'
art. 125 n. 3 c.p.p., per non avere il Tribunale motivato in ordine alla valenza probatoria del materiale in sequestro, è
infondato.
+
È pacifico che 1' ipotesi di mancanza di motivazione, pur se
b inclusa nella previsione dell' art. 606 lett. E) c.p.p., "non ha perduto 1' intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lettera c) del medesimo articolo 606", sicché il ricorso per violazione di legge a norma dell' art. 325 c. 1 c.p.p. "è ritualmente proponibile per denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell' ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell' accertamento dei fatti" (Cass. Sez.Un. 23.1-
13.2.2004 n. 5876, ric. Ferazzi;
Cass. Sez. Un. 26.2.1991, ric.
Bruno). Ma si Osserva che, nel caso in esame, il Tribunale
giustifica il mantenimento del sequestro invocando il disposto dell' art. 324 c. 7 c.p.p. che ne vieta la revoca nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240 C. 2 c.p.. In particolare afferma il Tribunale che, essendo la detenzione dei medicinali finalizzata alla vendita, la restituzione è vietata posto che la loro alienazione costituirebbe reato (art. 348 c.p.). In tal modo il Tribunale ha dato risposta alle doglianze difensive.
Il principio che deve essere ribadito è quello che scaturisce in maniera ineludibile dalla lettura della disposizione invocata. Le cose assoggettate alla confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all' interessato, anche quando il sequestro operato per finalità probatorie non abbia tale rilievo (pur se carente fin dal principio). La regola tassativa stabilita dall' art. 342 comma 7, che esclude la revocabilità
del sequestro da parte del tribunale in sede di riesame allorché อ
sussistano i presupposti di cui all' art. 240 c. 2 c.p.p., non
домі può subire deroghe, neppure nel caso in cui si ravvisi carenza assoluta di motivazione del provvedimento di sequestro sotto il profilo della sussistenza della finalità probatoria. Trattandosi di ipotesi eccezionale, specificamente disciplinata dalla legge, si sottrae quindi alla regola di carattere generale di
annullamento per carenza di motivazione del provvedimento, che
1' ha disposto (cfr. Cass. Sez. 3 11.1-25.2.95 n. 65; Cass. Sez.
3, 24.1-1.3.2001 n. 8542), in analogia peraltro ad altra
÷ previsione normativa contenuta nell' art. 235 c.p.p. che obbliga
1' acquisizione dei documenti costituenti corpo del reato. Ma con la particolarità che ex lege il sequestro probatorio è trasformato in sequestro preventivo. L' eccezionalità della previsione trova la sua giustificazione nella finalità di evitare che attraverso la disponibilità del bene si protragga l' illiceità della condotta. La circostanza che in origine il provvedimento ablatorio sia stato disposto dal pubblico ministero, anziché dal giudice, non incide sulla validità della misura, che trae legittimazione a seguito della verifica del giudice collegiale.
Ulteriore questione da esaminare è se i beni in esame siano
assoggettabili a confisca obbligatoria. Anche sotto questo
!
profilo il provvedimento impugnato è immune da vizi logico- giuridici. La criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non debbono necessariamente inerire alla cosa in sé ma ben possono derivare dalla relazione specifica fra essa e il soggetto agente. Sicché la cosa, quand' anche come nel caso le
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dispecialità medicinali comune commercio non rivesta in
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quanto tale caratteri di illiceità, è assoggettabile alla confisca obbligatoria se la detenzione dal parte dell' agente,
al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato (Cass.
S.U. 13.1-20.4.95 n. 2, relativamente al possesso di danaro ingiustificato art. 708 c.p.).
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
:
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e spese processuali.
Roma 1 dicembre 2004
Il Consigliere Est.
Neuhaulouce
condanna il ricorrente al pagamento delle
I Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1 4 GEN. 2005 IL
Z O CA
IL CANCELLIERE E
R
P
Angelo Maria Cangem