Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2004, n. 494
CASS
Sentenza 1 dicembre 2004

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Massime2

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, dacché l'art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari, reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., e tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., in materia di sequestro probatorio.

La mancata convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall'art. 355 comma secondo cod. proc. pen., del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l'inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine, di natura ordinatoria, non è sanzionata.

Commentario1

  • 1Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2004, n. 494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 494
Data del deposito : 1 dicembre 2004

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