Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto07350 /1* LA CORA S PROM ONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 16939/00 Cron. 16276 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. - Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud. 10/12/02 Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VEOD PESCA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente RI LA SANTA, giusta delega in all'avvocato atti;
ricorrente -
contro
LL OR;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 167/99 del Tribunale di 5357 VENEZIA, depositata il 16/12/99 - R.G.N. 297/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 10/12/02 dal MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15.2.1994 il sig. DO AL ha chiesto al Pretore di Venezia, giudice del Lavoro, di condannare la s.a.s. Veod Pesca a pagargli L. 48.513.898, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, sulla base dei seguenti presupposti di fatto e di diritto: -rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Veod Pesca, impresa operante nel settore del commercio di prodotti ittici, dall'1.1.1986 al 31.1.1993; con regolarizzazione del rapporto solo a partire dal 16.7.90 e per un numero di ore inferiore a quello contrattuale ed a A4 quello effettivamente svolto;
-di aver svolto mansioni di pulizia, lavaggio e confezionamento dei prodotti, con qualifica di operaio di quinto livello ccnl aziende commerciali;
-di avere svolto il seguente orario: 04.00/12.00 - 14.00/16.00 dal lunedì al venerdì, oltre sabato mattina 04.00/08.00; di aver perciò svolto sistematicamente lavoro straordinario, notturno e diurno;
-di non aver fruito, durante il periodo di mancata regolarizzazione, di ferie regolari. Il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la convenuta a pagare al AL L. 72.385.883, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 1.1.1998 al saldo;
ha compensato per metà le spese di causa. Il Tribunale di Venezia, con sentenza 18 novembre/1°.dicembre 1999 n. 167, ha respinto l'appello della Veod, compensando per intero le spese del grado. I temi controversi in appello (e riproposti in questa sede) erano tre:
1. determinazione 1' appellantedel percepito, che pretendeva corrispondere alla cifra che il ricorrente aveva indicato a tale titolo nel conteggio allegato al ricorso, mentre il Tribunale impostava la questione in termini di l'indicazione contenuta nel oneri probatori, ritenendo Axey giudizio ricorso introduttivo del insufficiente ad assolvere il datore di lavoro dall'onere di provare il proprio adempimento.
2.determinazione della paga oraria corrisposta dalla Veod, che 1' appellante riteneva fin dal 1992 di L. 8.500, mentre il Tribunale riteneva gradualmente aumentata nel corso del rapporto fino a tale cifra;
3. cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, che 1' appellante escludeva in forza dell' art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Avverso tale sentenza, depositata il 1.12.1999, ha proposto ricorso per Cassazione la Veod, con tre motivi, con ricorso notificato il 7-8-2000. L' intimato non si è costituito, benché ritualmente citato. A Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, cod. civ.; insufficiente e115 e 116 c.p.c., 2697 contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui, impostando la questione in termini di oneri probatori, ha ritenuto l'indicazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio insufficiente ad assolvere il datore di lavoro dall'onere di provare il proprio adempimento. Rileva che il AL ha chiesto il pagamento dell'importo di £. 48.513.898 quale differenza tra quanto percepito (£. 156.824.340) e quanto riteneva suo diritto percepire (£. 196.165.894+ 9.172.344). Il motivo è fondato. L'oggetto del contendere è il pagamento di una differenza fra quanto percepito e quanto il ricorrente riteneva essere suo diritto percepire. Le relative indicazioni monetarie, contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, hanno, prima ancora che valenza probatoria (per quanto il AL ammette di avere percepito), la funzione di delimitare il tema controverso. Ha dunque errato il Tribunale nell'attribuire valenza di presunzione semplice al contenuto del ricorso introduttivo, mentre esso delimita (in contrapposizione alla comparsa di 5 è nellarisposta) la materia del contendere, che disponibilità delle parti (per riferimenti Cass. Sez.un. n. 761/2002). Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 cod. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la determinazione operata dalla sentenza impugnata della retribuzione percepita. Ricorda che il AL ha affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver iniziato a lavorare il 1° gennaio 1986 e, genericamente, di aver percepito A34 inferiori al dovuto.retribuzioni Nell'interrogatorio libero reso all'udienza del 18.9.95 il AL ha poi precisato: "All'inizio avevo £.
6.500 all'ora poi aumentate nel corso dell'anno fino ad arrivare a £. 8.500". Ciò posto, censura la interpretazione di detta frase da parte del giudice d'appello, ritenendo che essa vada interpretata nel senso che il AL ha confessato che 1'aumento fino a L.
8.500 lire è avvenuto entro l'anno 1986. Contesta il criterio adottato dal ctu, il quale ha fatto i conteggi sul presupposto che il AL avesse percepito una retribuzione oraria di f.
6.500 negli anni 86 e 87, di £.
7.000 nell'88, di £.
7.500 nell'89, di 8.000 nel 90 e 91 e di £.
8.500 nel 92 e 93. 6 Censura il fatto che il Tribunale abbia utilizzato il secondo interrogatorio del ricorrente, nel quale egli ha meglio specificato la generica e imprecisa dichiarazione fatta in precedenza, perché successivo al deposito della ctu. Il motivo non è fondato. La stessa doglianza aveva formato motivo di appello, ed il Tribunale ha compiutamente motivato sul punto, rilevando che la paga oraria posta a base dei conteggi del ctu corrisponde esattamente a quanto appuntato, in tempi non sospetti, dalla sindacalista nel modulo acquisito agli atti. Ed il ricorrente, in sede di secondo interrogatorio libero, ha specificato la generica e imprecisa Az dichiarazione resa in precedenza. Egli ha precisato che la paga oraria è aumentata, non nel corso del primo anno, ma durante gli anni del rapporti di lavoro da lire 6.500 a 8.500 all'ora. dalla ricorrente, il Contrariamente a quanto affermato non ha efficacia formalmente libero interrogatorio confessoria (art. 229 c.p.c.) e le risposte rese dalle parti possano essere liberamente utilizzate dal giudice come elementi di convincimento (Cass. 2-4-2002 n. 4685; Cass. 5590/99; Cass. 4145/87). Non si rinvengono vizi logico-giuridici, contraddittorietà, nella valutazione, da parte della sentenza impugnata e ad essa riservata, del materiale 7 probatorio. Anzi, proprio l' accoglimento del primo motivo di ricorso conferisce forza probante ai conteggi nella loro coerenza interna, sia nella parte in cui ammettono il percepito, sia nella parte in cui determinano le differenze retributive in base alle paghe orarie indicate nello stesso conteggio. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo 22, comma 36, violazione e falsa applicazione dell'art. art. 22 comma 36 Legge 23 dicembre 1994, n. 724, si duole del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale motivo, il quale non tiene conto che la Corte Costituzionale, con sent. 23 ottobre/2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della *14 norma invocata nella parte in cui si riferisce ai lavoratori privati, rimane assorbito dall'accoglimento del primo, in quanto questa Corte non può decidere su un motivo (il terzo) che è conseguenziale a futura pronuncia del giudice del rinvio (sul primo). Il ricorso Va pertanto accolto, nei termini sopra enunciati, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Trieste, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "Le enunciazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio hanno la funzione, in unione con quelle contenute nella comparsa di costituzione, innanzitutto di delimitare il tema controverso. Pertanto, 8 ove il ricorrente chieda delle differenze retributive, tra quanto pretende di avere diritto а percepire e quanto dichiara di avere percepito, quest'ultima dichiarazione, prima che una valenza probatoria, ha la funzione di delimitare il thema decidendum, sicché il datore di lavoro convenuto non ha l'onere di provare quanto il ricorrente presupposto della sua pretesadichiara essere il differenziale". Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 dicembre 2002. Il Presidente ✓ Il Consigliere Estensore Aldo De Mattein Vilas Bru IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 13 MAG. 2003 E R P IL CANCELLIERE Ивша Виши Op\rig-percepito-valore RG 16939/2000 9