Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
La contraddittorietà, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria determina la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (nella specie, relativa a giudizio per il riconoscimento di pensione o assegno di invalidità, il giudice di appello aveva dichiarato nel dispositivo letto in udienza il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità con una determinata decorrenza e nella motivazione successivamente depositata aveva invece affermato il diritto all'assegno di invalidità con decorrenza diversa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS ROSARIO - Presidente -
Dott. MAIORANO FRANCESCO ANTONIO - Consigliere -
Dott. CAPITANIO NATALE - Consigliere -
Dott. PICONE PASQUALE - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
INPS, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Mario Passaro e Giorgio Starnoni che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
LV MA NI, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv. Giuseppe Sprito del foro di Potenza, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 951 del 1/12/1997 - RG 104/1990
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 31/10/1988, al Pretore di Potenza, AR NT LV chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità, negatale in sede amministrativa.
L'Inps, costituitosi, eccepiva la infondatezza della Pretesa azionata.
Il Pretore, con sentenza del 24/10/1989, rigettava la domanda. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello, riformava la decisione pretorile, osservando che dalla consulenza rinnovata in grado di appello era emerso a carico della ricorrente, un notevole complesso invalidante, per cui doveva esserle riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale, che però, nel dispositivo letto in udienza, veniva individuata nella pensione di invalidità con decorrenza dal marzo 1986, mentre nella sentenza successivamente depositata veniva indicata nell'assegno di invalidità con decorrenza dal marzo 1985.
Avverso tale pronuncia l'Inps propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
AR NT LV resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo del ricorso l'Inps, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 222/1984, nonché erronea e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, si duole che il giudice del gravame abbia aderito alle conclusioni del perito di ufficio di 2^ grado, in quanto tali conclusioni sarebbero il frutto di errori diagnostici e di superficiali e contraddittorie valutazioni.
Si lagna altresì che il giudice del gravame abbia attribuito il diritto con decorrenza da epoca nella quale la assicurata non era in possesso del requisito contributivo.
Con il 2^ motivo del ricorso l'Inps denuncia la nullità della sentenza di appello in relazione agli artt. 437 e 438 cpc, rilevando al riguardo il contrasto fra la statuizione contenuta nel dispositivo letto in udienza il 9/10/1997 e quanto affermato nella sentenza depositata in cancelleria il 10/12/1997. Il 2^ motivo del ricorso, che merita preliminare esame, appare fondato.
Nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza assume rilevanza esterna (esso infatti viene letto in udienza e le parti possono avvalersene come titolo esecutivo autonomo, prima ancora della pubblicazione della sentenza). Ne consegue che lo stesso non è modificabile o sostituibile in occasione della successiva stesura della sentenza comprensiva della motivazione. Nè può essere oggetto della procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cpc. Ne consegue ancora che in relazione al contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la sentenza successivamente depositata non può essere invocato il principio della integrazione del dispositivo con la parte motivazionale della sentenza. (Cass. n. 1255/2000; Cass. n. 5964/1980) Ciò premesso, nel caso in esame il giudice del gravame, che nel dispositivo letto in udienza il 19/10/1997 ha dichiarato il diritto della LV alla pensione di invalidità con decorrenza dal marzo 1986, nella motivazione della sentenza, depositata in data 1/12/1997, ha affermato invece il diritto all'assegno di invalidità con decorrenza! dal marzo 1985.
La evidenziata contraddittorietà, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione e il dispositivo di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria determina la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 156 cpc comma 2^, per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (fra le tante: Cass. n. 1335/2000; Cass. 8946/2000. Per una ipotesi di inesistenza della sentenza vedi cass. 3032/1997). Per effetto dell'accoglimento del 2^ motivo del ricorso, deve ritenersi assorbito il 1^ motivo.
La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rimessione della causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Potenza, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il 2^ motivo del ricorso;
Dichiara assorbito il 1^ motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001