Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD LU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Cavallo e Enrico Guidi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Avezzana n. 31, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
HITESYS s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo e Giacomo Mereu e Gian Michele Gentile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via G.G. Belli n. 27, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n. 354/1998 del 18 novembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 269/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2001 dal relatore cons. Dott. prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Paolo Mereu per delega dell'avv. Gian Michele Gentile;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Firenze LU DI - dipendente della s.p.a. TE con la qualifica di dirigente dall'8 giugno 1992 e dimessosi in data 25 ottobre 1994 per mancata accettazione di un assunto trasferimento (con provvedimento del 26 luglio 1994) dalla sede di Campi Bisenzio a quella di Aprilia - conveniva in giudizio la cennata società chiedendo il pagamento del t.f.r., di retribuzioni arretrate, di mensilità aggiuntive e "fringe benefits" sulle stesse, di indennità per ferie non godute, di rimborsi spese e dell'indennità prevista dall'ottavo comma dell'art. 14 del c.c.n.l. "dirigenti industria". Si costituiva in giudizio la s.p.a. TE che contestava la domanda attorea, deducendo in particolare che nella specie non era avvenuto alcun trasferimento in quanto il DI aveva sempre prestato lavoro ad Aprilia e la sua assegnazione iniziale a Campi Bisenzio era stata determinata unicamente per consentirgli di ottenere un maggiore trattamento retributivo mediante la corresponsione di una "fittizia" indennità di missione.
L'adito Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva la domanda giudiziale del DI ad eccezione del "capo" del ricorso concernente la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 14, comma ottavo, del c.c.n.l. e, a seguito di appello (inerente il "capo" della domanda non accolto) dell'originario ricorrente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Firenze - quale Giudice del Lavoro di secondo grado - rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) il DI, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che "settimanalmente, 'in media' e, quindi, con cadenza sostanzialmente omogenea, la sua presenza in Campi Bisenzio fu di 'uno o due giornì con l'inconfutabile necessitata deduzione per cui l'attività lavorativa (complessivamente, si badi bene, di cinque giorni per settimana) veniva svolta in Aprilia per un arco di tempo assolutamente prevalente sotto il profilo quantitativo"; b) deve condividersi "per buon senso comune prima ancora che per ragionevolezza, la delibazione resa dal primo Giudice in ordine alla giuridica insignificanza del dato formale espresso nella lettera di assunzione a fronte di una comprovata situazione di fatto per cui altra e diversa fu l'effettiva 'sede di lavoro' nel corso dell'intero rapporto: quella sede - Aprilia - rispetto alla quale non poteva (nè può) addursi l'istituto del trasferimento ne', dunque, gli effetti ad esso connessi e qui pretesi"; c) è da escludersi "una violazione da parte del Pretore dei criteri che sovraintendono l'onere della prova e l'istruzione probatoria, poiché i riferimenti resi dal DI erano (e sono) più che sufficienti per la formazione del convincimento in ordine al presupposto di fatto essenziale della specifica domanda connotando di manifesta superfluità ogni ulteriore indagine istruttoria".
Per la cassazione di tale sentenza LU DI ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. TE che ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 420 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. e dei principi da essi desumibili in materia di istruzione probatoria ed onere della prova (in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.)" - addebita al Tribunale di
Firenze di avergli "negato il diritto all'indennità contrattuale per 'mancata accettazione del trasferimentò solo ed esclusivamente sulla base di ciò che esso ricorrente ebbe a dichiarare in sede di interrogatorio libero": in ciò violando le summenzionate norme dato che "l'interrogatorio libero delle parti ha il solo scopo di chiarire e precisare al giudicante i fatti di causa in vista della trattazione di essa e della vera e propria fase istruttoria e, essendo preordinato a delimitare il thema decidendum ed il themaprobandum e non a provocare la confessione della parte (come lo è, invece, l'interrogatorio formale), non costituisce un mezzo di prova idoneo di per sè a fondare il convincimento del giudice sulle circostanze controverse".
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di Firenze viene censurata per "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione al n. 5, primo comma, dell'art. 360 cod. proc. civ.)", non potendo - sul punto che "il provvedimento datoriale del 26 luglio 1994 avrebbe determinato il definitivo mutamento del luogo di lavoro che veniva ad essere indicato stabilmente in Aprilia, con la ovvia conseguenza di generare quelle modificazioni nell'assetto di vita e nell'organizzazione familiare che sono tipiche del 'trasferimento' ed, in quanto definitive, concorrono a distinguere tale istituto dalla semplice 'trasferta' considerarsi sufficiente fare riferimento (così come viene operato nella sentenza impugnata) "a dati meramente 'quantitativì senza considerare col dovuto riguardo la caratteristica particolare e specifica del rapporto esplicitata dal ricorrente e costituita essenzialmente dal regime delle 'trasferte' al quale si sarebbe uniformato sin dalla sua costituzione il rapporto tra le parti".
2^ - Il primo motivo di ricorso - in merito alla rilevanza probatoria attribuita dal Tribunale di Firenze alla dichiarazione resa dal ricorrente in sede di interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. (scilicet: "prestavo servizio uno o due giorni alla settimana in Campo Bisenzio e per la restante parte della settimana in Aprilia") - si appalesa inammissibile e, comunque, infondato. Pervero, pur non assurgendo a prova legale (cioè ad efficacia formalmente confessoria) le ammissioni della parte in sede di interrogatorio libero, non può essere negata una qualche efficacia probatoria alle dichiarazioni in esame e non ritenere che scopo dell'istituto sia proprio quello di individuare le questioni effettivamente controverse, di valutare in conseguenza le necessità istruttorie e di ricavare ove possibile argomenti di prova circa i fatti controversi delle risposte delle parti, anche perché resta valido il principio a mente del quale la prova è irrilevante ove abbia ad oggetto fatti pacifici per essere stati ammessi dalle parti o per avere la parte interessata basato il suo sistema decisivo su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento. (cfr., originariamente, Cass. n. 2377/1976). In questo senso l'interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. si differenzia - per quanto concerne le modalità di assunzione ed i relativi effetti - rispetto all'interrogatorio libero ex art. 117 cod. proc. civ. sia perché la sua collocazione nella prima udienza (rectius, all'udienza di discussione) a ridosso degli atti di costituzione ("ricorso" e "memoria difensiva") ne evidenzia anche la funzione integrativa dei medesimi, sia perché esso costituisce un adempimento doveroso per il giudice e non "una facoltà da esercitarsi in qualunque stato e grado del processo"; per cui, in dottrina, si è parlato di "centralità dell'interrogatorio libero ex art. 420 cod. proc. civ. nel sistema di un processo orale", con la conseguenza che tale istituto non può essere considerato, come nel rito ordinario (ove è stato efficacemente rilevato che la prassi giudiziaria ha condannato l'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. "al letargò" alla stregua di uno strumento sussidiario per pervenire ad una decisione fondata sul prudente apprezzamento in luogo che su regole legali o, ancor più, come mezzo complementare di convincimento atto a consentire la valutazione e l'integrazione del materiale probatorio già raccolto (che, ovviamente, nel rito del lavoro non può di solito accadere data la sua collocazione in limine litis).
Per questi motivi
- in considerazione proprio della
"centralità" nel processo dell'interrogatorio libero previsto ex legge n. 533/1973 e, in relazione a ciò, anche di quanto acutamente "proposto" in dottrina tra dichiarazioni contra se e pro se (con attribuzione di una efficacia probatoria "decrescente" a partire dalle ammissioni a proprio sfavore e relative a diritti disponibili) - deve conferirsi rilievo, non tanto e non completamente, al prevalente orientamento secondo cui l'interrogatorio ex art. 420 "non costituisce mezzo di prova" (così, ex plurimis, Cass. n. 4562/1995), bensì all'indirizzo giurisprudenziale - coincidente solo parzialmente con il cennato orientamento - che ammette che le risposte rese dalle parti possano essere liberamente utilizzate dal giudice come elementi di convincimento (Cass. n. 4145/1987), soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti soltanto dalle parti in causa (Cass. n. 8879/1987), o non siano contraddette da elementi probatori contrari (Cass. n. 1205/1990), così da poter essere anche unica fonte di convincimento del giudice, con la conseguenza che possono venire ammessi ulteriori mezzi di prova in relazione a fatti che non siano direttamente percepibili dalla stessa parte (Cass. n. 5590/1999). Nella specie il Tribunale di Firenze ha considerato i riferimenti fattuali operati dal DI in sede di interrogatorio sulle modalità della sua prestazione lavorativa nell'arco della settimana "più che sufficienti per la formazione del convincimento in ordine al presupposto di fatto essenziale della specifica domanda connotando di manifesta superfluità ogni ulteriore indagine istruttoria", sicché - a conferma, comunque, dell'infondatezza del primo motivo di ricorso -, ritualmente, dalle risposte rese dalla parte il giudice di merito ha tratto elementi di convincimento su cui ha fondato la propria decisione (cfr., la summenzionata giurisprudenza, cui adde in termini Cass. n. 3167/1988). In ogni caso il motivo in esame appare inammissibile, in quanto i modi di concreta utilizzazione dell'interrogatorio libero ex art 420 cit., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito, non è suscettibile di sindacato di legittimità (Cass. n. 526/1985). 3^ - Anche il secondo motivo di ricorso - con cui viene addebitata alla sentenza impugnata il vizio di omessa motivazione sul punto della qualificazione dell'effettiva sede di lavoro (se Campi Bisenzio ovvero Aprilia) - non può trovare accoglimento. Infatti, del tutto inammissibilmente il ricorrente tende a qualificare una valutazione fattuale diversamente operata dal giudice di merito (con conformi decisioni di rigetto della sua pretesa sia da parte del Pretore che del Giudice di appello), quando, nella specie, il Tribunale di Firenze ha sufficientemente motivato "in ordine alla giuridica insignificanza del dato formale espresso nella lettera di assunzione a fronte di una comprovata situazione di fatto per cui altra e diversa fu l'effettiva 'sede di lavoro' - Aprilia - nel corso dell'intero rapporto".
Con tale mezzo il ricorrente sollecita anche il riesame in sede di legittimità della "lettera di assunzione" del DI da parte della s.p.a. TE (il cui testo, peraltro, non viene neppure riportato in ricorso): riesame non consentito in questa sede in quanto l'interpretazione della volontà delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando, come nella specie, sia stata condotta con motivazione immune da vizi logici-giuridici.
Comunque - a conferma dell'inammissibilità del mezzo in esame - si rileva che il ricorrente (per denunciare l'errore di interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Firenze) non ha neppure indicato le regole di cui agli artt. 1362 e segg. (in relazione all'art. 1324 e segg.) cod. civ. che sarebbero state violate, ne' ha specificato il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Giudice di appello - e la relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). Anche la censura concernente il vizio di "motivazione contraddittoria" - denunziato dal ricorrente - si appalesa inammissibile, in quanto il vizio di "insufficiente e/o contraddittoria motivazione" deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il non corretto esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Firenze, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla definizione della "sede di lavoro", tenuto conto che "in media, e quindi con cadenza sostanzialmente omogenea, la presenza del DI in Campi Bisenzio fu di 'uno o due giorni' con l'inconfutabile, necessitata deduzione per cui l'attività lavorativa (di cinque giorni per settimana) veniva svolta ad Aprilia per un arco di tempo assolutamente prevalente sotto il profilo quantitativo".
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Firenze - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). 4^ - Il ricorso proposto da LU DI va, quindi, integralmente rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso - in favore della controricorrente - delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna LU DI al pagamento - a favore della s.p.a. TE - delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in L. 16.000 (8.26 euro), oltre a L. 3.000.000 (1549.37 euro) per onorario.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002