Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B 0 1 384 /03 REP LIC ITAQI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 12042/2001 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 2856 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. + Dott. Federico ROSELLI Consigliere Udienza 26 novembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: W MICROELECTRONICS s.r.l. (già SGS THOMSON S.T. MICROELECTRONICS s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Andronico e Antonio Leonardi e domiciliata elettivamente presso l'ew, Carlo De Marchis in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n. 20, giusta procura in calce al ricorso;
4857
- ricorrente -
contro
NI PP, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangano e Carlo De Marchis, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via Bergamo n. 3, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di AT-Sezione Lavoro n. 2027/2000 del 28 aprile 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2067/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Mario Antonini (per delega dell'avv. Andronico) e Carlo De Marchis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di AT GI TR conveniva in giudizio la SGS - THOMSON MICROELECTRONICS s.r.l. esponendo di essere stata assunta dalla cennata società e di essere stata successivamente collocata in "cassa integrazione guadagni straordinari" (in acronimo: "c.i.g.s.") senza rotazione e chiedendo che venisse dichiarato 2 illegittimo il licenziamento intimatole in data 20 dicembre 1996 "per avere la società nell'ambito della procedura di c.i.g.s. (antecedente all'avvio della procedura di mobilità) violato le disposizioni della legge n. 223/1991 nella parte relativa alle modalità di rotazione del personale ed alla comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere". La ricorrente richiedeva, quindi, la condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese e compensi del giudizio. Si costituiva in giudizio la S.T. MICROELECTRONICS s.r.l. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Pretore rigettava la domanda attorea, ma Su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di AT (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) accoglieva l'appello, dichiarava illegittimo il licenziamento de quo e ordinava la reintegra dell'appellante nel posto di lavoro con ogni relativa conseguenza. Al riguardo il Giudice di appello - esaminata la procedura di mobilità avviata dalla società con la comunicazione del 2 ottobre 1996 3 e conclusa con accordo sindacale dell'11 dicembre 1996 - riteneva che nel cennato accordo mancasse una reale predeterminazione di un criterio di scelta di carattere generale ed astratto, cui potesse fare seguito la concreta ed imparziale individuazione dei destinatari del recesso;
si trattava, invero, di un c.d. "accordo fotografia”, nel quale i lavoratori eccedenti erano già individuati nei "52" all'epoca in c.i.g.s., senza alcuna precisa indicazione circa i profili professionali del personale impiegato e senza alcuna comparazione - neppure sotto il profilo tecnico-organizzativo - tra i "52" lavoratori reduci dalla c.i.g.s. e gli altri dipendenti, neppure con quelli anche se non collocati in c.i.g.s. - inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Alla nullità del criterio negoziale adottato conseguiva la necessità di applicare i criteri legali;
la mancata comparazione, alla stregua di tali criteri, tra i lavoratori interessati e quelli mantenuti in servizio, comportava la illegittimità del licenziamento intimato. Il Tribunale di AT osservava, inoltre, che R O - anche a voler ritenere legittimo l'accordo sindacale del dicembre 1996 la comunicazione effettuata ai sensi del nono comma dell'art. 4 della legge n. 223/91 era irregolare, non essendo state puntualmente indicate le modalità di applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge. Dalla inosservanza dell'obbligo di comunicazione, con le modalità imposte dalla legge, derivava - 4 secondo il Giudice di appello - la inefficacia del recesso, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito. Avverso tale sentenza la S.T. MICROELECTRONICS s.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da "memoria ex art. 378 cod. proc. civ.". L'intimata GI TR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 414 cod. proc. civ., nonchè vizi di motivazione” - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di catania posto (d'ufficio) a fondamento della decisione un motivo di illegittimità non contenuto nell'atto introduttivo, né nella successiva difesa>>, in particolare sul punto che la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento lamentando esclusivamente violazioni afferenti la procedura di c.i.g.s. anteriore al licenziamento collettivo del dicembre 1996 ... [mentre] il Tribunale ha ritenuto di dover pronunziare la R P illegittimità del licenziamento riscontrando i vizi procedurali inerenti alla comunicazione preventiva ed alla mancata piena osservanza della disciplina posta dal nono comma dell'art. 4 della legge n. 223/1991 in ordine alla comunicazione di effettuare una volta esaurita la procedura di mobilità regolata dallo stesso art. 4>>. 5 Con il secondo motivo la società ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 3, 5, 7 e 12, e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1994, n. 56 (recte, del d.l. 26 novembre 1993, n. 478, conv., con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56); degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con riferimento all'accordo sindacale dell'11 dicembre 1996; nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia" - a) censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità dei criteri di scelta per la mancata previsione di alcuna comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra i 52 lavoratori reduci dalla c.i.g.s. e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non DR collocati in c.i.g.s., inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi>>; b) deduce che il Tribunale ha omesso di valutare che la procedura di mobilità attivata dalla STM andava inserita all'interno di un risalente dialogo sindacale>>, nel corso del quale erano stati concordati nel tempo, tra l'azienda e le organizzazioni sindacali il ricorso alla "cassa integrazione guadagni", alla mobilità lunga, ai prepensionamenti e agli altri ammortizzatori sociali;
c) assume che il piano di ristrutturazione si è realizzato sotto il costante controllo sindacale e pubblico, senza che mai fosse eccepita la illegittimità delle procedure;
sottolinea il fatto che 6 le due ultime proroghe della c.i.g.s. erano state richieste ai sensi della legge n. 56/94, dopo un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro il 5 ottobre 1995; deduce, quindi, che, in tale contesto, il controllo giudiziale andava ristretto alla regolarità formale della procedura;
d) rileva che, qualora al termine della procedura la STM avesse licenziato dei lavoratori diversi da quelli che avevano goduto delle ultime due proroghe della c.i.g.s., si sarebbe realizzata una ulteriore (e fraudolenta) proroga della c.i.g.s., in quanto i lavoratori licenziati avrebbero fruito di quattro anni di mobilità e non di due, come, invece, era stato previsto per i 52 lavoratori "esuberi strutturali" al momento della concessione della proroga della c.i.g.s.; e) censura la decisione del Tribunale di catania per aver violato le regole di ermeneutica contrattuale nella interpretazione dell'accordo 11 dicembre 1996 (di cui riporta alcuni stralci), non tenendo conto che l'utilizzo in via esclusiva del criterio delle esigenze tecnico produttive, oltre che pienamente legittimo (come sottolineato dalla Corte दि ऐ Costituzionale nella sentenza n. 268/94), era rispettoso dei principi di razionalità e non discriminazione. denunziandoCon il terzo motivo la società ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91 e dell'art. 1 del d.l. n. 483 del 1993 (come convertito con la legge n. 56 del 1994), nonché vizio di motivazione su punti decisivi 7 della controversia" - a) deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere non rispondente alla disciplina dettata dal comma 9 dell'art. 4 della legge 223/91 la comunicazione effettuata una volta esaurita la procedura di mobilità; b) assume che la valutazione sulla completezza e sufficienza di tale comunicazione non poteva essere limitata all'esame del singolo atto, dovendosi quest'ultimo inserire all'interno dell'intera serie di atti della procedura nell'ambito della quale (ed ancora prima sin dall'avvio del piano di ristrutturazione aziendale) le organizzazioni sindacali hanno potuto, regolarmente e con pienezza di informazioni, esercitare le funzioni di "controllo" previste dalla legge, una partecipazione attiva (cogestione) a tutti i processicon aziendali>>: le indicazioni - secondo la ricorrente - della comunicazione finale ex art. 4, comma 9, della legge 223/91 andavano, quindi, integrate con tutti gli altri atti della procedura;
sicché la comunicazione aveva certamente raggiunto lo scopo. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. R P In particolare è da premettere, per quanto concerne il primo motivo relativo in via preliminare al profilo processuale ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ., che lo stesso appare inammissibile in quanto nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla "formula" adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto 8 -come esattamente ha fatto il Tribunale di sostanziale della pretesa AT con riferimento alla domanda giudiziale dell'originaria ricorrente di violazione della legge n. 223/1991 nel suo complesso>> senza alcuna esclusione agli aspetti procedurali disciplinati dalla cennata legge -, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto (Cass. n. 11811/1993), senza altri limiti che quello di rispettare il principio - sicuramente rispettato nella specie dal Giudice di appello della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e di non sostituire di ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (Cass. n. 3370/1990). III -. Con riferimento al profilo "sostanziale" di cui al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si rileva che la sentenza del Tribunale di AT si basa su due distinte ed autonome motivazioni. Con la prima si rileva che il licenziamento impugnato è R M illegittimo per la illegittimità dei criteri di scelta risultanti nell'accordo dell'11 dicembre 1996, accordo che, anziché dettare i criteri cui avrebbe dovuto poi attenersi l'imprenditore, si era risolto nella immediata individuazione dei lavoratori da licenziare (i 52 lavoratori in cassa integrazione), senza alcuna comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra tali lavoratori e gli altri, anche se non 9 collocati in c.i.g.s., inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Si aggiunge, poi, che, anche a voler ritenere legittimi tali criteri, comunque il licenziamento è inefficace perchè la comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 non contiene la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il secondo motivo di ricorso è rivolto a criticare la prima motivazione;
il terzo motivo è diretto, invece, a contestare la seconda. Ne consegue che il rigetto di uno solo dei due cennati motivi comporta il rigetto del ricorso, esonerando dall'esame dell'altro, in quanto, giusta quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla- cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia R D formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.censure, Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. 10 E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). IV - Tanto considerato, il secondo motivo appare chiaramente infondato. Se è vero che, come ritenuto nella sentenza di questa Corte n. 3133 del 24 marzo 1998, il criterio delle esigenze tecnico-produttive può essere legittimamente utilizzato come solo parametro di determinazione del personale da collocare in mobilità in sede di accordi sindacali che concludono la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, è anche vero, però, che deve essere rispettato il principio di non discriminazione tra i lavoratori ed il principio della razionalità delle regole pattuite. R O Il Tribunale di AT ha escluso che, nella fattispecie in esame, fossero stati rispettati tali principi, rilevando che fin dalla comunicazione preventiva i lavoratori eccedenti erano già stati individuati nei 52 in cassa integrazione, “senza alcuna precisa indicazione circa i profili professionali del personale attualmente impiegato"; e che neppure nell'accordo dell'11 dicembre 1996 era stata 11 prevista alcuna concreta ed effettiva comparazione, neppure sotto il profilo tecnico organizzativo, tra i 52 lavoratori in c.i.g.s. e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in cassa integrazione, inquadrati nelle fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi. Avverso tale passo della motivazione la società ricorrente non -muove specifiche censure sollevate inammissibilmente solo con la "memoria ex art. 378 cod. proc. civ. -; sembra, anzi, ammettere la carenza di ogni comparazione, anche di carattere tecnico- organizzativo, lasciando intendere che i 52 lavoratori erano stati, addirittura, già individuati come “esuberi strutturali” (e, quindi, W destinati al licenziamento) con la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesta ai sensi dell'art. 1 del d.l. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; quindi, fin dall'accordo del 5 ottobre 1995, che aveva preceduto la richiesta di proroga e, quindi, fin da prima dell'apertura della procedura di mobilità (avviata con comunicazione del 2 ottobre 1996). Assume, ancora, che il licenziamento di quei 52 lavoratori, beneficiari della proroga, aveva evitato una ulteriore (e fraudolenta) proroga di fatto della c.i.g.s., perché la fruizione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale comporta una pari 12 diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità (comma 3 dell'art. del d.l. n. 478/93, conv. con 1. n. 56/94); mentre, se fossero stati licenziati lavoratori diversi, il trattamento di mobilità non avrebbe subito riduzioni. Il motivo si conferma infondato perché, come si è evidenziato, anziché spiegare le ragioni della dedotta erroneità dell'affermazione del Tribunale circa la violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91 - per "l'adozione convenzionale di criteri di scelta privi dei caratteri di ragionevolezza e di imparzialità", stante la mancata previsione, +** nell'accordo dell'11 dicembre 1996, di "alcuna concreta ed effettiva comparazione, neppure sotto il profilo tecnico-organizzativo, tra i 52 lavoratori reduci dalla c.i.g.s. e gli altri dipendenti dello stabilimento, neppure con quelli, anche se non collocati in c.i.g.s., inquadrati nelle stesse fasce professionali o in altre equivalenti ovvero addetti a reparti analoghi" - si limita ad affermare, in sostanza, che il “risalente dialogo sindacale" ed il costante controllo sindacale e pubblico attesterebbero la legittimità del criterio di scelta, senza la necessità di aggiungere altro;
anche se tale criterio di scelta era stato addirittura precedente l'avvio della procedura di mobilità, dovendosi far risalire alla richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale, avanzata, a seguito di accordo del 5 ottobre 1995, ai sensi del d.l. n. 478 del 1993. 13 La mancanza di rilievi da parte sindacale darebbe una patente di legittimità al criterio di scelta adottato, senza la necessità di spiegare perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che mancava una precisa indicazione circa i profili professionali del personale attualmente impiegato, che mancava ogni comparazione, anche sotto il profilo tecnico-organizzativo, che, di conseguenza, il criterio adottato risultava privo dei caratteri della ragionevolezza e della imparzialità. L'assunto è palesemente non condivisibile, perchè, come già osservato da questa Corte (Cass. 12 gennaio 1999 n. 265), la procedura di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata alla tutela non solo di interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell'interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro e, in particolare alla verifica dei criteri di scelta - sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità -, sicché è da escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima. normaE non può considerarsi nullo, per contrasto con imperativa (art. 5 della legge 223 del 1991), un accordo che, come 14 quello esaminato dal Tribunale, individui direttamente i lavoratori anziché dettare i criteri di scelta. Ne consegue il rigetto del motivo e, quindi, del ricorso (attesa la ricordata autonomia delle due ragioni poste a sostegno della decisione, donde la non necessità di esame del motivo di ricorso avverso la ritenuta irritualità della comunicazione successiva ai licenziamenti). V -. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società soccombente (art. 385, prima comma, cod. proc. civ.), con attribuzione ai procuratori della parte resistente, che ne hanno fatto motivata richiesta.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro- 25,00, oltre a euro 1300,00 per onorario di avvocato, con attribuzione agli avvocati Giovanni Mangano e Carlo De Marchis. Così deciso, in Roma, il giorno 26 novembre 2002. Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Da. Dale R exting CANCELLIERE Depositato in Concelleria ABER, Solds loggi, I CANCELLIERE