Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2000, n. 7772
CASS
Sentenza 2 maggio 2000

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Devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica. La prevalenza dell'aspetto oggettivo e non di quello soggettivo, come avveniva in precedenza per gli atti di libidine discende dalla differente collocazione e dal diverso bene giuridico protetto dai reati introdotti dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 rispetto a quelli in precedenza contemplati dal codice del 1930.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2000, n. 7772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7772
Data del deposito : 2 maggio 2000

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