Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 4, comma primo e quarto bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse in assenza di licenza o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, senza licenza ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un'attività organizzata, penalmente rilevante, nella raccolta da parte degli imputati delle puntate dei singoli scommettitori e nel versamento del denaro su un conto corrente di comodo intestato al fratello di uno dei due, non indagato, del quale avevano password e user ID, in modo da apparire essi stessi - nel collegamento con il sito internet della società concessionaria - scommettitori in luogo di quelli reali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2015, n. 48453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48453 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
4845 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA + IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 3351/2015 Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVIO AMORESANO - Rel. Consigliere - N. 28264/2015 Dott. ELISABETTA ROSI M - Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CO LV N. IL 13/01/1981 ON SS N. IL 07/02/1986 avverso la sentenza n. 695/2008 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 21/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI che ha concluso per il nпресто Squeer Udito il Procuratore Generale in persona del Dott, Solle nigelts de neat Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2014, il Tribunale di Castrovillari ha condannato De CC AL e ON ND alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno, oltre il pagamento delle spese processuali, dichiarandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 4, comma 1 e 4, della legge n. 401 del 1989, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di dipendente e di legale rappresentante della Inter@national Service S.A.S., senza l'autorizzazione dell' Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), partecipavano a pubbliche scommesse su altre competizioni, mediante raccolta di prenotazioni di giocate. In particolare, utilizzando il sito internet www.esybet.it, gestito dalla società Esybet s.r.l. con sede in Termoli, titolare di concessione A.A.M.S. n. 3477, acquistavano le puntate dei vari scommettitori versandole sul conto di comodo intestato a De CC SS (fratello del primo), del quale avevano la disposizione di User Id e password, figurando così loro stessi i diretti scommettitori in luogo di quelli reali, ai quali avrebbero dovuto aprire un conto con attribuzione di User Id e password. Fatto accertato in Corigliano, l'11 maggio 2007. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto atto di appello presso la Corte di Appello di Catanzaro, per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989. A parere dei ricorrenti, la sentenza impugnata meriterebbe essere censurata, poiché la normativa nazionale contenente divieti di svolgere attività di scommessa relative ad eventi sportivi in assenza di autorizzazione da parte dello Stato interessato sarebbe in contrasto con la libertà di stabilimento sancita dai Trattati europei. Sicchè l'Inter@nazional service ben avrebbe potuto esercitare l'attività svolta perché non penalmente rilevante. 2) Insufficienza di prove. La responsabilità non sarebbe stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto sufficiente la dichiarazione degli ufficiali della Guardia di Finanza, senza tuttavia considerare che il controllo telematico della cartella "cronologia" non sarebbe idoneo ai fini dell'accertamento del reato contestato.
3. Con ordinanza del 8 maggio 2015, la Corte di Appello di Catanzaro ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e per tale motivo deve essere rigettato. Questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 24656 del 09/03/2012, P.M. in proc. De Simone, Rv. 252828) ha affermato il principio secondo il quale, l'art. 4 della Legge n. 401 del 1989 è compatibile con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera erogazione dei servizi, rispettivamente sanciti dagli articoli 43 e 49 Trattato CE, e non può quindi ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con i predetti principi. Infatti, alla luce dell'ampia e consolidata elaborazione giurisprudenziale, 2 Grá non può essere ritenuta l'incompatibilità assoluta della fattispecie incriminatrice con i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE). Ed invero, la normativa italiana regolamenta il settore del gioco e delle scommesse in modo restrittivo, creando degli sbarramenti oggettivi e soggettivi all'esercizio di tale attività che non ricorrono n negli ordinamenti di altri Stati membri. Tale regime, che si fonda sul sistema complesso della gara per la concessione dei servizi e della licenza di pubblica sicurezza, è certamente idoneo a creare ostacoli alla piena attuazione del principi comunitari menzionati. Cionondimeno, una loro compressione si giustifica in considerazione di quanto disposto dall'art. 46 del Trattato CE, per ragioni di ordine pubblico, sempreché tali restrizioni siano proporzionate, trasparenti e non discriminatorie ai danni dei cittadini stranieri. In sintesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve indagare in ordine alle ragioni della mancata autorizzazione o concessione ovvero più in radice (ma non è questo il caso di - specie) della mancata partecipazione alla gara per ottenere la concessione per verificare se queste in ipotesi ridondino in illegittima restrizione della libertà di stabilimento. Invero, le disposizioni del Trattato non escludono in via di principio che uno Stato membro possa introdurre una normativa restrittiva per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico e perciò, per altro verso, compatibile anche con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.); ma le modalità concrete di tale regolamentazione restrittiva devono essere proporzionate e limitate al perseguimento di tali finalità senza sconfinare in un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento;
nel qual caso il giudice nazionale può non applicare la normativa interna perché contrastante con quella comunitaria con la conseguenza di escludere il reato.
2. Più in particolare, è stato poi esaminato il caso di chi, in assenza di autorizzazione ministeriale, opera di fatto da intermediario, ponendo a disposizione degli scommettitori il proprio conto scommesse mediante accesso ad internet. Tale condotta deve essere considerata come di raccolta di scommesse per terzi e, anche se ciò avvenga in via telefonica o telematica, integra il reato sanzionato dall'art. 4 della L. n. 401 del 1989. Infatti, il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156, avente ad oggetto la raccolta telefonica o telematica della giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore;
mentre il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002 (che disciplina l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive), consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale presso il concessionario, esige che tale conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non diventi, oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi. 3 após 3. Integra il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 (cfr. Sez. 3, n. 5914 del 10/11/2009, Olivieri, Rv. 246000), l'attività di accettazione e raccolta di scommesse su eventi sportivi, svolta mediante comunicazioni telefoniche o telematiche da parte di soggetto intermediario sprovvisto della licenza prevista dall'art. 88 T.u.l.p.s., anche se munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni (si veda, inoltre, Sez. 3, n. 32089 del 21/02/2013, P.M. in proc. La Torre, Rv. 256732, ove in motivazione la Corte ha precisato che il possesso dell'autorizzazione all'installazione dei macchinari per la costituzione di un "internet point" non esenta il titolare del centro di trasmissione dati dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse).
4. L'art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive", prevede l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa stabilendo nell'art. 4, comma 1, nell'ultimo periodo, introdotto dalla - L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 23, (Legge comunitaria 2008) - che sia punito con l'arresto o l'ammenda chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche quelle previste dalla legge. diverse da Infatti, l'eventuale violazione del divieto, affinché possa assumere rilievo penale, deve essere astrattamente riconducibile ad una o più delle attività considerate dalla L. n. 401 del 1989. Invero il riferimento all'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi presuppone l'apprestamento di una struttura, non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l'effettuazione dell'attività di gioco e non potrebbe certo definirsi tale, ad esempio, l'occasionale supporto offerto al giocatore.
5. Si è così affermato (cfr. Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013, Sonvico, Rv. 256932) che, la mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari "on line" in violazione del divieto di cui all'art. 7, comma terzo quater, D.L. n. 158 del 2012, non configura la contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, ultimo periodo, della I. n. 401 del 1989, essendo necessaria a tal fine la predisposizione di personale e mezzi che sia tale da concretare una condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi come richiesta da tale ultima disposizione.
6. Orbene, nel caso di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata, gli imputati raccoglievano scommesse, fungendo da intermediario con i privati, che non avevano accesso diretto ad internet, usufruendo del relativo importo economico della giocata sebbene privi della prescritta autorizzazione di cui all'art. U GRoi 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Infatti, i giudici di merito hanno dato conto del fatto che all'interno dell'esercizio commerciale "International Service s.a.s" di ON ND, erano esposti i palinsesti degli eventi sportivi che stavano per svolgersi, e sul bancone erano presenti i tagliandi per effettuare le scommesse. Nel corso delle operazioni di controllo, i militari avevano chiesto di voler effettuare la scommessa al De CC, il quale, dopo aver richiesto la compilazione del tagliando, aveva chiesto la somma di cinque euro per la giocata. Una volta accettata e incassata la somma, il De CC aveva provveduto ad addebitare la scommessa su un conto corrente intestato al fratello De CC SS. Nella vicenda esaminata, i giudici hanno dato conto del fatto che l'intervento degli imputati non si era limitato a prestare assistenza all'utente, ma si era concretizzato in una vera e propria intermediazione nell'attività di gioco, poiché l'organizzazione dell'esercizio commerciale era tale da inserirsi nella dinamica delle scommesse, senza limitarsi ad un mero supporto di assistenza, considerato anche che il De CC era intervenuto nell'utilizzazione dei terminali senza che gli utenti potessero effettuare le giocate in piena autonomia.
7. Di conseguenza va affermato il principio di diritto che l'esistenza di un conto corrente intestato a persona diversa dal singolo utente, da parte del titolare di un esercizio commerciale, ove lo stesso faccia confluire il denaro frutto dell'attività di scommessa, non si configura quale mero ausilio, ma crea un rapporto strutturale e strumentale, e non già un rispetto all'attività posta in essere, tale da configurare l'ipotesi di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse, penalmente rilevante in base alle richiamate disposizioni normative, sicché correttamente è stata affermato la responsabilità degli imputati per il reato contestato.
8. Del pari, risulta infondato l'ultimo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili. Orbene, nel caso di specie, con motivazione congrua e priva di smagliature logiche, la sentenza impugnata ha evidenziato come la responsabilità degli imputati fosse stata confermata anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Fornaro, ufficiale di P.G., che avevano trovato un puntuale riscontro nel verbale di sequestro redatto dalla Guardia di Finanza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, le contestazioni della difesa risultano prive di fondamento avendo i giudici di merito ritenuto provata la responsabilità degli imputati valutando le prove a norma di legge. 5 Ekor I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati ed al rigetto consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
PQM
rigetta i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015. Il Presidente Il consigliere estensore Amedeo Franco Elisabetta RosiE Sunch Jr. DEPOSITATA IN CANCELLERIA ---9 DIC 2015 IL CANCELLIERE Luana Murani