Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2009, n. 5914
CASS
Sentenza 10 novembre 2009

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Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse per conto di un allibratore straniero (art. 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401) la condotta di collaborazione all'altrui gestione di detta attività. (Nella specie la Corte ha precisato, a titolo esemplificativo, che la collaborazione può consistere nel rappresentare in Italia "bookmakers" stranieri, nel fornire informazioni sulle quote sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero o sulle modalità per aprire conti correnti all'estero da movimentare con le vincite o con le perdite delle scommesse).

Integra il reato di cui all'art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, l'esercizio in Italia, da parte di un soggetto titolare di un centro di trasmissione dati privo di licenza di P.S., dell'attività di raccolta di scommesse per conto di un allibratore straniero, già titolare di concessione rilasciata dall'A.A.M.S. e successivamente decaduta per rinuncia del medesimo gestore estero, dovendosi in tale ipotesi escludere qualsiasi contrasto con la libertà di stabilimento contemplata dall'art. 49 del Trattato CE. (In motivazione la Corte ha precisato che, una volta legittimamente instaurato il regime concessorio, non rileva l'eventuale possibilità che vi sia un contrasto in radice tra le modalità di accesso al sistema concessorio in concreto vigente in Italia e la garanzia comunitaria della libertà di stabilimento).

Integra il reato di cui all'art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 l'attività di accettazione e raccolta di scommesse su eventi sportivi, svolta mediante comunicazioni telefoniche o telematiche da parte di soggetto intermediario sprovvisto della licenza prevista dall'art. 88 T.u.l.p.s., anche se munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il possesso dell'autorizzazione all'installazione dei macchinari per la costituzione di un "internet point" non esenta il titolare del centro di trasmissione dati dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2009, n. 5914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5914
    Data del deposito : 10 novembre 2009

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