Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 2
In tema di abusiva occupazione di spazi demaniali, la sanzione amministrativa, prevista dal comma secondo dell'art. 1161 cod. nav., così come modificato dalla legge 28 dicembre 1993 n. 561, non può essere riferita anche all'occupazione realizzata con imbarcazioni o natanti, ma ai soli mezzi circolanti su strada, atteso che la sanzione amministrativa si giustifica per questi ultimi sulla base della maggiore facilità con la quale i veicoli possono essere rimossi, anche da parte degli stessi organi accertatori, mentre diversamente il natante realizza una più grave ipotesi di occupazione abusiva, sanzionata sul piano penale ai sensi del comma primo del citato art. 1161 cod. nav.
Per la configurabilità del reato di arbitraria occupazione del demanio marittimo, di cui all'art. 1161 cod. nav., non è necessario che l'attività di ostacolo all'uso pubblico venga realizzata in modo da escluderne la fruibilità in modo assoluto, ma è sufficiente una condotta che limiti o comprima l'uso, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività ad usare pienamente l'area demaniale.
Commentario • 1
- 1. DIRITTO DEMANIALE: Tutela del demanio marittimo e reato di occupazione arbitraria.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO DEMANIALE – Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo – Tacita sdemanializzazione – Esclusione – Vincoli posti a tutela del demanio – Artt. 55 e 1161 cod. nav. – Art.19, d.lgs. n. 96/2005. L'articolo 1161, comma 1, cod. nav., sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. 09/05/2005 n. 96, sia nel testo attuale, configurava e configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2005, n. 8410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8410 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/01/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00023
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 033697/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LM IG N. IL 20/06/1957;
avverso SENTENZA del 07/06/2004 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il P.M. nella persona del Dr. F. Salzano che ha concluso:
annullamento senza rinvio la sentenza nei capi relativi alle contravvenzioni commesse nel 1998-99 e rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Krof.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7.6.2004, il Tribunale di Torre Annunziata sd Sorrento ha dichiarato Di MA GI responsabile di tre reati previsti dall'art. 1161 cod.nav. e - concesse le attenuanti generiche e rilevato il nesso della continuazione - lo ha condannato alla pena di euro cinquecento di ammenda.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato che l'imputato, in tre occasioni (il 25.7.2000, il 26.7.1999 il 24.6.1998) avesse ormeggiato in modo stabile dei natanti in area demaniale marittima benché sprovvisto della necessaria concessione. Per l'annullamento della sentenza, il Di MA ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, sostenendo:
- che la mancanza di concessione è irrilevante dal momento che non vi è stato un possesso continuo del bene demaniale effettuato con modalità tali da impedirne l'altrui libera fruibilità;
- che, per lo episodio del 2000, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 1174 c. 2 cod. nav. (inosservanza di norme di Polizia) in quanto aveva ormeggiato natanti in esubero rispetto al provvedimento autorizzatorio:
comunque, in virtù della autorizzazione, versava in buona fede;
- che, per le prime due contravvenzioni, del 1998 e del 1999, la condotta non ha rilevanza penale: ciò in quanto i fatti sono avvenuti quanto la L. 561/1993, modificatrice dell'artt. 161 c. 2^ cod.nav., era stata abrogata dal D.Lvo 58/1993 e prima della entrata in vigore della L. 205/1999 che ha ripristinato in parte la abrogata normativa.
Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne la ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo, si rileva che il Giudice di merito ha avuto cura di indicare gli elementi probatori (tra i quali le ammissioni dello stesso imputato) dalle quali ha tratto la conclusione che il Di MA, in più occasioni, avesse occupato uno specchio d'acqua del demanio marittimo, mediante l'ormeggio stabile di un certo numero di natanti, benché sfornito della concessione demaniale. In particolare, per quanto riguarda il reato accertato in data 27.7.2000, il Giudice ha constatato che il Di MA, munito di un provvedimento provvisorio della competente autorità che gli consentiva la facoltà di approdo per cinque natanti, avesse stabilmente ormeggiato nove imbarcazioni.
Sulle riferite circostanze la conclusione del Tribunale è sorretta da apparato argomentativo congruo, completo, corretto e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
In tale contesto, il ricorrente formula censure in fatto - tendenti ad una rinnovata ponderazione del materiale probatorio alternativa a quella correttamente operata dal Tribunale - che esulano dai limiti cognitivi della Cassazione.
In merito alla qualificazione giuridica dei fatti per cui è processo, il Collegio ritiene che le fattispecie siano state correttamente inquadrate nella contestata ipotesi di reato (art. 1161 c. 1 cod. nav.). Nel caso di arbitraria occupazione del demanio marittimo, non è necessario - come sostiene il ricorrente - che la attività di ostacolo all'uso pubblico venga realizzata in modo da escludere la fruibilità da parte dei potenziali utenti, ma è sufficiente una condotta che limiti o comprima detto uso;
il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività ad usare pienamente l'area demaniale (Cass. Sez. 3^, sentenze 2747/1999, 2953/1999). Non è corretta la prospettazione della difesa che ritiene applicabile la previsione del secondo comma della norma, così come modificato dall'art. 3 L. 561/1993, che assoggetta alla sola sanzione amministrativa l'occupazione, attuata con un veicolo, di limitati tratti di demanio marittimo;
l'espressione "veicolo" non si riferisce a natanti, ma identifica i mezzi circolanti su strada, di facile rimozione, con esclusione di ogni assimilabilità degli stessi alle imbarcazioni (Cass. Sez. 3^ sentenze 1426/1995, 681/1995, 2082/1997). La diversità di pena, prevista dall'art. 1161 cod. nav., per la occupazione di spazi demaniali con natanti, rilevante sul piano penale, rispetto a quella realizzata con veicolo, sanzionata amministrativamente, si giustifica con la maggiore facilità con la quale i veicoli possono essere rimossi anche da parte dello stesso agente accertatore (Sez. 3^ sentenza 16670/2003). Essendo configurabile la fattispecie di cui all'art. 1161 c. 1^, le deduzioni del ricorrente sulla abrogazione della L. 561/1993, riguardante la previsione del comma secondo, sono ininfluenti. Relativamente al reato accertato in data 27.7.2000, va precisato che l'imputato con la sua condotta non ha violato solo l'art 1174 cod. nav come sostiene il ricorrente (per il mancato rispetto della ordinanza relativa alla circolazione in ambito portuale per cui è già stato sanzionato in via amministrativa); il Di MA ha contestualmente violato la norma dell'art. 1116 comma 1^ cod. nav. facendo ormeggiare in acque demaniale quattro natanti pur essendo privo di concessione. Per quanto riguarda l'elemento psicologico dei reati, l'imputato - come riferito nel testo della sentenza in esame - ha precisato di conoscere la differenza tra la autorizzazione ex art. 68 cod. nav. (di cui era munito per la locazione dei natanti) e la concessione demaniale di cui era sprovvisto in quanto, pur avendola richiesta, non l'aveva ottenuta. Per la contravvenzione accertata in data 25.7.2000, sul quale si incentrano le critiche del ricorrente, il Tribunale ha già correttamente confutato la tesi difensiva inerente alla buona fede;
nessun comportamento positivo della Pubblica Amministrazione giustificava nello imputato - ben consapevole di ormeggiare natanti in numero superiore a quello per cui era autorizzato - la convinzione della liceità del suo operato. In merito alla prescrizione, eccepita dal Difensore alla odierna udienza, si rileva che, essendo stati uniti i reati con il vincolo della continuazione, il dies a quo del relativo computo, a sensi dell'art. 158 c. 1^ c.p., decorre dal giorno in cui è cessata la condotta antidoverosa (nel caso concreto, in data 8.6.2000 con il sequestro dei natanti); il periodo prescrizionale assomma, tenuto conto dell'interruzione, ad anni quattro e mezzo al quale devono aggiungersi mesi sette e giorni due per rinvio del processo - dal 5.7.2002 al 7.3.2003 - a richiesta della difesa. In base a tale computo il periodo prescrizionale non si è maturato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2005