Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' 0 144 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino - R.G.N. 1891/98 DELL'ANNO Cron.3146 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ->>Consigliere Ud. 13/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000per diri FE B. 2001diritti2 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, LIRE 3000|| rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, CANCELLERIA FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG408235 RD RI RA;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 753/97 del Tribunale di 4650 AVELLINO, depositata il 07/07/97 R.G.N. 220/92; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. -2- R.G. 1891/98 Svolgimento del processo Con sentenza depositata in cancelleria il 7 luglio 1997, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'appello proposto dall'I.N.P.S (subentrato ex lege allo SCAU, appellante) avverso la sentenza del locale Pretore, recante la sua condanna a restituire all'odierna parte intimata (erede di AN GI) contributi versati (dalla de cuius) quale titolare di azienda agricola sita in territorio montano con altitudine inferiore ai 700 metri, ma non dovuti in forza di sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985. Il Tribunale, dopo avere ritenuto non preclusiva dell'esame del merito delle censure la circostanza che le stesse fossero affidate ad assunti difensivi svolti per la prima volta nella fase di gravame, ha negato fondamento a questi ultimi, rilevando che la disciplina della materia non consente alcuna distinzione fra i versamenti contributivi ри del coltivatore diretto in proprio e quelli effettuati dal titolare dell'azienda in favore dei suoi dipendenti, poiché gli sgravi in essa disciplina genericamente previsti assumono, rispetto ad entrambe le categorie di obbligati, uguale strumentalità al conseguimento dello scopo di favorire lo sviluppo dell'agricoltura montana attraverso provvidenze idonee alla crescita dell'iniziativa economica, alla dissuasione delle popolazioni locali dall'esodo ed allo sviluppo dell'occupazione. L'I.N.P.S. ricorre per la cassazione di questa sentenza, deducendo due motivi di censura. La parte intimata non si è costituita, pur avendo ricevuto tempestivamente (in data 21 gennaio 1998, a fronte della suddetta data di deposito della sentenza impugnata) e ritualmente (ossia presso il procuratore costituito nel pregresso grado di giudizio e con consegna, per mezzo del servizio postale, nel domicilio eletto: cfr. la relata di Fer la notifica notifica l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata) del ricorso. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione su punto decisivo della controversia delle norme di diritto, con riferimento all'art. 8 della legge 25.7.52 n. 991, all'art. 27 della legge 11.3.53 n. 87 e all'art. 9 della legge 9.1.63 n. 9, in relazione all'art. 360 c. p. c., nn. 3 e 5>>. In particolare, la difesa dell'Istituto sostiene che è erroneo il ragionamento del Tribunale, secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 8 della legge 991/52 debba essere estesa anche ai contributi dovuti dai coltivatori diretti. Ciò in quanto, da un lato, l'art. 9 della legge 9/63 ha espressamente disposto che nell'accertamento e nella riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti non si applicano le disposizioni di cui al citato art. 8 della legge del 1952, né quelle di cui all'art. 11 della legge 21.7. 1960 n. 739; e, Flee dall'altro lato, la sentenza n. 370 della Corte costituzionale riguarda i soli contributi agricoli unificati, ossia quelli dovuti esclusivamente dai datori di lavoro. Con il secondo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. denuncia violazione dell'art. 1 della legge 26.10.57 n. 1047, dell'art. 1 della legge 9.1.63 n. 9, dell'art. 5 della legge 9/63 e dell'art. 62 della legge 30. 4.69 n. 153, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5>>. In particolare, la difesa dell'Istituto osserva che, non applicandosi ai lavoratori autonomi il principio dell'automaticità delle prestazioni, i coltivatori diretti, ancorché abbiano i requisiti per l'attribuzione della qualifica professionale, perdono il diritto all'iscrizione negli elenchi e, così, alle prestazioni di previdenza e di assistenza per il periodo in cui i contributi accertati non siano stati pagati dagli interessati. Il primo motivo di ricorso è fondato. La questione ivi sollevata è già stata esaminata dalla Corte, la quale, con sentenza 24 ottobre 2000 n. 13981 è pervenuta alla conclusione che dal complessivo quadro normativo sopra specificato - emendato bensì dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, ma non nella parte che rileva ai fini della decisione della presente controversia – emerge che il beneficio dell'esenzione contributiva spettante alle aziende ubicate in territori montani non è stato concesso ai coltivatori diretti e si riferisce soltanto ai contributi agricoli unificati che l'imprenditore agricolo è tenuto a versare per i suoi lavoratori dipendenti. Questa conclusione - dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, considerato anche che la parte intimata, omettendo qualsiasi resistenza, non ha fornito argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già ritenuti dalla Corte, con la citata sentenza, inidonei a sorreggere l'assunto ermeneutico dell'estensione del beneficio de quo ai lavoratori autonomi conduce all'accoglimento del motivo di ricorso in esame тез (restando, per l'effetto, assorbito il secondo motivo) ed alla conseguente cassazione della sentenza impugnata, improntata all'opposto principio della sussistenza di un'estensione siffatta. Difettano le condizioni di legge perché la cassazione possa accompagnarsi a pronuncia nel merito, in quanto l'applicazione del principio di diritto per cui il beneficio dell'esenzione contributiva concessa alle aziende agricole operanti in territori montani spetta limitatamente ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti e non riguarda quelli dovuti per sé medesimo, quale lavoratore agricolo autonomo, dal titolare dell'azienda>> impone ulteriori accertamenti di fatto, consistenti nello stabilire se ed in quali limiti le somme qui in contestazione si riferiscano a posizioni assicurative dell'una o dell'altra natura: accertamenti omessi dai giudici del merito, a cagione della (erroneamente) ritenuta irrilevanza della distinzione, e che vanno, pertanto, affidati al giudice di rinvio. 5 Quest'ultimo, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1044).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata impugnata e rinvia – anche per le spese - alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Florist elficcichiello Pictim. hmm. Selle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I +.2 FEB. 2001 D , O L oggi, L O IL COLLABORATORE B DI CANCELLERIA 3 3 Still 5 0 1 . S . N A ATE T O N E I Z A S R S 3 A A ' 7 T - L , 8 L - A E 1 S D 1 E I P S S E I N G E N S G G I E O L A A O D A T L E T , L I O E R I R D D T S I O G E R 106