Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
1 03 8 0 3 /0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino SANTOJANNI Presidente R.G. n. 8500/98 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 8008 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 11 gennaio 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente ь т SENTENZA и р sul ricorso proposto da UR PP, UR NI, UR LE e UR NN IA nella qualità di eredi di UR QU -, - rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Magaraggia e presso questi elettivamente domiciliati in Roma alla via della Stazione di Monte Mario 9 (c/o lo studio dell'avv. Alessandra Gullo), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
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contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro n. 2968/97 del 15 novembre 1997 resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 370/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avvocato Giuseppe Magaraggia;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Lecce la sig.ra R P u AS RG conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere la corresponsione, in proprio favore, dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (22 maggio 1989), oltre agli "accessori". Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che impugnava integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto del ricorso. 2 L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica - rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponevano appello RS EN, RS LE e RS NA RI quali "eredi" di RG AS - deceduta dopo il deposito della sentenza pretorile - esponendo che < a seguito ad una domanda successiva a quella di cui all'originario giudizio, in favore di RG AS era stato riconosciuto in via amministrativa il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 5 agosto 1993, data di presentazione della nuova domanda;
ritenendo, tuttavia, che la loro dante causa si trovasse in una condizione di non autosufficienza sin dall'epoca della prima domanda amministrativa (del 22 maggio 1989), censuravano la decisione impugnata e la c.t.u. posta a base di essa e chiedevano che fosse riconosciuto il diritto di RG AS all'indennità di accompagnamento sin dalla data della prima domanda amministrativa 0, in subordine, dal maggio 1991 (epoca dalla quale era già stata riconosciuta invalida al 100%), con condanna del Ministero dell'Interno ai conseguenti pagamenti in favore degli eredi istanti>>. Il Tribunale di Lecce (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - dopo la costituzione nel relativo giudizio del Ministero appellato e l'espletamento di nuova consulenza tecnica - rigettava l'appello come dinanzi proposto, dichiarando irripetibili le spese del grado. 3 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che le conclusioni del qualificato consulente tecnico, rispetto alle quali nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'appellante, appaiono adeguatamente motivate e documentate e non si ravvisa alcun motivo per discostarsene>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono gli "eredi di RG AS" adducendo a sostegno due motivi di annullamento. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo i ricorrenti denunziando contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., nonchè dell'art. 1 della اح legge n. 18/1980>> addebitano al Tribunale di Lecce di avere ل erroneamente ritenuto che la richiesta sarebbe stata limitata sino alla data della seconda domanda, posto che il deposito del verbale del 21 luglio 1994 redatto dalla Commissione Medica, è avvenuto solo ed esclusivamente al fine di provare un riconoscimento in sede amministrativa, riconoscimento che poteva avvalorare la richiesta in sede giudiziaria, ma non certo far conseguire il rigetto della stessa, solo in considerazione della indicazione da parte del c.t.u., della stessa data di insorgenza del diritto ritenuta da detta Commissione Medica: per cui la domanda che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame era quella 4 iniziale, di poi riportata nella conclusioni dell'atto di appello, con il conseguente relativo accoglimento sia pure con la decorrenza indicata dal c.t.u.>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Giudice di appello per omessa ed insufficiente motivazione e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., nonchè dell'art.1 della legge 18/1980 in relazione alla data di insorgenza del diritto>>, in quanto, nella specie, a) la motivazione alla base della sentenza impugnata sarebbe “inesistente" non avendo il giudice del merito indicato gli elementi in forza dei quali è pervenuta alla decisione, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente>> e b) il Tribunale avrebbe omesso di valutare e motivare sulla "anamnesi” e sulla "natura e specificità delle patologie". IIa. Il profilo delle censure caratterizzante in modo sostanzialmente analogo (scilicet, “omessa e insufficiente motivazione su diversi punti della decisione") i surriferiti motivi - consiglia l'esame e la valutazione congiunta di detti “mezzi” dato che, mediante la strumentale denuncia di "violazione di norme di legge" (concretizzasi, però, esclusivamente in pretesi vizi della motivazione), la ricorrente sollecita sostanzialmente il riesame del merito>> della controversia: riesame inammissibile in sede di legittimità non potendo, di certo, essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della decisione alle 5 tesi difensive di parte quando la valutazione del giudice di merito viene sostenuta - come nella specie da una motivazione sufficiente e - logicamente ineccepibile. II/b. In particolare non è dato rilevare in quale modo si sia concretizzata "la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ." - dedotta dai ricorrenti con il primo motivo -, in quanto non viene assolutamente specificata nel ricorso la consistenza dell'asserita censura e ciò in contrasto con quanto sancito dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. con riferimento ai caratteri della specificità e della completezza che ogni ricorso per cassazione deve inderogabilmente presentare: donde il preliminare ed assorbente vizio di inammissibilità della relativa censura proposta dagli odierni ricorrenti. II/c Tanto rilevato preliminarmente, le ulteriori censure si appalesano infondate. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce - nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico, nominato nel giudizio di secondo grado, (che aveva esaurientemente valutato le condizioni fisiche della dante causa dei ricorrenti al fine della determinazione della decorrenza del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento) - ha esposto, compiutamente ed efficacemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondata la pretesa giudiziaria degli eredi della sig.ra RG AS. 6 Comunque, come si è dinanzi rilevato, il Giudice di appello ha rimarcato che l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione rispetto alle conclusioni del qualificato consulente tecnico>>, sicchè vale il principio secondo cui nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella precedente fase, potendo la sentenza del giudice del merito (che abbia recepito le conclusioni del consulente tecnico) essere censurate in Cassazione soltanto per l'omessa o errata considerazione delle critiche a tali conclusioni tempestivamente sottoposte all'esame del giudice del والی merito (cfr. Cass. n. 6792/1996). Con la precisazione che la tempestiva proposizione delle cennate critiche deve risultare dalla sentenza impugnata o deve essere adeguatamente segnalato nel ricorso, specificando l'atto processuale con cui sono state formulate (Cass. n. 9711/1998); mentre nella presente fattispecie non si sono avverate nè l'una nè l'altra di dette ipotesi. II/d . In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti, si rileva che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 7 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto nuova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, atteso che la decisione di rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame della posizione processuale delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità; c) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e е е к non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). 8 II/e -Poichè i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980 esclusivamente in relazione a pretesi vizi della motivazione, dalla disamina della sentenza impugnata non si evince affatto l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che, nella specie, la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento doveva essere determinata alla stregua delle cennate risultanze, così come sono state correttamente valutate. III . Sulla base delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza I D del ricorso. A , S O S L 3 A L T 3 0 O Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. 1 , 5 R . A . I S T E D R N P A S A ' proc. civ. per una pronunzia di condanna dei ricorrenti al rimborso 3 I T L 7 S N L - E O G 5 - P D O 1 I M delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno. A 1 I S D N A E E E D , S G O E I G T R
P. Q. M.
A E T N L S E O I S T G E A T E I L R La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente R L I E D D O giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 11 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidenteможно встроишь DaleDr. Dato Ti ature ROSANCE CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15 MAR 2001 M oggi, E R P U E IL T R M H O O C