Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
I E D A ) S 4 A O 7 S . T n R A S T 7 T O 8 S 9 I P 1 A G M o I R ' E z T r L R a L L m I A A REPUBBLICA ITALIANA & D D I e , N E g O G g T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e L N O L L A CORTE SU R058f I CASS NE E 0 S O 1 A E t B D r Oggetto A ( EZIONE RIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 1071/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 17181 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. AR ADAMO Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ER AR, elettivamente domiciliato in ROMA presso l'avvocato NICOLA VIA VITTORIO VENETO 96, TROILO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
EL LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato LUIGI ALBISINNI, rappresenta e difende unitamente all'avvocato che la giusta procura а margine del DANIELA MAININI, 2002 controricorso;
controricorrente 211 -1- avverso la sentenza n. 2391/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 4.5.1992 AN IC conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma il coniuge AR IM, da cui era separata dal 1990, per sentire dichiarare di essere titolare esclusiva del patrimonio della Fondazione Dix-Huit, costituita nel 1982 a UZ (Liechtenstein), nonché per sentire condannare lo IM, che nel 1991 aveva sciolto la Fondazione attribuendosi i beni in essa conferiti, alla restituzione degli stessi ovvero al controvalore in lire italiane, oltre al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio la IC riduceva la domanda, chiedendo che venisse dichiarata la contitolarità della Fondazione e dei beni in essa confluiti in quanto di proprietà comune di entrambi i coniugi e che lo IM venisse condannato a restituirle la metà del valore dei beni ed, in subordine, a farle riacquistare la titolarità delle azioni della HL LL in quanto di sua esclusiva proprietà prima del conferimento nella Fondazione. Con sentenza n.17354/96 il Tribunale respingeva la domanda, ritenendola sfornita di prova. 3 Proponeva impugnazione la IC ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva lo IM, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 7.7-21.7.1999, in riforma dell'impugnata decisione, condannava lo IM a pagare alla IC una somma pari alla metà del valore dei beni (valuta e titoli) costituenti il patrimonio della Fondazione alla data del suo scioglimento in quanto beni di proprietà comune, somma da rivalutare in base al coefficiente ISTAT per l'anno 1991, oltre agli interessi legali, sull'importo così rivalutato, dalla data dello scioglimento. Dopo aver rilevato che la IC non aveva fornito la prova né della proprietà esclusiva delle azioni della HL LL, prima che confluissero nella Fondazione Dix-Huit, né della contitolarità di quest'ultima e dopo aver precisato che la legge applicabile è quella nazionale, comune ad entrambi, Osservava la Corte d'Appello che, come risultava dallo statuto, la Fondazione non è stata altro che un patrimonio familiare, con la conseguenza che in base all'art. 159 C.C. il regime legale, in mancanza di una diversa convenzione stipulata dalle parti ai sensi dell'art. 162 e segg. nonché della 9 prova che i beni confluiti nella Fondazione fossero 4 2 beni personali dello IM ai sensi dell'art. 179 C.C., era da considerarsi costituito dalla comunione dei beni regolata dagli artt. 177 e segg. illegittimamente lo C.C.. Riteneva pertanto che IM si era attribuita la proprietà di tutti i beni conferiti nella Fondazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AR IM, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso AN IC. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per mancata esposizione del fatto. Risulta dal ricorso che, relativamente ai fatti ed allo svolgimento dei giudizi di merito, il ricorrente si è limitato a richiamare l'impugnata sentenza, omettendone del tutto l'esposizione. Orbene, ai fini dell'osservanza del requisito in esame previsto dall'art. 366 n.3 C.P.C. a pena di inammissibilità per la concreta attuazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, non si richiede necessariamente una specifica e separata esposizione, essendo sufficiente che dal contesto 火 5 dell'atto di impugnazione si rinvengano, senza necessità di attingere ad altre fonti, gli elementi indispensabili per una conoscenza dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti in modo da rendere comprensibili il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Dalla lettura dei motivi di ricorso non è possibile desumere però, sia pure nelle linee essenziali, quale sia l'effettivo oggetto della controversia, mancando qualsiasi riferimento alle richieste avanzate dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Del pari non è possibile conoscere le difese approntate dalle parti nel corso del giudizio. In tale contesto non può ritenersi pertanto Osservato il principio dell'autosufficienza del ricorso, non potendosi da esso desumere, senza l'ausilio della sentenza impugnata e del contenuto del controricorso, la rilevanza e la finalità ultima delle dedotte censure. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI Dichiara inammissibile il il ricorrente al pagamento liquida in 2.000 euro, oltre ad Roma, 29.1.2002 Il Consigliere est. Mgo Rice IL CANCELLIERE Andro iuchi 7 R.G. 1071/2000 CASSAZIONE ricorso e condanna dell'onorario che eurchomper spese. Il Presidente Helo Gree COPTE 2DU il ELLIERE ! E D A S A O S T R ) S A T 4 T O 7 . S P I n A M G 7 I R 8 ' E 9 L T 1 R L L o I A A z r D D a I e m , g E N g O T e G L L N O L E 9 1 : S O t A r E B A D (