Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 35352
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Sentenza 17 settembre 2010

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In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 35352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35352
    Data del deposito : 17 settembre 2010

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