Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 35352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35352 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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