Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
La consumazione del delitto di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si realizza al momento della consegna del titolo al prenditore, debitamente sottoscritto dal traente, senza che rilevi l'eventuale mancanza degli altri elementi (data d'emissione, nome del prenditore, importo in relazione al quale è dato l'ordine di pagamento), e pertanto a tale momento occorre riferirsi per accertare la mancanza di autorizzazione della banca trattaria e, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza della revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 7418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7418 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 3/6/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1158
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N. 1718/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LB OM CA nato a [...] il 01 07.1934. avverso la sentenza corte d'appello di Milano del 14.11.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. Fioravante Carletti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza riduceva a mesi tre e giorni 15 di reclusione la pena inflitta all'LB in data 20.02.1997 dal pretore di Monza per emissione di assegno bancario dell'importo di L.16.100.000 senza autorizzazione del trattario (art. 1 L. n.386/90). Rigettava l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di accertare il rilascio dell'assegno in bianco, siccome ritenuto non indispensabile.
Ipotizzava, in relazione all'elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale.
Respingeva l'istanza di attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con la multa, ritenendo -inoltre- che l'imputato non avesse interesse all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., comportante -in relazione al caso concreto- pena superiore a quella risultante dal cumulo materiale.
Negava, infine, i benefici di legge.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione di legge sotto il profilo della non qualificabilità come "assegno" del modulo contenente la sola sottoscrizione del traente. Illogicità di motivazione tra la tesi - sostenuta in sentenza- della totale compilazione al momento del rilascio e la costruzione del dolo eventuale, non configurabile nel reato p. e p. dall'art. 1 L. n. 386/90. 2) Mancata assunzione di prova testimoniale in ordine al momento di consegna del titolo, essenziale per l'individuazione del momento consumativo.
3) Illogicità manifesta della relazione al diniego della sostituzione ex artt.53 e ss. L. n. 689/81, per mancanza dei presupposti.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte di dover accogliere il ricorso per quanto di ragione.
Va anzitutto affermato il principio che, ai fini della normativa penale che interessa il presente giudizio, la consegna di un assegno bancario con la sola sottoscrizione del traente, ma privo degli altri elementi (data d'emissione, nome del prenditore, importo in relazione al quale è dato l'ordine di pagamento) deve considerarsi negoziazione del titolo sufficiente alla configurazione -ove l'assegno consegnato, previo riempimento, non venga pagato per mancanza di autorizzazione- del delitto p. e p. dall'art. 1 L. n.386/90. La giurisprudenza civilistica sull'assegno bancario non assume rilevanza nel giudizio penale per i reati previsti dalla L. n.386/90, poiché considera l'ottica della corretta circolazione del titolo e del momento della presentazione per il pagamento da parte del trattario.
La consumazione del delitto ex art. 1 della legge menzionata si realizza, invece, alla consegna del titolo al prenditore o c.d. "negoziazione" e, pertanto, a tale momento occorre riferirsi per, accertare la mancanza di autorizzazione della banca trattaria e, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza della revoca. Invero, alla mancanza del nome del prenditore supplisce la consegna del titolo, mentre la data di emissione -momento della consumazione del delitto- può sempre essere dimostrata nel caso di contestazione per riempimento tardivo.
L'importo dell'assegno, indubbiamente necessario al momento della presentazione per il pagamento, può non essere determinato alla data della consegna. Il riempimento successivo, contrario ai patti, può comportare conseguenze di ordine diverso, ma non esclude la configurabilità del delitto in esame.
Tanto precisato, occorre esaminare quali conseguenze possono trarsi dall'enunciazione di principi.
Anzitutto consegue che non può essere negata -nell'ambito della ricerca del momento consumativo- la prova del rilascio in data differente da quella risultante cartolarmente.
Il dolo "eventuale" del reato in esame non sarebbe -in linea puramente teorica- da escludere ogni caso, a condizione di assumere come momento di riferimento non la data di presentazione per il pagamento bensì quella di negoziazione in cui tutti gli elementi - oggettivi e soggettivi- del reato devono coesistere. Pertanto non ha senso considerare come elemento soggettivo "la previsione e l'accettazione dell'eventualità che il consegnatario del titolo possa compilarlo in un momento successivo alla consegna dopo la revoca dell'autorizzazione".
Se mai occorrerebbe dimostrare previsione e consapevole accettazione del rischio che, al momento in cui con il rilascio al primo prenditore il titolo esce dalla disponibilità del titolare del conto, la revoca sia già avvenuta.
Solo in tal modo è possibile conciliare il c.d. dolo eventuale con il momento consumativo del reato.
Nella concreta fattispecie, l'impugnata sentenza, diviene manifestamente illogica nella misura in cui per un verso dà per ammesse, al fine di negare la rinnovazione parziale del dibattimento, le affermazioni dell'imputato in ordine a modalità e tempo del rilascio e, per l'altro, propone un modello di "dolo eventuale" che si proietta in un momento futuro.
Riconoscendo, infatti, che il rilascio del titolo sia avvenuto in data anteriore a quella risultante cartolarmente, diventa necessario accordare l'elemento psicologico a quella data, in una indagine che per essere coerente diviene più difficile. In definitiva i due primi motivi di ricorso devono trovare accoglimento, poiché la corte di merito solo in forza di una erronea ricostruzione del dolo eventuale riesce a fornire una apparente motivazione al diniego della rinnovazione parziale del dibattimento e, al tempo stesso, ad argomentare sul momento soggettivo del reato. L'ultimo motivo, che attiene non specificamente al diniego di continuazione (come ci si aspetterebbe dalla titolazione "Sulla richiesta di applicazione della continuazione") ma piuttosto alla sostituzione della pena detentiva, non tiene conto che - indipendentemente dal contrasto giurisprudenziale creatosi in tema di interpretazione dell'art. 59 cpv. lett. a) L. 24.11.1981 n. 689- la sostituzione di pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente è possibile solo entro il limite di mesi tre (art. 53 co. 1 L. n. 689/81), salva l'ipotesi di pena cumulativa per effetto dell'art. 81 c.p. quando la parte riferibile a ciascun reato non superi i tre mesi.
Nella specie, invece, la corte ha ridotto la pena a m. 3 e g. 15 di reclusione per unico reato di emissione senza autorizzazione, sicché mancherebbe la condizione obiettiva per la concessione di beneficio. Tale motivo è assorbito, comunque, dai primi due che meritano accoglimento.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte milanese che dovrà attenersi ai principi enunciati.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1998