Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 7418
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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La consumazione del delitto di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si realizza al momento della consegna del titolo al prenditore, debitamente sottoscritto dal traente, senza che rilevi l'eventuale mancanza degli altri elementi (data d'emissione, nome del prenditore, importo in relazione al quale è dato l'ordine di pagamento), e pertanto a tale momento occorre riferirsi per accertare la mancanza di autorizzazione della banca trattaria e, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza della revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 7418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7418
    Data del deposito : 3 giugno 1998

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