Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice, erroneamente investito di impugnazione, la qualifichi esattamente, ordinandone la trasmissione al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22.09.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5103
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANIFRANCO " N. 11308/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) MI SA n. il 23.04.1961 avverso sentenza del 21.04.1998 TRIB.MILITARE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Gentile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Fatto e diritto
NO LE ha proposto appello avverso la sentenza - emessa dal G.U.P. del Tribunale Militare di Roma il 21 aprile 1998 in esito a giudizio abbreviato - con la quale era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione militare, sostituita con L.
6.750.000 di multa.
La Corte Militare di Appello di Roma, qualificato il gravame come ricorso, ha trasmesso gli atti a questa Corte per il giudizio. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando erronea applicazione dell'art.443 primo comma lett. b) c.p.p., poiché la preclusione alla proposizione dell'appello avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non può operare quando, come nel caso in esame, la sanzione sostitutiva sia stata applicata di ufficio e non in accoglimento di una richiesta dell'imputato.
Deduce che una diversa interpretazione della norma comporterebbe una limitazione della tutela dei diritti del cittadino, che verrebbe privato di un grado di giudizio per l'autonoma iniziativa del giudice, con conseguente violazione degli artt.2, 3 e 24 della Costituzione.
Pertanto, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e propone questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra indicati.
Rileva la Corte che il provvedimento con il quale viene disposta, ai sensi dell'art.568 ult. co. c.p.p., la trasmissione dell'impugnazione dal giudice incompetente, erroneamente investito, a quello competente, non ha natura decisoria, costituendo un atto di propulsione, diretto a consentire il rituale corso del gravame, correttamente qualificato.
La norma, ispirata al principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere intesa nel senso che l'erronea attribuzione del "nomen iuris" non può pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione, che prescinde dalla denominazione data dalla parte che lo ha proposto.
Il potere-dovere del giudice di provvedere, con la conversione, all'appropriata qualificazione del gravame e a disporre il conseguente, materiale invio degli atti al giudice competente, quindi, non comporta alcuna pronuncia, nemmeno implicita, di inammissibilità, che è estranea al sistema adottato dal legislatore e si porrebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma anzidetta.
Attesa la natura e la funzione dell'atto di cui trattasi, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve escludersi che esso sia impugnabile, non potendo essere compreso tra quelli indicati nel primo e nel secondo comma dell'art.568 c.p.p.. Pertanto, il gravame proposto dal NO va dichiarato inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale, peraltro già dichiarata infondata con sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 1997, non può comunque essere presa in esame, essendo stata proposta dal ricorrente in forma subordinata all'interpretazione che questa Corte avrebbe dato all'art.443 co.1 lett. b) c.p.p., mentre la inammissibilità del ricorso, geneticamente connessa alla inoppugnabilità del provvedimento gravato, preclude siffatto esame. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecentomila lire.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999