CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33598 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DR (DAVIS & MORGAN S.P.A.) nel procedimento a carico di: TELLARINI IO SS IO avverso il decreto del 19/01/2023 del G.I.P. del TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.pen. RITENUTO IN FATTO 1. BE EA, quale legale rappresentante della VI & AN S.p.a., per il tramite del proprio difensore, denuncia di abnormità il decreto in data 19/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33598 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 17/05/2023 relazione al procedimento a carico di Tellarini AR e SS FR, per i reati di estorsione e tentativo di calunnia, disponendo al contempo l'archiviazione. 1.1. L'abnormità viene denunciata sotto il profilo strutturale, in quanto determinante una stasi del procedimento, in ragione dell'inoppugnabilità del decreto di archiviazione. Il ricorrente precisa che, a fronte della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentava al G.i.p. una memoria ai sensi degli artt. 90 e 121 cod.proc.pen. «affinché lo stesso potesse provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 c. 2 e 5 c.p.p. (...). In data 22.9.2022 la persona offesa presentava nuova memoria al G.i.p. ex artt. 90 e 121 cod.proc.pen. (...)". A tale riguardo viene precisato che «le motivazione che hanno spinto questa difesa a presentare al Giudice per le Indagini Preliminari di Milano una memoria ex artt. 90 e 121 c.p.p., e non una formale opposizione alla richiesta di archiviazione, sono individuabili a fronte della completezza delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica tale per cui sarebbe stato impossibile soddisfare il criterio di ammissibilità indicato dall'art. 410, comma 1, c.p.p.». Tanto -si aggiunge- in ossequio all'insegnamento della Corte di cassazione che, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata, riconosce alla persona offesa di proporre opposizione anche al fine di sostenere la non infondatezza della notizia di reato, pur in presenza di indagini complete e pur avendo riguardo al titolo di reato o alle concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine. Sulla base di ciò, il ricorrente sostiene che il G.i.p. avrebbe dovuto convocare avanti a sé le parti, ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., per decidere con ordinanza secondo quanto disposto dalla stessa norma. Invece, travisando il contenuto della memoria e qualificandola come un'opposizione alla richiesta di archiviazione, «ha immediatamente osservato l'inammissibilità della richiesta difensiva in quanto difforme dai parametri di tipicità stabiliti dall'art. 410 cod.proc.pen. e disposto l'archiviazione del procedimento con decreto senza operare un ben che minimo giudizio analitico ed esaustivo sulle argomentazioni prodotte», con la conseguenza che non sono stati valutati i contenuti della memoria medesima. Tesi difensive che vengono illustrate. Da qui la denuncia di abnormità del decreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite, nei termini di seguito precisati. 2. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è abnorme perché il 2 1/4", giudice non ha convocato le parti ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., così precludendo alla persona offesa ogni possibilità di sostenere la non infondatezza della notizia di reato, stante l'inoppugnabilità del decreto di archiviazione. 2.1. Tale assunto si mostra manifestamente infondato al solo rilevare che il giudice -al contrario di quanto dedotto- ha convocato le parti ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., per sentirle alle udienze del 29/09/2022 e del 19/01/2023, per come indicato nell'epigrafe del decreto impugnato, siccome riscontrato dai relativi verbali delle due udienze testè menzionate, dove -in entrambe- è registrata la presenza dell'Avvocato Gaetano Pecorella che, nell'interesse "dell'opponente VI & AN si riporta al contenuto dell'atto di opposizione e insiste in tal senso". Da ciò discende l'insussistenza del presupposto fondante la denuncia di abnormità, visto che il giudice, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha convocato le parti per sentirle sulla richiesta di archiviazione, valutando le memorie presentate dalla persona offesa. Tanto rende il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. 2.2. Tale preliminare rilievo fa emergere -altresì- come l'impugnazione manchi della necessaria correlazione con il provvedimento impugnato, visto che la censura si fonda sulla dedotta assenza di un presupposto giuridico/fattuale che, invece, al contrario della deduzione difensiva, è chiaramente e certamente esistente. Tale rilievo evidenzia il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Quanto esposto risalta come il provvedimento impugnato sia stato pronunciato nel rispetto del contraddittorio delle parti e all'esito di una trattazione camerale, con la presenza della persona offesa, che ha esperito pienamente il diritto di esporre le proprie ragioni circa la fondatezza della notizia di reato. Da qui l'inammissibilità del ricorso anche perché propone questioni non consentite, dovendosi ribadire che la persona offesa è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo all'unico profilo della violazione del contraddittorio (Cass. Sez. 7, n. 18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834). 3 Il Presid nte Il ricorso innanzi a questa Corte è dunque ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. - ed alla successiva archiviazione del procedimento -, abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire in ordine alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento. Tale ipotesi non si è evidentemente verificata nel caso in esame, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tanto più in presenza di un provvedimento osservante i principi fissati da questa Corte per legittimare finanche una declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione. A tal proposito è stato più volte rimarcato che l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato (tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 53433 del 06/11/2014, P.O., Rv. 262079-01; Sez. 5, Sentenza n. 28663 del 04/02/2016, P.O., Rv. 267369 — 01). Il G.i.p. del provvedimento impugnato, pienamente uniformandosi al principio di diritto ora enunciato, ha dato atto, in primo luogo, della mancata indicazione, da parte dell'opponente, di specifici atti investigativi e di temi d'indagine da approfondire con un eventuale supplemento di istruttoria, illustrando poi, con lineare ed esaustiva motivazione essenzialmente incentrata su una serie di considerazioni in punto di diritto, le ragioni giustificative della valutazione di fondatezza della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, correlativamente, dell'infondatezza dell'eventuale azione penale. Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.pen. RITENUTO IN FATTO 1. BE EA, quale legale rappresentante della VI & AN S.p.a., per il tramite del proprio difensore, denuncia di abnormità il decreto in data 19/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33598 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 17/05/2023 relazione al procedimento a carico di Tellarini AR e SS FR, per i reati di estorsione e tentativo di calunnia, disponendo al contempo l'archiviazione. 1.1. L'abnormità viene denunciata sotto il profilo strutturale, in quanto determinante una stasi del procedimento, in ragione dell'inoppugnabilità del decreto di archiviazione. Il ricorrente precisa che, a fronte della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentava al G.i.p. una memoria ai sensi degli artt. 90 e 121 cod.proc.pen. «affinché lo stesso potesse provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 c. 2 e 5 c.p.p. (...). In data 22.9.2022 la persona offesa presentava nuova memoria al G.i.p. ex artt. 90 e 121 cod.proc.pen. (...)". A tale riguardo viene precisato che «le motivazione che hanno spinto questa difesa a presentare al Giudice per le Indagini Preliminari di Milano una memoria ex artt. 90 e 121 c.p.p., e non una formale opposizione alla richiesta di archiviazione, sono individuabili a fronte della completezza delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica tale per cui sarebbe stato impossibile soddisfare il criterio di ammissibilità indicato dall'art. 410, comma 1, c.p.p.». Tanto -si aggiunge- in ossequio all'insegnamento della Corte di cassazione che, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata, riconosce alla persona offesa di proporre opposizione anche al fine di sostenere la non infondatezza della notizia di reato, pur in presenza di indagini complete e pur avendo riguardo al titolo di reato o alle concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine. Sulla base di ciò, il ricorrente sostiene che il G.i.p. avrebbe dovuto convocare avanti a sé le parti, ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., per decidere con ordinanza secondo quanto disposto dalla stessa norma. Invece, travisando il contenuto della memoria e qualificandola come un'opposizione alla richiesta di archiviazione, «ha immediatamente osservato l'inammissibilità della richiesta difensiva in quanto difforme dai parametri di tipicità stabiliti dall'art. 410 cod.proc.pen. e disposto l'archiviazione del procedimento con decreto senza operare un ben che minimo giudizio analitico ed esaustivo sulle argomentazioni prodotte», con la conseguenza che non sono stati valutati i contenuti della memoria medesima. Tesi difensive che vengono illustrate. Da qui la denuncia di abnormità del decreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite, nei termini di seguito precisati. 2. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato è abnorme perché il 2 1/4", giudice non ha convocato le parti ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., così precludendo alla persona offesa ogni possibilità di sostenere la non infondatezza della notizia di reato, stante l'inoppugnabilità del decreto di archiviazione. 2.1. Tale assunto si mostra manifestamente infondato al solo rilevare che il giudice -al contrario di quanto dedotto- ha convocato le parti ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod.proc.pen., per sentirle alle udienze del 29/09/2022 e del 19/01/2023, per come indicato nell'epigrafe del decreto impugnato, siccome riscontrato dai relativi verbali delle due udienze testè menzionate, dove -in entrambe- è registrata la presenza dell'Avvocato Gaetano Pecorella che, nell'interesse "dell'opponente VI & AN si riporta al contenuto dell'atto di opposizione e insiste in tal senso". Da ciò discende l'insussistenza del presupposto fondante la denuncia di abnormità, visto che il giudice, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha convocato le parti per sentirle sulla richiesta di archiviazione, valutando le memorie presentate dalla persona offesa. Tanto rende il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. 2.2. Tale preliminare rilievo fa emergere -altresì- come l'impugnazione manchi della necessaria correlazione con il provvedimento impugnato, visto che la censura si fonda sulla dedotta assenza di un presupposto giuridico/fattuale che, invece, al contrario della deduzione difensiva, è chiaramente e certamente esistente. Tale rilievo evidenzia il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Quanto esposto risalta come il provvedimento impugnato sia stato pronunciato nel rispetto del contraddittorio delle parti e all'esito di una trattazione camerale, con la presenza della persona offesa, che ha esperito pienamente il diritto di esporre le proprie ragioni circa la fondatezza della notizia di reato. Da qui l'inammissibilità del ricorso anche perché propone questioni non consentite, dovendosi ribadire che la persona offesa è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo all'unico profilo della violazione del contraddittorio (Cass. Sez. 7, n. 18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834). 3 Il Presid nte Il ricorso innanzi a questa Corte è dunque ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 410 cod. proc. pen. - ed alla successiva archiviazione del procedimento -, abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire in ordine alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento. Tale ipotesi non si è evidentemente verificata nel caso in esame, con conseguente inammissibilità del ricorso. Tanto più in presenza di un provvedimento osservante i principi fissati da questa Corte per legittimare finanche una declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione. A tal proposito è stato più volte rimarcato che l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato (tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 53433 del 06/11/2014, P.O., Rv. 262079-01; Sez. 5, Sentenza n. 28663 del 04/02/2016, P.O., Rv. 267369 — 01). Il G.i.p. del provvedimento impugnato, pienamente uniformandosi al principio di diritto ora enunciato, ha dato atto, in primo luogo, della mancata indicazione, da parte dell'opponente, di specifici atti investigativi e di temi d'indagine da approfondire con un eventuale supplemento di istruttoria, illustrando poi, con lineare ed esaustiva motivazione essenzialmente incentrata su una serie di considerazioni in punto di diritto, le ragioni giustificative della valutazione di fondatezza della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, correlativamente, dell'infondatezza dell'eventuale azione penale. Da tutto quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore