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Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2023, n. 38003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38003 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. Per il ricorrente NG CO è presente l'avvocato VIGNA DAVIDE del foro di ROMA il quale, dopo aver illustrato ampiamente i motivi di ricorso insiste nell'accoglimento, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38003 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a ON NI la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74, commi, 2,3 e 4 d.P.R. 309/90 (capo 1); e dei reati di cui ai capi 2) e 8), tutti relativi all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il Porto di Gioia Tauro, per i fatti e le modalità descritte nei rispettivi capi di imputazione. 1.2. Nella ricostruzione operata dai Giudici della cautela, il ON è risultato pienamente inserito nel delineato contesto criminale. Dipendente della "Medcenter Container Terminal", con il ruolo di yard operator, l'indagato si occupava, sotto le direttive del coindagato Fazari IR, delle operazioni di "esfiltrazione" della cocaina, occultata all'interno dei container giunti a bordo delle navi cargo al porto di Gioia Tauro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 1). La difesa aveva evidenziato che: l'indagato aveva partecipato ai soli due episodi del 22 novembre del 4 dicembre 2020; non aveva mantenuto contatti con alcuni dei pretesi sodali;
non aveva la disponibilità di cellulari criptati;
si era volontariamente allontanato dalla "Medcenter Container Terminal". Non avendo il Tribunale validamente confutato questi argomenti, la motivazione appare carente sotto il profilo della sussistenza di gravità indiziaria, rivelandosi del tutto congetturale. La commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Nessun indice di una partecipazione consapevole del ricorrente alla dinamica associativa è stato illustrato dalla ordinanza impugnata. 2.2. Omessa motivazione in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.
1. e 61-bis cod. pen. Il ricorrente 2 contesta l'assunto del Tribunale secondo cui l'eventuale esclusione delle suindicate aggravanti non determinerebbe alcun vantaggio pratico all'indagato, il quale quindi non risulterebbe titolare di un effettivo interesse ad impugnare. Si tratta di un'interpretazione fuorviante e irragionevole dei principi espressi dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 5213 del 2018), attenendo quel caso all'ipotesi in cui l'interessato abbia eccepito unicamente l'insussistenza di gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante ad effetto speciale, senza censurare le determinazioni afferenti alle esigenze cautelari o alla scelta della misura. Nel caso di specie, invece, l'eventuale accoglimento della doglianza difensiva sul fronte dell'esclusione di una o di entrambe le aggravanti ad effetto speciale, avrebbe una concreta incidenza tanto sul versante della valutazione di idoneità di misura meno afflittiva, quanto su quello della determinazione dei termini di custodia. Sotto tale specifico, la mancanza della motivazione assume i connotati di una "deliberatamente negata" motivazione di per sé illegittima. 2.3. Omissione, contraddittorietà e manifesta apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Giudice della cautela ha omesso di argomentare sulla specifica posizione del ricorrente che aveva rappresentato l'importante elemento dell'interruzione volontaria del rapporto di lavoro;
né si ritiene che l'onere motivazionale possa dirsi assolto per il fatto che i Giudici della cautela affermano che l'indagato è stato in possesso del badge dal 07/10/22 e che questo gli avrebbe consentito di accedere all'area portuale fino a un tempo prossimo all'arresto, dal momento che non emerge in atti, né il Tribunale ne dà conto, che lo stesso abbia effettivamente utilizzato il sopra citato badge per entrare al porto. Difettano poi i requisiti della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione del reato;
la motivazione risulta viziata anche laddove ha delineato la personalità del ON, omettendo di argomentare su aspetti puntualmente evidenziati della difesa, quali l'incensuratezza, il fatto che abbia lavorato al porto per oltre vent'anni, senza mai rendersi responsabile di alcuna condotta censurabile, il volontario allontanamento dal contesto delittuoso, in tal modo superando la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Nessun riferimento poi è fatto al tempo trascorso dalla commissione del reato (oltre due anni), che costituisce elemento degno di valutazione. 4. Il Procuratore generale in sede, nella persona del Sostituto IU LA, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve evidenziarsi come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (art. 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Con riguardo al primo motivo. Diversamente da quanto assume la difesa del ON, il Tribunale del riesame ha illustrato, in termini ampi e specifici, la gravità indiziaria in ordine alla consapevole, attiva, partecipazione del ricorrente al reato contestatogli al capo 1). Invero, dai reati fine, puntualmente richiamati, ha evinto con chiarezza il contributo fornito dal ricorrente al gruppo criminale investigato, in quanto le modalità della condotta posta in essere dallo stesso appaiono sintomatiche della stabile appartenenza alla consorteria criminale, nonché della piena condivisione degli interessi del sodalizio nel 4 perseguimento degli affari illeciti programmati, atteso che «l'istante ha ripetutamente fatto parte della squadra di operatori portuali che interveniva per l'esfiltrazione dai container della droga pervenuta dall'estero». Ha ricordato che nella, disamina delle fonti di prova in ordine ai reati fine, sono stati riportati ampi stralci delle comunicazioni tra i sodali, dai quali si arguisce come gli operatori portuali, tra cui il ON, agissero secondo un canovaccio consolidato, comunicando tramite ricetrasmittenti e rapportandosi ai coordinatori a livello più elevato tramite criptofonini, utilizzando epiteti o alias (l'indagato era indicato nei colloqui captati con gli alias "Occhi Blu" e "Hola"; e la sua voce era riconosciuta dagli operanti dal timbro vocale, essendo l'utenza cellulare intestata a ON intercettata al RIT 2480/20 per ostacolarne l'identificazione. L'ordinanza afferma che, rispetta le operazioni di esfiltrazione, incentrate su pratiche complesse e rodate, il ON manifestava assoluta confidenza. Si tratta di pratiche che imponevano l'adozione di massime cautele e il contributo l'apporto di soggetti affidabili: «il che induce ad escludere che l'intervento dell'istante, accertato in coincidenza delle esfiltrazioni di ingentissimi quantitativi di cocaina, fosse occasionale». Ne deriva, allora, sostiene il Tribunale con motivazione non manifestamente illogica, che la circostanza che il ON non disponesse di un criptofonino, atteso il suo ruolo localizzato, con mansioni prettamente esecutive, nella fase attinente all'estrazione del narcotico dai container, non osta al riconoscimento della partecipazione associativa. Al riguardo, richiama la centrale rilevanza del rapporto fiduciario intercorrente tra l'odierno ricorrente e Fazari IR e con gli altri sodali impegnati nelle plurime operazioni di esfiltrazione (Dell'Acqua, Bagnoli, Valente), documentato da conversazioni connotate dall'uso di riferimenti criptici e di non immediata intelligibilità, dalla dimestichezza dei conversanti che, nel corso delle operazioni si relazionavano al ON, in una sinergia assoluta, frutto evidente di sperimentato collaudo. Dal che risulta, all'evidenza, che l'indagato ha agito con la coscienza e volontà di supportare con il proprio operato il sodalizio radicato in ambito portuale, dedito ad agevolare l'importazione di ingenti quantitativi di droga pesante. L'ordinanza impugnata ricorda poi come, nel corso del procedimento, siano stati accertati anche contatti diretti con CA OB, esponente di vertice del sodalizio il quale chiamava ON sull'utenza a lui intestata nelle date del 28 novembre 2020 del 4 gennaio 2021, per questioni che erano rinviate a successivi colloqui vis à vis. Né assume rilievo, al fine di escludere la partecipazione 5 dell'indagato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il limitato arco temporale in cui si sarebbe manifestato il suo contributo, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2020. Invero, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e, in particolare, dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Sermone Umberto, Rv. 282122). Il primo motivo è, pertanto, inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso, peraltro, reitera una doglianza a cui il Tribunale di Reggio Calabria ha offerto una risposta corretta in diritto, laddove, quanto all'aggravante della transnazionalità, ha affermato che essa non riverbera alcun effetto sul piano cautelare, atteso che, in ragione delle imputazioni provvisorie mosse al ricorrente (artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 309/90), il termine massimo di fase, ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per quanto concerne le indagini preliminari, è comunque di un anno, con la conseguenza che difetta, nel caso in esame, un interesse concreto ed attuale. Parimenti va detto in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata al capo 1) di incolpazione, in relazione alla quale va ulteriormente osservato che la presunzione cautelare relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera comunque per effetto della contestazione associativa. Il Tribunale ha fatto, pertanto, buon governo della giurisprudenza di legittimità a mente della quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502: in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, infatti, sussiste nel solo caso in cui da questa conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della 6 misura (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito Pasquale, Rv. 275028: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato rileva, con motivazione immune dai vizi sollevati, la palese assenza di immediati riflessi sul an e sul quomodo della misura. 5. Quanto alle esigenze cautelari, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). L'ordinanza impugnata soddisfa pienamente entrambi i requisiti. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., derivante dalla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri episodi a questi connessi, nonché il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati di cui all'ad 274 lett. c) cod. proc. pen., essendo questo desunto «dalle specifiche modalità esecutive dell'azione criminosa e dalla pericolosità manifestata dall'agente in presenza di reato permanente con contestazione aperta e di reati fine localizzatisi in epoca relativamente recente (novembre-dicembre del 2020)». Le modalità della condotta ascritta all'odierno ricorrente denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità delinquenziale e un'allarmante familiarità con il traffico di stupefacenti, testimoniata dall'adesione ad un'associazione che si avvale dell'apporto di addentellati transnazionali, nonché di collegamenti con esponenti delle cosche di 'ndrangheta. L'ordinanza impugnata correttamente ricorda come le esigenze cautelari relative ai delitti di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., siano 7 presunte e possano essere soddisfatte solo con la misura coercitiva della custodia in carcere, salvo che la difesa adduca elementi che consentano di superarle. Tale non è stata ritenuta, con motivazione congrua e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità, la volontaria interruzione del rapporto del lavoro di lavoro con l'impresa portuale MCT in data 4 aprile 2022, considerato anche che il prevenuto ha mantenuto sino all'arresto la possibilità di accedere all'area portuale disponendo del relativo badge elettronico. Il Tribunale ha anche ricordato come la cessazione del rapporto lavorativo sia, in questo caso, inidonea a recidere quel sistema di relazioni criminali, anche in ambito portuale, in cui sono maturate le condotte accertate e come il ON sia coinvolto in una rete di cointeressenze illecite con personaggi intranei al narcotraffico internazionale vicini alla ndrangheta, «suscettibile di essere riattivata in caso di rientro in regime di arresti domiciliari nel territorio di residenza (AL ) ed in spregio ad eventuali prescrizioni e controlli». Il richiamo che il ricorrente fa al decorso del tempo dalla commissione dei reati, come elemento idoneo ad attenuare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, è privo di pregio. È insegnamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello a mente del quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Massimo, Rv. 282766 — 02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. Per il ricorrente NG CO è presente l'avvocato VIGNA DAVIDE del foro di ROMA il quale, dopo aver illustrato ampiamente i motivi di ricorso insiste nell'accoglimento, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38003 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a ON NI la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74, commi, 2,3 e 4 d.P.R. 309/90 (capo 1); e dei reati di cui ai capi 2) e 8), tutti relativi all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il Porto di Gioia Tauro, per i fatti e le modalità descritte nei rispettivi capi di imputazione. 1.2. Nella ricostruzione operata dai Giudici della cautela, il ON è risultato pienamente inserito nel delineato contesto criminale. Dipendente della "Medcenter Container Terminal", con il ruolo di yard operator, l'indagato si occupava, sotto le direttive del coindagato Fazari IR, delle operazioni di "esfiltrazione" della cocaina, occultata all'interno dei container giunti a bordo delle navi cargo al porto di Gioia Tauro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 1). La difesa aveva evidenziato che: l'indagato aveva partecipato ai soli due episodi del 22 novembre del 4 dicembre 2020; non aveva mantenuto contatti con alcuni dei pretesi sodali;
non aveva la disponibilità di cellulari criptati;
si era volontariamente allontanato dalla "Medcenter Container Terminal". Non avendo il Tribunale validamente confutato questi argomenti, la motivazione appare carente sotto il profilo della sussistenza di gravità indiziaria, rivelandosi del tutto congetturale. La commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Nessun indice di una partecipazione consapevole del ricorrente alla dinamica associativa è stato illustrato dalla ordinanza impugnata. 2.2. Omessa motivazione in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.
1. e 61-bis cod. pen. Il ricorrente 2 contesta l'assunto del Tribunale secondo cui l'eventuale esclusione delle suindicate aggravanti non determinerebbe alcun vantaggio pratico all'indagato, il quale quindi non risulterebbe titolare di un effettivo interesse ad impugnare. Si tratta di un'interpretazione fuorviante e irragionevole dei principi espressi dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 5213 del 2018), attenendo quel caso all'ipotesi in cui l'interessato abbia eccepito unicamente l'insussistenza di gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante ad effetto speciale, senza censurare le determinazioni afferenti alle esigenze cautelari o alla scelta della misura. Nel caso di specie, invece, l'eventuale accoglimento della doglianza difensiva sul fronte dell'esclusione di una o di entrambe le aggravanti ad effetto speciale, avrebbe una concreta incidenza tanto sul versante della valutazione di idoneità di misura meno afflittiva, quanto su quello della determinazione dei termini di custodia. Sotto tale specifico, la mancanza della motivazione assume i connotati di una "deliberatamente negata" motivazione di per sé illegittima. 2.3. Omissione, contraddittorietà e manifesta apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Giudice della cautela ha omesso di argomentare sulla specifica posizione del ricorrente che aveva rappresentato l'importante elemento dell'interruzione volontaria del rapporto di lavoro;
né si ritiene che l'onere motivazionale possa dirsi assolto per il fatto che i Giudici della cautela affermano che l'indagato è stato in possesso del badge dal 07/10/22 e che questo gli avrebbe consentito di accedere all'area portuale fino a un tempo prossimo all'arresto, dal momento che non emerge in atti, né il Tribunale ne dà conto, che lo stesso abbia effettivamente utilizzato il sopra citato badge per entrare al porto. Difettano poi i requisiti della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione del reato;
la motivazione risulta viziata anche laddove ha delineato la personalità del ON, omettendo di argomentare su aspetti puntualmente evidenziati della difesa, quali l'incensuratezza, il fatto che abbia lavorato al porto per oltre vent'anni, senza mai rendersi responsabile di alcuna condotta censurabile, il volontario allontanamento dal contesto delittuoso, in tal modo superando la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Nessun riferimento poi è fatto al tempo trascorso dalla commissione del reato (oltre due anni), che costituisce elemento degno di valutazione. 4. Il Procuratore generale in sede, nella persona del Sostituto IU LA, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve evidenziarsi come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (art. 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Con riguardo al primo motivo. Diversamente da quanto assume la difesa del ON, il Tribunale del riesame ha illustrato, in termini ampi e specifici, la gravità indiziaria in ordine alla consapevole, attiva, partecipazione del ricorrente al reato contestatogli al capo 1). Invero, dai reati fine, puntualmente richiamati, ha evinto con chiarezza il contributo fornito dal ricorrente al gruppo criminale investigato, in quanto le modalità della condotta posta in essere dallo stesso appaiono sintomatiche della stabile appartenenza alla consorteria criminale, nonché della piena condivisione degli interessi del sodalizio nel 4 perseguimento degli affari illeciti programmati, atteso che «l'istante ha ripetutamente fatto parte della squadra di operatori portuali che interveniva per l'esfiltrazione dai container della droga pervenuta dall'estero». Ha ricordato che nella, disamina delle fonti di prova in ordine ai reati fine, sono stati riportati ampi stralci delle comunicazioni tra i sodali, dai quali si arguisce come gli operatori portuali, tra cui il ON, agissero secondo un canovaccio consolidato, comunicando tramite ricetrasmittenti e rapportandosi ai coordinatori a livello più elevato tramite criptofonini, utilizzando epiteti o alias (l'indagato era indicato nei colloqui captati con gli alias "Occhi Blu" e "Hola"; e la sua voce era riconosciuta dagli operanti dal timbro vocale, essendo l'utenza cellulare intestata a ON intercettata al RIT 2480/20 per ostacolarne l'identificazione. L'ordinanza afferma che, rispetta le operazioni di esfiltrazione, incentrate su pratiche complesse e rodate, il ON manifestava assoluta confidenza. Si tratta di pratiche che imponevano l'adozione di massime cautele e il contributo l'apporto di soggetti affidabili: «il che induce ad escludere che l'intervento dell'istante, accertato in coincidenza delle esfiltrazioni di ingentissimi quantitativi di cocaina, fosse occasionale». Ne deriva, allora, sostiene il Tribunale con motivazione non manifestamente illogica, che la circostanza che il ON non disponesse di un criptofonino, atteso il suo ruolo localizzato, con mansioni prettamente esecutive, nella fase attinente all'estrazione del narcotico dai container, non osta al riconoscimento della partecipazione associativa. Al riguardo, richiama la centrale rilevanza del rapporto fiduciario intercorrente tra l'odierno ricorrente e Fazari IR e con gli altri sodali impegnati nelle plurime operazioni di esfiltrazione (Dell'Acqua, Bagnoli, Valente), documentato da conversazioni connotate dall'uso di riferimenti criptici e di non immediata intelligibilità, dalla dimestichezza dei conversanti che, nel corso delle operazioni si relazionavano al ON, in una sinergia assoluta, frutto evidente di sperimentato collaudo. Dal che risulta, all'evidenza, che l'indagato ha agito con la coscienza e volontà di supportare con il proprio operato il sodalizio radicato in ambito portuale, dedito ad agevolare l'importazione di ingenti quantitativi di droga pesante. L'ordinanza impugnata ricorda poi come, nel corso del procedimento, siano stati accertati anche contatti diretti con CA OB, esponente di vertice del sodalizio il quale chiamava ON sull'utenza a lui intestata nelle date del 28 novembre 2020 del 4 gennaio 2021, per questioni che erano rinviate a successivi colloqui vis à vis. Né assume rilievo, al fine di escludere la partecipazione 5 dell'indagato all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il limitato arco temporale in cui si sarebbe manifestato il suo contributo, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2020. Invero, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e, in particolare, dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Sermone Umberto, Rv. 282122). Il primo motivo è, pertanto, inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso, peraltro, reitera una doglianza a cui il Tribunale di Reggio Calabria ha offerto una risposta corretta in diritto, laddove, quanto all'aggravante della transnazionalità, ha affermato che essa non riverbera alcun effetto sul piano cautelare, atteso che, in ragione delle imputazioni provvisorie mosse al ricorrente (artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 309/90), il termine massimo di fase, ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per quanto concerne le indagini preliminari, è comunque di un anno, con la conseguenza che difetta, nel caso in esame, un interesse concreto ed attuale. Parimenti va detto in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata al capo 1) di incolpazione, in relazione alla quale va ulteriormente osservato che la presunzione cautelare relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera comunque per effetto della contestazione associativa. Il Tribunale ha fatto, pertanto, buon governo della giurisprudenza di legittimità a mente della quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502: in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, infatti, sussiste nel solo caso in cui da questa conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della 6 misura (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito Pasquale, Rv. 275028: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato rileva, con motivazione immune dai vizi sollevati, la palese assenza di immediati riflessi sul an e sul quomodo della misura. 5. Quanto alle esigenze cautelari, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). L'ordinanza impugnata soddisfa pienamente entrambi i requisiti. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., derivante dalla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri episodi a questi connessi, nonché il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati di cui all'ad 274 lett. c) cod. proc. pen., essendo questo desunto «dalle specifiche modalità esecutive dell'azione criminosa e dalla pericolosità manifestata dall'agente in presenza di reato permanente con contestazione aperta e di reati fine localizzatisi in epoca relativamente recente (novembre-dicembre del 2020)». Le modalità della condotta ascritta all'odierno ricorrente denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità delinquenziale e un'allarmante familiarità con il traffico di stupefacenti, testimoniata dall'adesione ad un'associazione che si avvale dell'apporto di addentellati transnazionali, nonché di collegamenti con esponenti delle cosche di 'ndrangheta. L'ordinanza impugnata correttamente ricorda come le esigenze cautelari relative ai delitti di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., siano 7 presunte e possano essere soddisfatte solo con la misura coercitiva della custodia in carcere, salvo che la difesa adduca elementi che consentano di superarle. Tale non è stata ritenuta, con motivazione congrua e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità, la volontaria interruzione del rapporto del lavoro di lavoro con l'impresa portuale MCT in data 4 aprile 2022, considerato anche che il prevenuto ha mantenuto sino all'arresto la possibilità di accedere all'area portuale disponendo del relativo badge elettronico. Il Tribunale ha anche ricordato come la cessazione del rapporto lavorativo sia, in questo caso, inidonea a recidere quel sistema di relazioni criminali, anche in ambito portuale, in cui sono maturate le condotte accertate e come il ON sia coinvolto in una rete di cointeressenze illecite con personaggi intranei al narcotraffico internazionale vicini alla ndrangheta, «suscettibile di essere riattivata in caso di rientro in regime di arresti domiciliari nel territorio di residenza (AL ) ed in spregio ad eventuali prescrizioni e controlli». Il richiamo che il ricorrente fa al decorso del tempo dalla commissione dei reati, come elemento idoneo ad attenuare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, è privo di pregio. È insegnamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello a mente del quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Massimo, Rv. 282766 — 02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente