Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2012, n. 43178
CASS
Sentenza 4 ottobre 2012

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Nel procedimento avanti al giudice di pace, la decadenza dalla prova per la parte che abbia omesso di citare i propri testimoni e consulenti tecnici consegue, oltre che nel caso di effettiva omissione della citazione, anche ove l'incombente sia adempiuto in forme tali da rivelare l'intenzione solo apparente di farvi fronte, come ad esempio nel caso di invio delle lettere di citazione in tempo non più utile per garantire la partecipazione dei soggetti citati all'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2012, n. 43178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43178
    Data del deposito : 4 ottobre 2012

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